Nuovo pignoramento presso terzi 2022: la norma.
La Legge n. 206/2021 – entrata in vigore il 24/12/21 – tra le varie modifiche finalizzate a rendere più efficiente e semplificato il processo civile, ha introdotto anche alcune novità in materia di esecuzione forzata.
In particolare, nel comma 32° dell’art. 1, la L. 206/2021 modifica l’articolo 543 del c.p.c. aggiungendo dopo il comma IV i seguenti:
V° comma: «Il creditore, entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell’esecuzione determina l’inefficacia del pignoramento».
VI° comma: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di piu’ terzi, l’inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non e’ notificato o depositato l’avviso. In ogni caso, ove la notifica dell’avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto di pignoramento».
In altri termini il legislatore aggiunge un ulteriore obbligo a carico del creditore procedente, oltre a quello di cui all’art. 543 comma IV – costituito per come noto dal limite temporale di iscrizione a ruolo di 30 gg dal ritiro dell’atto di pignoramento originale dagli U.G., previsto a pena di inefficacia ex art. 164 disp. att. c.p.c.
L’intento, ovviamente, è quello di liberare i crediti pignorati accelerando la declaratoria automatica di inefficacia del pignoramento, che si produce se entro la data dell’udienza di citazione indicata nell’atto (N.B. non quella di rinvio) non viene notificato al debitore ed ai terzi, avviso di iscrizione a ruolo con indicazione del numero di RGE. L’istanza, unitamente alla prova di notifica a debitore e terzi che si intendono vincolare, deve essere depositata telematicamente, nel fascicolo di causa.
E’ possibile, sempre secondo la novella, che l’inefficacia si produca anche solo nei confronti di quei terzi ai quali non sia stato notificato l’avviso. L’ipotesi si riferisce ovviamente ai pignoramenti eseguiti nei confronti di numerosi debitori – es. vari istituti bancari – del debitore.
Nuovo pignoramento presso terzi 2022: il fac simile di istanza.
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Esecuzioni Mobiliari – R.G.E. 12345/2022
AVVISO ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
ex art. 543, comma 5, c.p.c.
Per la società ALFA, in persona del legale rappresentante p.t., sig. A. Mevio, con sede in Cosenza alla via Giulia n.19, P.IVA 01234556789, rappresentata e difesa dall’avv. Michele Iapicca c.f. PCCMHL74P19H006P, presso lo studio del quale in Cosenza alla via Nicola Serra 109, ha eletto domicilio giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data 30/05/22
CONTRO
Sempronia Caia, nata a Rende il 02/06/1970 c.f. SPRCIA70G42D086H, residente in San Fili (CS) alla via Roma n.33,
NONCHE’ CONTRO
INTESA SAN PAOLO S.P.A., in p.l.r.p.t con sede legale in 10121 Torino alla Piazza San Carlo 156, PIVA 11991500015
P r e m e s s o
– che a seguito della notifica dell’atto di pignoramento presso terzi cron. 1234/22, avvenuta in data 2/8/22 (per la debitrice) e nei giorni 1-5/8/22 (ricezione plico postale racc. a/r per il terzo Intesa San Paolo S.p.A.), il terzo pignorato ha reso dichiarazione ex art. 547 cpc parzialmente positiva;
– che pertanto v’è interesse all’iscrizione a ruolo della procedura espropriativa, in effetti iscritta in data 14/10/22;
– per tutto quanto sopra premesso, il creditore procedente come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, ai sensi dell’art. 543, comma 5, c.p.c.,
avvisa
il debitore esecutato sig.ra Sempronia Caia ed il terzo pignorato INTESA SAN PAOLO S.P.A., in p.l.r.p.t che il pignoramento presso terzi cron. 1234/22 è stato iscritto a ruolo in data 14/10 presso il Tribunale di Cosenza, rubricato al n. 12345/22 di R.G.E. e assegnato al Giudice dell’Esecuzione dott. Pancaro, il quale ha fissato l’udienza di comparizione alla data del 8/11/22 ore 12,30.
Cosenza, 15/10/2022
Avv. Michele Iapicca
Nuovo pignoramento presso terzi 2022: la notifica
Il creditore – recita il nuovo comma V dell’art. 543 cpc – entro la data dell’udienza di comparizione indicata dell’atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione.
Dopo la pubblicazione della norma e, soprattutto, in prima applicazione, qualche inteprete, ritenendo che l’atto in questione si inserisse nella fattispecie a formazione progressiva del pignoramento presso terzi, ha sostenuto che la notificazione potesse avvenire solo con l’ausilio degli Uffici NEP. Per vero, la norma lascia intendere chiaramente che si tratta di un adempimento e quindi di un atto a carico del creditore procedente (…il creditore entro la data… notifica al debitore ed al terzo…) che, pertanto, può essere notificato in ogni modo, sia a mezzo UNEP, che in proprio o a mezzo PEC (ove possibile).
—> Clicca qui per saperne di più sulla notifica a mezzo PEC.
––> Clicca qui se vuoi saperne di più sugli indirizzi PEC ufficiali per le notifiche telematiche
Attenzione –> Aggiornamento: Il Ministero della Giustizia ha di recente, su istanza di un Dirigente UNEP, fornito parere sulla questione (POS. IV-DOG/03-1/2022/CA del 20 settembre 2022) dichiarando espressamente che l’istanza in questione dovrà essere notificata, esclusivamente, con la collaborazione degli Uffici NEP, che dovranno iscrivere l’adempimento nei registri cronologici C o C/ter. In ogni caso numerosi Tribunali (es. Verona) si dissociano dal parere, così come il Presidente del CNF Avv. Maria Masi (v. nota del 29/9/22).
Nuovo pignoramento presso terzi 2022: il deposito telematico della prova di notifica (SL PCT)
Aprire SL PCT e compilare i campi vuoti. Selezionare il ruolo ESECUZIONI MOBILIARI e nel riquadro ATTI selezionare ‘Fase Discussione – Atto Generico’
Durante la fase n. 2, selezionare ATTO NON CODIFICATO e nella descrizione scrivere ‘Istanza ex art. 543 comma V cpc con prova di notifica’.
Infine, caricare in formato PDF nativo l’istanza ex art. 543 cpc. In caso di notifica a mezzo PEC caricare anche le ricevute di accettazione e consegna in formato originale (eml. o .msg).
—-> Clicca qui se vuoi sapere come esportare i messaggi PEC di accettazione e consegna
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In caso di notifica analogica (in proprio a mezzo posta, oppure a mezzo UNEP) acquisire per digitalizzazione il documento cartaceo e caricarlo in formato PDF come allegato semplice.