PST: Attivazione comunicazioni e notificazioni fatte in cancelleria a seguito della mancata consegna del messaggio PEC.
Con un comunicato del 15 febbraio, il Portale dei servizi telematici ha dichiarato di avere attivato la consultazione dei registri civili e penali della Corte Suprema di Cassazione, nonché di avere reso operativo l’elenco delle comunicazioni e notificazioni fatte in cancelleria a seguito della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del D.M. 21 febbraio 2014 n. 44.
Proprio in relazione a quest’ultima attivazione, è opportuno il richiamo ad un precedente articolo di questo sito https://www.iapicca.com/2014/07/20/attenzione-pec-in-pericolo-perche-di-capienza-insufficiente-ecco-le-conseguenze/ nel quale si parlava dei pericoli connessi alla titolarità di una PEC non capiente o non funzionante.
Deve essere precisato, inoltre, che l’attivazione del servizio è stata imposta anche dalla necessità di rimediare alla accidentale cancellazione di indirizzi PEC di Avvocati avvenuta lo scorso venerdì 12 febbraio, durante alcune operazioni di manutenzione (come comunicato del Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati il successivo 15/2).
Andiamo nel dettaglio.
Se lo spazio ove vengono conservate le PEC (di solito di 1 Gb) termina, il GESTORE DI POSTA RIFIUTA il MESSAGGIO, dandone avviso al mittente.
Stessa cosa avviene per le PEC non funzionanti: al mittente sarà restituito subito un messaggio di errore.
Ovviamente, per noi avvocati, il fatto è molto grave, proprio a causa delle previsioni normative sul domicilio digitale (di cui all’articolo 16 sexies del DL 179/12 conv. L. 221/12, introdotto dal DL 90/14).
La norma in questione dispone che ‘quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell’ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalita’ puo’ procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche’ dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia‘.
Quindi se per colpa del destinatario (che ha la casella PEC COSI’ PIENA DA RIFIUTARE OGNI COMUNICAZIONE, o peggio, NON HA RINNOVATO IL SERVIZIO, FACENDOLA SCADERE), il messaggio inviato non può giungere a destinazione, la comunicazione si perfezionerà con deposito in cancelleria.
Quindi, proprio al fine di ‘monitorare’ le notifiche in cancelleria, dal 15/2, sul Portale dei Servizi Telematici è attivo il servizio delle comunicazioni e notificazioni fatte in cancelleria a seguito della mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del D.M. 21 febbraio 2014 n. 44 1.
Come si accede al servizio.
E’ opportuno, anzitutto, accedere all’area riservata del Portale dei Servizi Telematici http://pst.giustizia.it/PST/, con la smartcard inserita nel PC/Notebook e cliccare sul link in alto alla pagina LOGIN
Una finestra di pop up chiederà l’inserimento delle credenziali (PIN) del nostro certificato di firma.
Nella pagina successiva, all’interno della sezione SERVIZI RISERVATI, fare clic su Consultazione Registri
Dopo avere indicato l’ufficio giudiziario da consultare, il tipo di registro (lavoro, civile, ecc) ed il ruolo (Avvocato, CTU, parte), si aprirà la finestra PDA (punto d’accesso) di PST Giustizia.
Cliccando, infine, sulla tabella NOTIFICHE IN CANCELLERIA, indicando un periodo temporale, il sistema evidenzierà la presenza di eventuali notifiche in cancelleria.
========================================================================================
Note a piè di pagina- 1. Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44 – Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal dlgs 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 4, c 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24 (pubblicato in GU n. 89 del 18 aprile 2011)
Art. 16 comma 4. Fermo quanto previsto dall’articolo 20, comma 6, e salvo il caso fortuito o la forza maggiore, si procede ai sensi dell’articolo 51, comma 3 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata[↩]