Il 20 Giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate la convenzione per l’accesso diretto alle banche dati contenenti le informazioni utili ai fini della ricerca telematica dei beni da pignorare ex art. 492 bis cpc, per il tramite degli Uffici NEP territoriali, in questo modo attuando le modifiche che la c.d. Legge Cartabia aveva apportato all’istituto che, come ricorderemo, funzionava in maniera assolutamente diversa prima del 28/2/23.
Mentre prima si depositava una istanza ex art. 492 bis nel registro VG presso il Tribunale competente (nel cui circondario si trova la residenza o il domicilio del debitore), al fine di ottenere l’autorizzazione, da parte del Presidente, ad accedere direttamente alla banca dati pubblica, adesso la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare viene eseguita esclusivamente e direttamente dall’Ufficiale Giudiziario.
Istanza ex art. 492 bis cpc all’UNEP – Il contenuto dell’istanza
L’ istanza ex art. 492 bis cpc, che non può essere proposta prima che sia decorso il termine dilatorio di 10 gg dalla notifica del precetto (art. 482 cpc), salvi i casi di urgenza che consentono l’utilizzo della vecchia procedura autorizzativa del Presidente del Tribunale, deve contenere l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica ordinaria del difensore e, ai fini dell’articolo 547 cpc, l’indirizzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato del creditore/avvocato istante. Il termine entro il quale avviare l’esecuzione forzata di 90 gg (art. 481 cpc) è sospeso dalla proposizione dell’istanza, fino alla comunicazione che l’Ufficiale Giudiziario farà circa le risultanze dell’indagine.
Relativamente all’ipotesi più frequente di pignoramento (il presso terzi) se l’accesso ha consentito di individuare crediti del debitore o cose di quest’ultimo possedute da un solo terzo, l’ufficiale giudiziario notifica d’ufficio, ove possibile in modo elettronico, al debitore e al terzo, il verbale di pignoramento contenente tutti gli avvisi e le intimazioni/avvertenze di legge.
Quando, invece, l’accesso ha consentito di individuare più crediti nella disponibilità di numerosi debitori del debitore principale l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. A tal fine entro dieci giorni dalla comunicazione che riceverà, a mezzo email, dall’Ufficiale Giudiziario, il creditore indicherà i beni da sottoporre ad esecuzione; decorso infruttuosamente il detto termine, la richiesta di pignoramento perderà efficacia (art. 155 ter disp att cpc).
Procedura di caricamento telematico
Anche se molti Uffici NEP accettano solo istanze cartacee, i redattori sono già stati adeguati per il deposito telematico della istanza ex art. 492 bis cpc. La procedura è molto semplice ed è simile a quella della vecchia formulazione del 492 bis.
Basta avviare il programma SL PCT, indicando il nome della busta, per poi selezionare dal menu a tendina REGISTRO la voce ATTI UNEP. Infine, cliccate sul codice atto UNEP – Estremi per la richiesta di ricerca beni
Nella schermata successiva, selezionare l’Ufficio NEP competente territorialmente, poi l’oggetto (401003 Ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare 492 bis cpc) ed infine inserire il valore dell’indagine.
Inserire, poi, l’importo del contributo unificato che, secondo il parere del Dipartimento per gli affari di Giustizia del Ministero (scaricabile qui) è di € 43,00, pagabile tramite PST Giustizia con PAGOPA. Il programma richiede (sbagliando) anche l’inserimento obbligatorio di data, numero e anno di autorizzazione del Presidente del Tribunale che, come sappiamo, non è sempre necessaria, ragion per cui non potendo lasciare i campi in bianco, proveremo a compilare il form usando dati ‘fittizi’.
Nella schermata successiva (v. foto che segue) selezionare come RITO, dal menu a tendina, la voce VOLONTARIA GIURISDIZIONE e ripetere la selezione anche nel campo sovrastante.
Nella pagina successiva, dovremo selezionare AUTORITA’ e CODICE AUTORITA’ che rilasciano il provvedimento autorizzativo. Dal menu a tendina selezionare il circondario a cui appartiene il Tribunale competente e nel campo sovrastante scrivere TRIBUNALE (v. foto in basso)
Nelle schermate successive, confermare l’UNEP interessato all’indagine e precisare i dati anagrafici di CREDITORE ed AVVOCATO. Dopo avere inserito la data di notifica del precetto e l’importo ingiunto in pagamento, è il turno dei dati del debitore (v. foto che segue).
Infine si arriva al momento in cui dovremo caricare i file ed in particolare l’atto principale (l’istanza ex art. 492 bis cpc) e gli allegati (titolo, precetto, mandato e ricevuta di pagamento telematica del c.u.).
Non ci resta che creare la busta e spedire la PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’UNEP competente, che ci viene automaticamente fornito dal programma redattore. Se non avete configurato un programma per l’invio automatico della PEC e preferite spedire la busta telematica ‘manualmente’ provate a seguire le istruzioni —->> di questa guida.
Buon lavoro