Come attestare la conformità di un atto digitalizzato con Acrobat DC (ex art. 16 decies DL 179/12)
Diverse sono le novità introdotte nel processo civile con la conversione in legge del DL del 27/6/15 n. 83 (avvenuta il 6/8/15 con la L. 132).
Per quanto riguarda il processo civile telematico, l’articolo più importante della legge di conversione è il 19 1 che apporta al decreto legge del 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, una serie di importantissime modifiche e innovazioni.
L’art. 19 introduce, tra i tanti, anche un nuovo potere certificativo degli avvocati (e non solo), che per vero sembra più un obbligo (v. infra), inserendo nel DL 179/12 il nuovo art. 16 decies 2.
La nuova norma afferma che i difensori (ma anche il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nonché il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale), quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformita’ della copia al predetto atto. La copia munita dell’attestazione di conformità equivale all’originale o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento (v. gazzetta ufficiale testo coordinato).
Le modalità di attestazione della conformità, invece, ci vengono fornite e descritte dal successivo art. 16 undecies del DL 179/12 3 sempre introdotto dal medesimo art. 19 del DL 83/15.
Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994 n. 53, si riferisce a una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla medesima.
Fin qui nessun problema, perché, in altri termini, se l’attestazione deve essere apposta su una copia cartacea (analogica), è possibile redigerla manualmente, con la stampa, o con un timbro, in calce o a margine della stessa copia. E’ possibile che l’attestazione sia redatta pure su separato foglio, purché materialmente congiunto alla copia cartacea la cui autenticità di sta certificando.
Il problema sorge (si fa per dire) quando l’attestazione di conformita’ si riferisce a una copia digitalizzata di un documento in origine analogico (ma posseduto in originale o copia conforme), che, ad esempio, dobbiamo depositare nel fascicolo telematico.
In questo caso, dice la nuova norma, l’attestazione e’ apposta nel medesimo documento informatico.
Il successivo comma III dell’art. 16 undecies, specifica, ancora, che nel caso in cui l’attestazione riguardi una copia informatica, la dichiarazione potrà essere apposta anche su un documento informatico separato (NB Attualmente non possibile per mancanza di regolamento attuativo).
Se la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’, invece, e’ inserita nella relata di notificazione.
COME ATTESTARE LA CONFORMITA’ INSERENDO UN TESTO DIGITALE NEL DOCUMENTO INFORMATICO?
Ci aiuta la versione reader (quindi quella gratuita) di Acrobat (questa simulazione è eseguita usando la più recente versione DC).
Per maggiore chiarezza si ribadisce che:
1) secondo l’art. 16 decies DL 179/12 i difensori (oppure i CTU, i curatori, i delegati, ecc) quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico – quindi IN ORIGINE CARTACEO devono attestarne la conformita’ e;
2) secondo il successivo art. 16 undecies, l’attestazione può essere apposta nel medesimo documento informatico.
ESEMPIO PRATICO
Abbiamo appena digitalizzato, cioè trasformato in digitale da supporto cartaceo o analogico, per il tramite di uno scanner o con macchina fotografica digitale, il nostro atto di citazione notificato a mezzo UNEP o ex L. 53 con relative relate di notifica e ‘cartoline di ritorno’, che quindi dobbiamo iscrivere a ruolo.
Prima di metterle nel fascicolo telematico, ai sensi degli artt. 16 decies e undecies dobbiamo, attestarne la conformità, inserendo apposita dichiarazione, nel medesimo documento digitale.
Apriamo il nostro atto digitalizzato in pdf, con il classico lettore di Adobe (l’ultima versione è la DC).
Posizionarsi sul pulsante STRUMENTI e poi un clic su COMMENTO
Selezionare lo strumento CAMPO DI TESTO (v. freccia)
Dopo avere cercato un po’ di spazio vuoto sulla pagina, tracciare un campo di testo tenendo premuto il tasto destro del mouse.
Incollare nel campo di testo l’attestazione che segue:
Il sottoscritto avvocato (oppure CTU, o delegato), nella qualità di difensore di X (oppure di consulente nominato dal GI nella causa X, ovvero di Curatore del Fallimento X, ecc) ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 decies del D.L. 179/2012 convertito in L. 221/2012 attesta che la presente copia informatica (inserire descrizione dell’atto) depositata nel fascicolo telematico è copia conforme, in formato digitale ed informatico, all’originale dell’atto in formato analogico da cui è stata estratta.
Luogo, data
Avv. Tizio
A questo punto non resta che apporre sotto l’attestazione la vostra firma digitale (che Adobe mette in formato PaDes).
Inserite il token USB (dispositivo di firma) nel vostro PC, e sempre utilizzando Adobe Acrobat Reader DC, cliccare nuovamente su STRUMENTI e poi su CERTIFICATI
Dopo avere selezionato la voce FIRMA DIGITALMENTE, tracciare sul documento il rettangolo ove andrà apposta la firma
Per confermare l’apposizione della firma (ed il modo in cui sarà visualizzata) si aprirà una finestra di pop-up. Dopo avere cliccato su FIRMA, il programma vi chiederà dove salvare il file firmato e poi di inserire il PIN.
Non resta che metterlo in busta e poi spedirlo nel fascicolo telematico, nei modi che già conoscete.
Facile… vero?
======================NOTE===========================================================================
Note a piè di pagina- 1. Art. 19 Disposizioni in materia di processo civile telematico
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
(( 01) al comma 1 e’ aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le
modalita’ previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui
al medesimo comma ));
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
(( «1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle corti di appello e’ sempre ammesso il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita’
previste dalla normativa anche regolamentare concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita’» ));
(( (1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: “dal
comma 9-bis” sono inserite le seguenti: “e dall’articolo 16-decies”
));
(( 1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con
decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia
stabilisce misure organizzative per l’acquisizione anche di copia
cartacea degli atti depositati con modalita’ telematiche nonche’ per
la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le
predette modalita’, nonche’ per la gestione e la conservazione delle
predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresi’
stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione
degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8,
nonche’ ai sensi del periodo precedente.» ));
(( 2) al comma 9-bis:
2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presenti nei fascicoli
informatici” sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “firma digitale del
cancelliere” sono aggiunte, in fine, le seguenti: “di attestazione di
conformita’ all’originale”;
2.2) al secondo periodo, dopo la parola: “difensore,” sono
inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,”.
2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: “I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono
contenere i dati identificativi dell’esperto che ha effettuato la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui
all’articolo 169-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto
riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi
dell’ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni
pignorati a norma dell’articolo 518 del codice di procedura civile.”
));
2-ter) dopo il comma 9-septies e’ aggiunto il seguente:
(( “9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice
depositati con modalita’ telematiche sono redatti in maniera
sintetica” ));
b) (( dopo l’articolo 16-novies, introdotto dall’articolo 14,
comma 2, del presente decreto )), sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies (Potere di certificazione di conformita’ delle
copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). – 1. Il difensore, il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in
giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano
con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine,
di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia
conforme, )) attestano la conformita’ della copia al predetto atto.
La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale
all’originale (( o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento
)).
«Art. 16-undecies (Modalita’ dell’attestazione di conformita’). –
1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla ))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla
medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia
informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’
puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato (( e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia )). Se la copia
informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’
e’ inserita nella relazione di notificazione.
(( 3-bis. I soggetti di cui all’articolo 16-decies, comma 1, che
compiono le attestazioni di conformita’ previste dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto )).
(( 1-bis. All’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, le parole: “attestandone la conformita’ all’originale a norma
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” sono sostituite dalle seguenti: “attestandone la conformita’ con
le modalita’ previste dall’articolo 16-undecies del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221” )).
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del
Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita’
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei
periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita, e’ autorizzata la spesa di
euro 44,85 milioni per l’anno 2015, di euro 3 milioni per l’anno
2016, di euro 2 milioni per l’anno 2017 e di euro 1 milione (( annui
)) a decorrere dall’anno 2018.
(( 2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni )):
a) all’articolo 58, comma 2, dopo le parole: “comunicazione
telematica,” sono inserite le seguenti: (( “ivi incluso il Ministero
della giustizia,” ));
b) all’articolo 71, comma 1, dopo le parole: “di concerto con”
sono inserite le seguenti: (( “il Ministro della giustizia e con”»
)). [↩] - 2. Art. 16-decies (Potere di certificazione di conformita’ delle copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). – 1. Il difensore, il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, )) attestano la conformita’ della copia al predetto atto.La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale all’originale (( o alla copia conforme dell’atto o del provvedimento ))[↩]
- 3. «Art. 16-undecies (Modalita’ dell’attestazione di conformita’). –
1. Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla ))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica,
l’attestazione stessa e’ apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia pero’ congiunto materialmente alla
medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia
informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’
puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato (( e l’individuazione della copia cui si riferisce ha luogo
esclusivamente secondo le modalita’ stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia )). Se la copia
informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di conformita’
e’ inserita nella relazione di notificazione. [↩]