Il problema è sorto (per me) circa 10 giorni fa, quando la Cancelleria del Tribunale di Roma, ha subordinato al rispetto di modalità a dir poco fantasiose, l’iter per il rilascio della formula esecutiva (il c.d. comandiamo) su un mio decreto ingiuntivo ‘tutto telematico’.
Nella specie il Cancelliere voleva la stampa dei relativi files, prelevati dal fascicolo telematico, senza attestazione di conformità e semplicemente ‘collazionati’ con il mio timbro di studio. Assurdo.
Quando parlo di decreto ingiuntivo ‘tutto telematico’ mi riferisco all’ipotesi di un decreto che, oltre a nascere ‘telematico’, continua ad essere tale pure nella fase della notifica (perché eseguita a mezzo PEC).
Resta telematico, poi, anche dopo l’infruttuoso decorso di 40 giorni dalla notifica, allorquando, con l’istanza ex art. 647 cpc (pure telematica) chiediamo al giudice, di autorizzarne l’esecutività (procedura decritta qui: https://www.iapicca.com/2015/10/11/come-chiedere-lesecutivita-di-un-decreto-ingiuntivo-non-opposto-con-slpct/).
A quel punto, se il debitore non paga spontaneamente, abbiamo bisogno della formula esecutiva per notificare il precetto e il successivo atto di esecuzione.
L’atto, quindi, da digitale deve essere trasformato in analogico, perché attualmente, non v’è modo di apporre la c.d. formula esecutiva (comandiamo a tutti gli Ufficiali..) in digitale sul file!
Come si risolve il problema?
Stampiamo noi tutto il necessario, prelevandolo dal fascicolo informatico per poi autenticarne la conformità ex art. 16 bis comma IX bis DL 179/12 risparmiando le spese, oppure dovrà fare tutto la cancelleria, previo pagamento dei diritti?
E poi, cosa dobbiamo stampare? Bastano ricorso e decreto, oppure serve la relata di notifica, le ricevute PEC e l’autorizzazione ex art. 647 cpc emessa dal Giudice?
Circolare 23 ottobre 2015 – Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico
Ci viene in soccorso (è proprio il caso di dirlo) la Circolare del Ministero della Giustizia del 23 ottobre 2015, dedicata alla disciplina degli ‘Adempimenti di cancelleria relativi al Processo Civile Telematico’ (scaricabile qui: https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?facetNode_1=0_21&facetNode_4=4_10&facetNode_3=1_1(201510)&facetNode_2=1_1(2015)&previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC1187890#rb1h)
Al paragrafo n. 17, la circolare, si pone il nostro stesso quesito: può provvedere in autonomia il difensore, che porterà le copie stampate al cancelliere, oppure dovrà fare tutto la cancelleria?
La Circolare, anzitutto, ci ricorda che l’art. 153 disposizioni attuative del cpc 1, non è stato modificato dalle recenti riforme sul PCT. Secondo la norma in questione, il cancelliere (quindi non l’avvocato) rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice di procedura civile quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
Proprio per tale motivo, poi confermato dal parere reso dall’Ufficio legislativo del Ministero, che, con nota prot. 8921 del 15/10/2014, ha chiarito che “le attività di spedizione e di rilascio della copia esecutiva sono proprie del cancelliere, che deve individuare la parte a favore della quale rilascia la copia”, deve essere escluso che la cancelleria possa apporre sigilli e timbri su copie di provvedimenti giudiziari autenticate dai difensori ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, d.l. n. 179/2012.
Concludendo, per ottenere la formula esecutiva di un decreto notificato a mezzo PEC, cioè di un atto ‘solo digitale’, dovremo chiedere alla Cancelleria di stamparne una copia analogica prelevandola dal fascicolo digitale, per poi apporvi bolli e timbri, con conseguente pagamento dei diritti (specifica la detta Circolare) di cui all’art. 268 d.P.R. n. 115/2002.
Non resta che dirlo al Cancelliere :D
Note a piè di pagina- 1. ART. 153 DISP.ATT.C.P.C.
Il cancelliere rilascia la copia in forma esecutiva a norma dell’articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetta. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria.
La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell’ufficio al quale appartiene l’ufficiale pubblico.[↩]