Il Portale dei Depositi Penali tra non molto, sarà l’unico strumento a disposizione degli avvocati per il deposito degli atti penali (sono 103) indicati nell’art. 1 del Decreto del Ministro della giustizia del 4 luglio 2023, in vigore dal 20 luglio 2023 (clicca qui per visualizzare gli atti penali depositabili con PDP –> https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC437833#).
Così come è avvenuto per il Processo Civile Telematico, finita la fase della sperimentazione e del c.d. ‘doppio binario analogico/digitale’, a far data dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (come stabilito dal c.d. Decreto Nordio del 18/7/23 – > https://www.giurisprudenzapenale.com/wp-content/uploads/2023/07/decreto-nordio.pdf), il deposito da parte dei difensori degli atti penali indicati nell’elenco di cui all’art. 1 dello stesso decreto dovrà avvenire esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico.
Il servizio è accessibile per il tramite del portale dei servizi telematici raggiungibile sul sito http://pst.giustizia.it, previa autenticazione ‘forte’ con CNS o SPID. L’accesso è ovviamente consentito solo agli avvocati muniti di PEC iscritta nel ReGIndE.
Sappiamo che nel PCT le specifiche tecniche per il deposito degli atti (formato ed estensione dei file, grandezza della busta, ecc. – v. https://www.iapicca.com/2017/10/28/formati-di-file-ammissibili-nel-pct/) sono disciplinate nel provvedimento DGSIA del 16/4/2014. Vediamo la disciplina delle specifiche tecniche del PDP.
Le specifiche tecniche del PDP – Portale Depositi Penale: Il provvedimento del DGSIA 11/7/2023.
Il primo provvedimento risale al 5/2/2011 (visibile qui: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?facetNode_1=0_62&facetNode_2=4_68&contentId=SDC321175&previsiousPage=mg_1_8), oggi sostituito da quello dell’11/7/2023 (scaricabile qui -> https://pst.giustizia.it/PST/resources/cms/documents/Specifiche_Tecniche_PPT_11.07.2023_post_DM_2023_signed.pdf).
Le specifiche tecniche del PDP sono le seguenti:
COME SI ACCEDE
Il servizio è accessibile sul portale dei servizi telematici all’indirizzo https://pst.giustizia.it, previa identificazione mediante SPID o CNS. L’accesso è consentito solo ai soggetti iscritti nel ReGIndE con ruolo avvocato, praticante abilitato, nonché avvocato ente pubblico e funzionario ente pubblico, questi ultimi limitatamente agli appartenenti all’Avvocatura dello Stato.
FORMATO DELL’ATTO PRINCIPALE
L’atto penale principale dovrà essere in formato PDF o PDF/A (.pdf) con dimensioni di un foglio A4. Dovrà essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, e non da scansione di immagini. Sul pdf non dovrà essere inibita la possibilità di copia e selezione del testo né potrà essere apposta la protezione con password. Infine, il PDF ottenuto dovrà essere sottoscritto digitalmente con firma Cades (p7m) o Pades (pdf) anche da più avvocati, basta che rechi la firma dell’avvocato che procede al deposito (requisito non richiesto solo per gli atti dell’Avvocatura di Stato che possono essere firmati anche soggetti diversi dall’autore del deposito).
FORMATO DEI FILE ALLEGABILI
I documenti allegati all’atto del procedimento in forma di documento informatico rispettano i seguenti formati, con le relative estensioni, e requisiti:
a) FORMATI DI TESTO: PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf), TXT (.txt)
b) IMMAGINI: JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif).
c) VIDEO: MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
d) SUONO: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
f) IPERTESTI: XML Extended markup language (.xml).
g) POSTA ELETTRONICA: eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f).
h) COMPRESSIONE: TAR, ZIP (.zip, .rar), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti.
i) FIRMA DIGITALE: CAdES (.p7m) e PAdES (.pdf).
Se il documento viene acquisito attraverso la scansione di documento analogico (scanner) dovrà essere in bianco e nero ed avere una risoluzione pari a 200 dpi (punti per pollice).
DIMENSIONE DEI FILE E DEL DEPOSITO.
Le specifiche tecniche del PDP, precisano anche il ‘peso’ massimo dei file depositabili.
SINGOLO FILE: 50 Megabyte per singolo file;
INTERO DEPOSITO: 500 Megabyte complessivi.
L’ATTO ABILITANTE
Ogni deposito eseguito in Procura, qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale, dovrà essere necessariamente preceduto dall’allegazione di un c.d. “atto abilitante”; trattasi di procura/mandato, oppure di qualsiasi altro documento dal quale risulti la legittimazione dell’avvocato alla consultazione del fascicolo (es. verbale di identificazione dell’indagato con contestuale nomina di difensore, ecc). Al momento risulta che qualche Procura – probabilmente poco preparata e formata sul PDP – pretenda l’allegazione dell’atto abilitante ad ogni deposito successivo alla nomina di difensore. Ovviamente questa prassi non è corretta, anche secondo i chiarimenti forniti al riguardo dal DGSIA.
MODALITA’ DI DEPOSITO
Gli atti del procedimento ed i documenti allegati sono depositati dai difensori presso l’ufficio giudiziario destinatario secondo la procedura automatizzata prevista sul PDP, che consiste:
a) nell’inserimento dei dati richiesti dal sistema;
b) nel caricamento dell’atto del procedimento e dei documenti allegati;
c) nell’esecuzione del comando di invio.
Esempio. Nell’area riservata del PDP, usando il menu laterale DEPOSITI è possibile accedere ad un ampio elenco di atti depositabili (v. figura che segue).
Oppure si può operare direttamente sulla scrivania centrale: basta cliccare su PROCEDIMENTI AUTORIZZATI per accedere all’elenco di tutte le cause penali ‘attive’.
Una volta visualizzato l’elenco, basta selezionare il procedimento che interessa e poi cliccare sul pulsante DEPOSITA ATTO SUCCESSIVO.
Dopo aver selezionato DEPOSITA ATTO SUCCESSIVO, sarà visualizzata una finestra di POP UP con l’elenco completo di tutti gli atti penali depositabili. E’ possibile usare il campo CERCA TIPO DI ATTO per individuare subito l’atto da depositare senza dover scorrere l’elenco.
Il sistema, al termine della procedura di inserimento, genera la ricevuta di accettazione del deposito che contiene:
a) un identificativo unico nazionale nella forma anno/numero;
b) i dati inseriti dal depositante;
c) la data e l’orario dell’operazione di invio rilevati dai sistemi del Ministero di Giustizia.
E’ possibile verificare lo stato del deposito in ogni momento accedendo al PDP. L’esito è altresì comunicato a mezzo mail ordinaria, se il difensore ha compilato il campo EMAIL nella sezione “PREFERENZE” del PDP (v. immagine che segue – N.B. dopo avere cliccato sul pulsante SALVA, il sistema invierà un codice di verifica sull’indirizzo email indicato che dovrà essere inserito sempre nella sezione PREFERENZE).
I possibili valori di stato sono:
a) Inviato: eseguita con successo l’operazione di “Invio”;
b) In transito: in attesa di smistamento al sistema dell’ufficio giudiziario destinatario;
c) In fase di verifica: il deposito è pervenuto nel sistema dell’ufficio giudiziario destinatario;
d) Accolto: intervenuta associazione dell’atto inviato al procedimento di riferimento; nel caso di denuncia, di querela e di istanza di procedimento, ricevimento ed iscrizione del procedimento nel ReGeWEB da parte della Procura della Repubblica;
e) Rigettato: rifiuto del deposito; la motivazione è riportata sul PDP;
f) Errore Tecnico: si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato ad effettuare nuovamente il deposito.
(v. immagine che segue – cliccando sull’icona in PDF è possibile scaricare il file contenente la motivazione della verifica di cancelleria)
ACCETTAZIONE DA PARTE DELLA CANCELLERIA
Il personale amministrativo degli uffici giudiziari ha a disposizione apposite funzionalità per la gestione dei depositi pervenuti tramite il PDP e si avvale dell’ausilio dell’esito dei preventivi controlli automatici eseguiti dai sistemi.
A seguito delle verifiche il personale amministrativo può accettare o rifiutare il deposito.
L’accettazione o il rifiuto con la relativa data ed orario sono visibili dal depositante sul PDP come indicato all’art. 7, commi 4 e 5.
All’accettazione o rifiuto del deposito gli atti del procedimento ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.