Udienze virtuali: 2) TRATTAZIONE SCRITTA delle udienze

Trattazione scritta delle udienze. Premessa.

Già nell’articolo precedente (https://www.iapicca.com/2020/03/20/udienze-virtuali-1-microsoft-teams/) è stato premesso che in conseguenza all’emergenza COVID-19, il Governo italiano ha emanato atti volti a ‘virtualizzare’ alcune attività produttive e professionali (es. DPCM dell’11/3/20).

Nel settore giudiziario sono intervenuti il D.L. n. 11/20, prima, ed il D.L n. 18/2020, poi, per stabilire che ‘per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari <omissis> possono prevedere lo svolgimento delle udienze civili <omissis> mediante collegamenti da remoto oppure (lettera h) comma VII art. 84) mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice“.


Trattazione scritta delle udienze. Il protocollo CSM – CNF.

Per chiudere il cerchio, in questo articolo https://www.cameracivilecosenza.it/2020/03/28/linee-guida-agli-uffici-giudiziari-in-ordine-allemergenza-covid-19/ è stato anticipato che il CSM ha trasmesso al CNF, un protocollo (allegato 1) delle udienze virtuali e (allegato 2) con trattazione scritta, valido per tutto il territorio nazionale, finalizzato a consentire ai Tribunali di ‘riavviare’ la giustizia (clicca qui per visualizzare IL TUTORIAL PER L’USO DI MICROSOFT TEAMS)

Nell’allegato 2), quindi, vengono disciplinate le udienze civili da tenere solo in seguito a TRATTAZIONE SCRITTA, cioè con scambio, che dovrà avvenire sempre a mezzo deposito di busta telematica, di comparse e verbali di precisazione, SENZA LA PRESENZA DEI DIFENSORI!

Trattazione scritta delle udienze. Le ATTIVITA’ PRELIMINARI ALL’UDIENZA

Seguendo alla lettera l’allegato 2 del protocollo CSM, prima di ogni cosa 1) Il giudice dispone che l’udienza venga svolta secondo le modalità previste dall’art. 83 lett. h del D.L. 18/2020 con provvedimento telematico, assegnando congruo termine, eventualmente differenziato per ciascuna parte, per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni’.

Quindi, entra in gioco la cancelleria che 2) ‘provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello “storico del fascicolo” l’annotazione “trattazione scritta”‘.

A questo punto, ‘3) considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di “svolgimento” delle udienze civili, si potrà: a) mantenere la data di udienza già fissata; b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria; c) fissare una data ex novo‘;

In altri termini, nel caso in cui il giudice volesse procedere alla TRATTAZIONE SCRITTA dell’udienza, potreste ricevere una COMUNICAZIONE DI CANCELLERIA del seguente tenore:

TRATTAZIONE SCRITTA delle udienze

Il protocollo, all’allegato 2, stabilisce che 4) ‘l’udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato “fuori udienza” il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all’ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza‘.


Trattazione scritta delle udienze. La TRASMISSIONE DELLE NOTE

Ovviamente, 5) ‘il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento di cui al punto 1); da quella data decorrono i termini di legge per l’assunzione dei provvedimenti istruttori (che conterranno l’indicazione della data dell’udienza di prosecuzione), ovvero di quelli decisori’;

Continuando nella lettura dell’allegato 2, è previsto che 6) ‘I difensori depositeranno in via telematica nel termine assegnato ai sensi del punto n.1) note scritte, da denominarsi “note di trattazione scritta” (o dicitura similare), contenenti istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con un iniziale prospetto di sintesi dell’oggetto e della tipologia delle istanze (ad es. inibitoria; istanza ex art. 348 bis, ecc.), se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato‘;

Quindi, seguendo le istruzioni del protocollo, nel caso di precisazione delle conclusioni, si potrebbe utilizzare, ad esempio, il codice atto PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI (freccia azzurra) oppure, in caso di altre istanze, potrebbe usarsi il codice DEPOSITO PREVERBALE (freccia rossa) o MEMORIA GENERICA (freccia verde) per trasmettere al giudice le NOTE DI TRATTAZIONE SCRITTA contenenti ‘nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza‘ istanze e conclusioni con un iniziale prospetto di sintesi della richiesta (es. precisazione conclusioni – istanza inibitoria – ecc).

TRATTAZIONE SCRITTA delle udienze

Continua, poi, il protocollo stabilendo che 7) ‘ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della nota scritta di cui al punto 1), le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT’;

Quindi, secondo questa disposizione, il magistrato potrà chiedere l’implementazione del fascicolo informatico con atti difensivi depositati in cartaceo da uno dei difensori.

Siamo alle solite… anziché ordinare alle cancellerie la ‘digitalizzazione’ del fascicolo cartaceo, si pone a carico degli avvocati questo ulteriore onere, cioè il deposito nel fascicolo telematico di copia informatica (da intendersi ovviamente per scansione) di copie (!?!) di atti cartacei già presenti nel fascicolo analogico del processo.

A parte le polemiche, l’atto in origine analogico (se richiesto dal giudice in forma digitale) deve essere depositato in allegato alla NOTA SCRITTA di cui sopra. In alternativa potrebbe essere depositato con il codice PRODUZIONE DOCUMENTI RICHIESTI DAL GIUDICE (v. foto che segue).

TRATTAZIONE SCRITTA delle udienze

Le linee guida concludono la trattazione con la regola al n. 8) secondo cui: per i magistrati onorari lo svolgimento dell’udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione)’.

About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.