Guida all’acquisto di lettori POS a partire da € 15,00 (per sempre)
Il governo dichiara “guerra” all’uso contante
Nella nuova manovra fiscale, il Governo italiano, al fine di combattere l’evasione fiscale, si è determinato a disincentivare l’uso delle banconote per promuovere invece i pagamenti di tipo elettronico.
Al fine di ‘invogliare’ commercianti e professionisti all’uso dei lettori POS, il Governo ha adottato due strategie: la prima, di tipo punitivo, prevedendo sanzioni a carico di chi non voglia dotarsi di POS; l’altra di tipo ‘premiale’ promettendo sconti per i commercianti che faranno usare la moneta elettronica, sotto forma di riduzione sulle commissioni Pos e dal 2020 consentendo detrazioni di particolari tipologie di spese, ma solo se dimostrabili con strumenti di pagamento tracciati.
Nel mese di luglio, pertanto, il limite all’uso del contante scenderà a 2000 euro, per poi arrivare, nel 2022, a 1000 euro.
Scatteranno, infine, le multe per chi non accetta il pagamento elettronico.
Come difendersi
A questo punto non resta che dotarci di un lettore POS, la cui scelta, ovviamente, dipende dall’uso che ne faremo.
Se le nostre transazioni sono ‘continue’, converrebbe stipulare una convenzione bancaria che a fronte di un canone fisso mensile (su cui il governo promette una riduzione), preveda l’annullamento o la riduzione della commissione in percentuale sul transatto.
Se, invece, i pagamenti POS dei nostri clienti sono ‘rari’, sarebbe meglio acquistare un POS al prezzo più basso possibile, impegnandoci, poi, a pagare una commissione percentuale sulla transazione (ma solo in caso di uso).
Questa ultima opzione consente di ‘metterci in regola ed evitare le sanzioni‘ al prezzo più basso possibile, permettendoci poi di indirizzare i clienti verso altri tipi di pagamento (per noi meno onerosi, come ad esempio i bonifici o gli assegni).
Le offerte
Già in questa pagina —-> Quale POS scegliere per il tuo studio? Breve guida ai POS più convenienti per risparmiare ed evitare sanzioni, nel 2017, quando ancora non era entrato in vigore alcun regime sanzionatorio (l’obbligo del POS è previsto dall’art. 15 del DL 179/2012 1) era stato affrontato il problema di individuare una soluzione in grado di consentire all’esercente un RISPARMIO sui costi fissi, EVITANDO ogni possibile SANZIONE.
In questa guida riesamineremo le offerte più vantaggiose, proprio per RISPARMIARE ed EVITARE SANZIONI.
Guida all’acquisto di lettori POS.
SUM UP. Per sempre tuo a 15 €
www.sumup.it
La prima offerta è quella di SUM UP.
Si tratta di un POS MOBILE, cioè di un’interfaccia che si collega in bluetooth o wifi al vostro smartphone.
I vantaggi sono notevoli.
1) E’ mobile.
Quindi potete trasportarla ovunque. Si può portare in trasferta ed usare fuori dallo studio o dai locali commerciali.
2) E’ senza canone periodico.
Il costo dell’interfaccia, SE USATE IL LINK IN BASSO, è di soli 15 euro una tantum.
Si compra una volta, e resta per sempre vostro.
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3) Si paga solo in caso di incasso.
Se non si fanno transazioni non si paga nulla. In caso di accrediti SUM UP tratterrà una commissione pari all’1.95% del transato, senza minimi. Non è addebitato alcun canone periodico.
4) Si aggancia ad ogni conto corrente.
Non è necessario aprire un nuovo conto. E’ possibile, al momento dell’attivazione, associare il lettore e le sue transazioni ad un conto già esistente.
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. E’ dotato di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.
Cliccando QUI è possibile usufruire di uno sconto sull’acquisto di SUM UP di € 64,00 (quindi costerebbe solo € 15,00!!!).
myPOS Mini
https://www.mypos.eu/it/devices/mini
Si tratta di un POS che usa la rete GSM. Si aggancia anche allo smartphone e alla linea wireless.
Monta una scheda SIM ed è quindi può essere usato anche in modo autonomo e non dipendente dallo smartphone.
Questi i suoi vantaggi:
1) E’ mobile.
Funziona con una SIM Card fornita dal produttore, a canone 0. Oppure si connette allo smartphone in bluetooth o wireless
2) E’ senza canone periodico.
Il costo dell’interfaccia è di 139 euro una tantum, IVA e spese di spedizione incluse.
Costa di più, quindi, del SUM UP.
Come il SUM UP l’uso del lettore non comporta l’obbligo di pagare un canone.
3) Si paga solo in caso di incasso.
Se non si fanno transazioni non si paga nulla. In caso di accrediti tratterrà una commissione.
4) Si aggancia ad una carta aziendale.
Non è necessario aprire un nuovo conto. Gli accrediti saranno fatti su una carta prepagata aziendale che può essere usata per pagare o prelevare.
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. E’ dotato di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.
WALLET-ABILE
https://www.wallet-e.com/
Il Mobile POS Wallet-ABILE è uno strumento che permette di acquisire pagamenti con carte di credito e di debito.
1) E’ mobile.
Si connette allo smartphone in bluetooth o wireless per eseguire le transazioni.
2) HA un costo una tantum ed è possibile che sia addebitato un canone periodico.
Il costo dell’interfaccia va da 79 euro una tantum per la versione normale, fino ad € 99 per la versione che accetta pagamenti con carte contactless.
Nella versione SMART non c’è canone (ma non accetta pagamenti da American Express e non è multiconto)
3) Si paga solo in caso di incasso.
In caso di accrediti tratterrà una commissione dall’1 al 2% (a seconda del tipo di carta).
4) Si aggancia a più conti correnti.
Non è necessario aprire un nuovo conto. Gli accrediti saranno fatti su uno o più (nel caso di versione con canone periodico) conti correnti (fino ad un massimo di 3)
5) Accetta carte di credito e di debito.
Si può usare sia con carte di credito che con bancomat. La versione più costosa è dotata di funzione NFC quindi possono essere usate anche le carte contactless.
FINE ARTICOLO.
Note:
- 1.
DL 179/2012
Art. 15
Pagamenti elettronici
1. L’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante « Codice dell’amministrazione digitale », e’ sostituito dal seguente:
« Art. 5. – (Effettuazione di pagamenti con modalita’ informatiche). – 1. I soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l’utenza sono tenuti ((a far data dal 1° giugno 2013)) ad accettare i pagamenti ((ad essi spettanti,))
a qualsiasi titolo dovuti, anche con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. A tal fine: a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento: 1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale; 2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento; b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonche’ i codici IBAN identificativi dell’utenza bancaria ovvero dell’imputazione del versamento in Tesoreria. ((Le modalita’ di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A.
dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1o dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71.)) 2. Per le finalita’ di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresi’ avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all’articolo 81 comma 2((-bis)) ((e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.)) 3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all’erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalita’ di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1. ((3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo articolo 1, comma 450, stipulati nelle forme di cui all’articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.))
((3-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da pubblicare entro il 1o marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalita’ di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.)) 4. L’Agenzia per l’Italia digitale, sentita la Banca d’Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) ((e le modalita’ attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell’ente le informazioni relative al pagamento medesimo.))
5. Le attivita’ previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. ».
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all’innovazione tecnologica ((da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale di cui al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,)) e’ disciplinata l’estensione delle modalita’ di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. 3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell’indicatore di tempestivita’ dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall’articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo le modalita’ di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalita’ messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. 5. Con uno o piu’ decreti del Ministro dello sviluppo economico, ((di concerto con il Ministro)) dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, vengono disciplinati gli eventuali importi minimi, le modalita’ e i termini, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma precedente. Con i medesimi decreti puo’ essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. ((5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneita’ di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attivita’ di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all’articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) ((5-ter. Al comma 5 dell’articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La valutazione della conformita’ del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma e’ effettuata dall’Agenzia per l’Italia digitale in conformita’ ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell’Organismo di certificazione della sicurezza informatica ».)) ((5-quater. All’articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 e’ aggiunto il seguente:)) ((« 4-bis. E’ considerata, altresi’, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi ».))[↩]