PEC: dove e come cercare gli indirizzi ufficiali per le notifiche telematiche

PEC: dove e come cercare gli indirizzi ufficiali per le notifiche telematiche

Viste le lacune normative, le oscillazioni giurisprudenziali e la confusione creata da un legislatore non competente e frettoloso, l’operatore del diritto, di fronte all’eventualità di una notifica a mezzo PEC, viene assalito da numerosi dubbi.

L’attenzione del notificante, a causa del terrore formalistico che permea tutto il nostro diritto processuale, è però orientata solo verso la redazione di una formula di notifica corretta, esente da nullità e vizi.
Viene tralasciata, così, la più grande criticità del procedimento di notificazione a mezzo PEC, cioè l’individuazione del corretto (almeno dal punto di vista formale) indirizzo PEC del destinatario.
Infatti, anche la migliore e più articolata ‘relata di notifica’ se rivolta ad un indirizzo sbagliato o peggio inesistente perché non compreso in ‘registri ufficiali di legge’, non è in grado di raggiungere lo scopo voluto dal notificante, con le ovvie conseguenze processuali.

LE BASI
La legge ‘quadro’ per le notifiche in proprio è la n. 53 del 21 gennaio 1994, ‘Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali‘, in GU il 26/1/94, di recente modificata proprio per adeguarla al nuovo processo civile telematico.
All’art. 1 1, la legge n. 53 stabilisce, anche per gli avvocati ed i procuratori legali, purché muniti di procura alle liti a norma dell’articolo 83 cpc, nonché previa autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo sono iscritti a norma dell’articolo 7 della presente legge, la facoltà di eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.

PRECISAZIONE IMPORTANTE.
Tutti gli avvocati ed i procuratori legali muniti di procura alle liti, hanno la facoltà di notificare a mezzo PEC, pure se sforniti di autorizzazione dell’ordine di appartenenza.
L’autorizzazione è necessaria (così come la tenuta di un registro, con obbligo di annotare cronologico e estremi dell’attività notificatoria, ecc.) solo per notificare a mezzo del SERVIZIO POSTALE (art. 2 e 3 2) o con CONSEGNA DIRETTA (art. 4 e 5 3).

Tanto perché l’articolo 46 del D.L. 90/2014, aggiungendo il comma 4-bis all’articolo 8 della L.53/94, ha eliminato, relativamente al procedimento di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, la necessità di richiedere l’autorizzazione al proprio Consiglio dell’Ordine 4.

L’ARTICOLO 3 BIS
L’articolo 3 bis della L. 53/94 5, infatti, prevede che l’avvocato possa procedere alla notifica in proprio tramite la posta elettronica certificata a condizione che l’indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario della notifica risulti da pubblici elenchi (comma 1).
Il provvedimento 16 aprile 2014, contenente le Specifiche Tecniche di cui all’art 34 del D.M. 44/2011, all’art 19-bis, poi, disciplina i formati consentiti, ai sensi dell’art 18 c 1 del D.M. 44/2011, per le notificazioni previste dall’articolo 3-bis L.53/94, nonché le modalità di trasmissione per via telematica all’ufficio giudiziario delle ricevute di avvenuta notificazione.

I PUBBLICI ELENCHI
La legge stabilisce che l’indirizzo di PEC a cui eseguire la notificazione (destinatario) deve risultare da pubblici elenchi; sancisce, inoltre, che anche l’indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione (mittente) debba risultare dai medesimi pubblici elenchi.

I pubblici elenchi sono individuati dall’articolo 16-ter del D.L. 179/2012 (conv. L. 221/12) così come modificato dall’art. 45 bis, comma II, del DL 90/2014 convertito con L. 114/2014 (in vigore dal 19 agosto 2014).
L’articolo in questione, in particolare, recita: ‘A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia‘.

RIASSUMENDO.
I registri pubblici da cui prelevare le PEC destinatarie di notifiche, quindi, sono:

1) Domicilio digitale del cittadino, inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, acronimo ANPR (articolo 4 del D.L. 179/2012).
L’elenco non era ancora operativo alla data di redazione di questo articolo. Oggi è attivo e funzionante all’indirizzo https://domiciliodigitale.gov.it 

2) Registro degli indirizzi elettronici delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (articolo 16, comma 12, del D.L. 179/2012)
Contiene gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Amministrazioni pubbliche.
Non deve essere confuso con http://www.indicepa.gov.it/documentale/index.php che invece è previsto dall’art. 16 comma VIII del Dl 185/08 (non più richiamato dall’art. 16 ter).
L’accreditamento è obbligatorio, come previsto dall’art.12 del DPCM del 31/10/2000 recante le “Regole tecniche per l’adozione del protocollo informatico” e dall’art. 57 bis del CAD, per i seguenti Enti:
– le Pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e pertanto: tutte le Amministrazioni dello stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché, fino alla revisione organica della disciplina di settore, il CONI 6;
– I soggetti indicati a fini statistici dall’Istituto nazionale di statistica nell’elenco oggetto del comunicato del medesimo Istituto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana entro il 30 settembre di ogni anno, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e/o le autorità indipendenti;
– i Gestori di pubblici servizi 7;
– gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 8.

3) Registro delle imprese (articolo 16, comma 6, del D.L. 185/2008)
E’ accessibile all’indirizzo http://www.registroimprese.it/
E’ liberamente consultabile previa registrazione sul sito www.registroimprese.it (le visure e le ricerche, però sono a pagamento) oppure utilizzando la versione gratuita www.infomprese.it.

4) Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, acronimo INI-PEC (CAD, articolo 6-bis D.Lg.s 82/2005).
E’ consultabile liberamente sul sito www.inipec.gov.it

5) Registro Generale degli Indirizzi Elettronici.
Il ReGIndE, acronimo, appunto, di Registro Generale degli Indirizzi Elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia, elenco che contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia a) degli appartenenti ad un ente pubblico; b) dei professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge; c) degli ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia.
Il registro può essere consultato solo dopo autenticazione ‘forte’ tramite token crittografico (esempio: smart card, chiavetta USB) contenente un certificato di autenticazione e previo log-in al sito pst.giustizia.it

================================ NOTE =================================

Note a piè di pagina
  1. 1. Legge 21 gennaio 1994, n. 53
    Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali
    Articolo 1
    1. L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente.[]
  2. 2. Articolo 2
    1. Per la notificazione di cui all’articolo 1 effettuata a mezzo del servizio postale il notificante utilizza speciali buste e moduli per avvisi di ricevimento, di cui deve fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale per la notifica a mezzo posta.

    Articolo 3
    1. Il notificante che procede a norma dell’articolo 2 deve:
    a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
    b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
    c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.

    2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.

    3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.[]

  3. 3. Articolo 4

    1. L’avvocato o il procuratore legale, munito della procura e dell’autorizzazione di cui all’articolo 1, può eseguire notificazioni in materia civile, amministrativa e stragiudiziale, direttamente, mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario, nel caso in cui il destinatario sia altro avvocato o procuratore legale, che abbia la qualità di domiciliatario di una parte.

    2. La notifica può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto nel domicilio del destinatario se questi ed il notificante sono iscritti nello stesso albo. In tal caso l’originale e la copia dell’atto devono essere previamente vidimati e datati dal consiglio dell’ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.

    Articolo 5

    1. ABROGATO

    2. Quando la notificazione viene effettuata ai sensi dell’articolo 4, comma 2, l’atto deve essere consegnato nelle mani proprie del destinatario. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, l’atto è consegnato, nel domicilio risultante al consiglio dell’ordine in cui il destinatario è iscritto, a persona addetta allo studio ovvero al servizio del destinatario.

    3. Nei casi previsti dal comma 2 l’originale e la copia dell’atto notificato nonché il registro cronologico di cui all’articolo 8 sono sottoscritti dalla persona alla quale l’atto è consegnato e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione delle generalità e della qualità rivestita dal consegnatario.[]

  4. 4. Articolo 8
    4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata[]
  5. 5. Articolo 3-bis

    1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

    2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

    3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.

    4. Il messaggio deve indicare nell’oggetto la dizione: «notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994».

    5. L’avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:
    a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell’avvocato notificante;
    b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto;
    c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
    d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
    e) l’indirizzo di posta elettronica certificata a cui l’atto viene notificato;
    f) l’indicazione dell’elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
    g) l’attestazione di conformità di cui al comma 2.

    6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l’ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l’anno di ruolo.[]

  6. articoli 47, comma 3 e 2, comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82[]
  7. art. 57-bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82[]
  8. comma 2, art. 6 del Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 del MEF[]
About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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