Quando si paga il contributo unificato per il pignoramento immobiliare (e nelle opposizioni)?

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Quando si paga il contributo unificato per il pignoramento immobiliare (e nelle opposizioni)?
Con la Circolare del 3 marzo 2015 (Clicca qui per scaricarla), il Dipartimento per gli Affari di Giustizia del Ministero, affronta il problema del pagamento del Contributo Unificato nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c.

In particolare il Ministero cerca di chiarire se e quando (e quanto) si paga il contributo unificato in queste procedure.

Anzitutto, NON DEVE ESSERE PAGATO alcun tipo di contributo unificato per la fase c.d. incidentale, di competenza del giudice dell’esecuzione, proposta ad esecuzione già iniziata, nel giudizio di opposizione all’esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c., nelle opposizioni agli atti esecutivi ex art. 617 comma 2 c.p.c. e nelle opposizioni di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c., perché, secondo la cennata Circolare, “Il procedimento c.d. incidentale, che si svolge innanzi al giudice dell’esecuzione non è ricompreso nell’elenco dei processi e delle procedure per le quali è dovuto il contributo unificato a norma del Testo Unico sulle Spese di Giustizia“.

Poi, relativamente al momento in cui sorge l’obbligo di pagare il contributo, in base alla nuova formulazione dell’articolo 518 comma 6 c.p.c., modificato dall’articolo 18, comma 1, lett a), del D.L. n. 132/14 (conv. L. 162/14), questo viene fatto coincidere con il deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente così come indicato dall’articolo 14 comma I del D.P.R. n. 115/2002 (v. circolare: “E’ da ritenere che … il TU Spese di Giustizia abbia subordinato il versamento del contributo unificato al deposito dell’istanza di assegnazione e vendita“).

Per evitare problemi, consiglio di non allegare alla busta telematica di iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, il contributo unificato… meglio farlo con l’istanza di vendita: qualche cancelliere potrebbe (erroneamente) non accettare la busta.

About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.