Il 30 giugno è una data che piace molto al Ministro Orlando.
Il DL 144 del 24/6/14, meglio noto, appunto, come ‘decreto Orlando‘ recante “misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari“, negli artt. 44 e ss. disponeva una partenza modulata ma progressiva del PCT, prendendo come riferimento proprio questo fatidico 30 giugno.
In particolare, l’art. 44 comma I del DL Orlando, modificando l’art. 16 bis del Dl 179/12, aveva previsto l’obbligatorietà PCT per i procedimenti instaurati in Tribunale a far data dal 30 giugno 2014.
Per quelli già pendenti al 30/6 rimaneva facoltativo fino al 30 dicembre 2014, per diventare, poi, obbligatorio dal 31/12/2014.
Il comma 9-ter dell’art. 16 bis DL 179/2012, sempre introdotto dall’art. 44 comma II del DL “Orlando” stabiliva, poi, che “A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche“, fatta salva la possibilità di anticipare detta data mediante “uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione”.
Oggi è il 30/06/15 e tutti si chiedono cosa sia cambiato.
Bene, la lettera del comma 9 ter non lascia dubbi interpretativi: l’obbligo del PCT in Corte d’Appello è per i soli atti endoprocedimentali, visto che la norma parla di ‘deposito di atti processuali… di parti precedentemente costituite’. Quindi, se sei costituito, dovrai compiere ogni successiva attività, in modo telematico.
A mutare, in parte, questa certezza ‘del cartaceo’ nella fase costitutiva, è intervenuto lo scorso 27/06 il DL 83, che prende sempre come riferimento, di questo nuovo epocale cambiamento, la data del 30/06.
Il detto decreto legge (artt. 18-21), contiene norme in tema di ‘Proroga di termini per l’efficienza della giustizia e disposizioni per il processo telematico‘ 1
In particolare l’art. 19 del DL 83, apporta modifiche al DL 179/12, introducendo il comma 1 bis all’articolo 16-bis, che dispone ‘Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello e’ sempre ammesso il deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita‘.»
Riassumendo, quindi, dal 30/6/15 in Corte d’Appello:
1) le costituzioni di dovranno fare in cartaceo, ma saranno valide anche se eseguite solo ed esclusivamente in telematico;
2) gli atti endoprocedimentali, dovranno essere depositati esclusivamente con modalità telematiche.
Chissà cosa succederà il 30/6/16… :D
- 1. Art. 19
Disposizioni in materia di processo civile telematico1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo il comma 1 e’ inserito il seguente:
«1-bis. Nell’ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di
volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30
giugno 2015, innanzi alle Corti d’Appello e’ sempre ammesso il
deposito telematico dell’atto introduttivo o del primo atto difensivo
e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del
difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto
della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il
deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita’.»;
2) al comma 9-bis, dopo la parola “difensore” sono inserite le
seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione
per stare in giudizio personalmente,”
b) dopo l’articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformita’ delle
copie degli atti notificati) – 1. Il difensore, il dipendente di cui
si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio
personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il
curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con
modalita’ telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto formato su supporto analogico e notificato, con modalita’ non
telematiche, dall’ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21
gennaio 1994, n. 53, attestano la conformita’ della copia al predetto
atto. La copia munita dell’attestazione di conformita’ equivale
all’originale dell’atto notificato. Le disposizioni del presente
articolo si applicano anche all’atto consegnato all’ufficiale
giudiziario o all’ufficio postale per la notificazione.
«Art. 16-undecies (Modalita’ dell’attestazione di conformita’) – 1.
Quando l’attestazione di conformita’ prevista dalle disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e
dall’articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si
riferisce ad una copia analogica, l’attestazione stessa e’ apposta in
calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia pero’
congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l’attestazione di conformita’ si riferisce ad una copia
informatica, l’attestazione stessa e’ apposta nel medesimo documento
informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l’attestazione di conformita’
puo’ alternativamente essere apposta su un documento informatico
separato e contenente l’indicazione dei dati essenziali per
individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto
documento e’ allegato al messaggio di posta elettronica certificata
mediante il quale la copia stessa e’ depositata telematicamente. Se
la copia informatica e’ destinata alla notifica, l’attestazione di
conformita’ e’ inserita nella relazione di notificazione.».
2. Per gli interventi necessari al completamento del processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del
Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalita’
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei
periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a
provvedere alle operazioni di vendita, e’ autorizzata la spesa di
euro 44,85 milioni per l’anno 2015, di euro 3 milioni per l’anno
2016, di euro 2 milioni per l’anno 2017 e di euro 1 milione a
decorrere dall’anno 2018. [↩]