Aggiornamento: come iscrivere a ruolo con il PCT un pignoramento con il nuovo rito (post 11/12/14). Istruzioni passo passo.
Questo articolo sostituisce il precedente pubblicato all’indirizzo: https://www.iapicca.com/2015/02/15/come-iscrivere-a-ruolo-con-il-pct-un-pignoramento-con-il-nuovo-rito-dopo-l111214-istruzioni-passo-passo/
L’aggiornamento è stato compilato in ossequio ai nuovi schemi XSD riguardanti il deposito telematico di atti di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione ai sensi dell’art. 18, D.L. 132/2014, rilasciati in data 16/2/15.
Il DL 132/2014 (convertito in Legge 162/2014) tra le varie innovazioni, ha introdotto importanti modifiche anche alla disciplina delle espropriazioni, entrate in vigore lo scorso 11/12/14.
L’art. 18 comma I del decreto 132 1 rubricato ‘Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione’ trasforma alcune norme del libro terzo del cpc, soprattutto al fine di adeguarle al nuovo PCT.
In particolare sono stati modificati:
1) l’articolo 518, sesto comma cpc, relativamente al pignoramento mobiliare, che oggi, a differenza del passato, obbliga l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento di consegnare senza ritardo al creditore procedente il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore, poi, dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi di titoli e precetti, entro dieci giorni (dopo la conversione 15 giorni) dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi perentorio, poiché se spira senza che sia perfezionata l’iscrizione a ruolo, il pignoramento perderà efficacia.
2) l’articolo 543, quarto comma cpc relativamente al pignoramento presso terzi, che oggi obbliga l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento di consegnare senza ritardo al creditore procedente l’atto di pignoramento presso terzi notificato, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore, poi, dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del pignoramento, dei titoli e dei precetti, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il termine di 30 giorni anche in questo caso è da considerarsi perentorio, poiché se consumato senza che sia perfezionata l’iscrizione a ruolo, il pignoramento perderà efficacia.
3) infine, relativamente al pignoramento immobiliare, l’articolo 557 cpc prevede che subito dopo l’ultima notifica dell’atto immobiliare, l’ufficiale giudiziario debba consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 10 giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla consegna dell’atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Anche in questo caso il termine di 15 giorni è perentorio, poiché il pignoramento non iscritto entro questo termine, diventa inefficace.
La nota di iscrizione a ruolo diventa, quindi, un atto giudiziario vero e proprio, disciplinato dalle disposizioni attuative del cpc, nelle quali il cennato art. 18 del DL 132/14, ha introdotto l’art. 159-bis che ne disciplina il contenuto minimo (indicazione delle parti con precisazione delle generalita’ e del codice fiscale – sia della parte che del difensore- con precisazione, inoltre, della cosa o del bene oggetto di pignoramento).
Lo stesso articolo prevede che dal 31/3/15 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo DEVONO ESSERE DEPOSITATI, con le medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518 sesto comma, 543 quarto comma e 557 secondo comma cpc (la conformità viene attestata dal difensore).
Le nuove disposizioni hanno l’evidente finalità di adeguare il pignoramento al nuovo processo civile telematico.
Non potendo, quindi, più depositare gli originali cartacei (per evidenti motivi ‘digitali’) non resta che obbligarne la produzione in giudizio in copia conforme digitale, attestata dal difensore.
E’ il momento, a questo punto, di passare alla pratica, e dunque alla spiegazione delle fasi di iscrizione a ruolo di un pignoramento (eseguito dopo il giorno 11/12/14, dunque, con il nuovo rito).
ISCRIZIONE PIGNORAMENTO CON SLPCT
Dal 31/3/15, tutti i pignoramenti eseguiti dopo il giorno 11 dicembre 2014 andranno depositati in via esclusivamente telematica ai sensi della nuova formulazione degli artt 518, 543 e 557 c.p.c.
Si tratta di una vera e propria iscrizione a ruolo, con obbligo, per l’avvocato, di compilazione della relativa nota, che il redattore, vista la previsione dell’art. 159 bis disp att cpc, genererà in automatico, impostandola COME ATTO PRINCIPALE.
Vediamo le varie fasi.
1) PREPARAZIONE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA’ DEI TITOLI.
Deve essere anzitutto preparata (sempre in pdf/a) l’istanza di attestazione di conformità dei titoli e del precetto ex artt. 518 (mobiliare), 543 (presso terzi), 557 cpc (immobiliare), da nominare, ad esempio ‘Istanza di iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare/immobiliare/presso terzi’, che dovrà/potrà avere il seguente contenuto:
“TRIBUNALE DI XXXX
SEZIONE ESECUZIONI MOB/IMM
ISTANZA EX ART. 518/543/557 cpc
Il sottoscritto avv. xxxxxxxxxxxxx c.f. , nella qualità di difensore del creditore istante sig. yyyyyyyyyyyyy c.f. rappresentato e difeso giusta procura in calce all’atto di precetto notificato in data, con domicilio eletto in …
ATTESTA
ai sensi dell’art. 518/543/557 cpc che l’esecuzione è fondata sui seguenti atti di cui si allega copia digitale dichiarata conforme agli originali in possesso di questa difesa:
1) (descrizione del titolo)
2) (descrizione del precetto)
3) (descrizione dell’atto di pignoramento eseguito)
4) altro
Per tutto quanto sopra, si
DICHIARA
inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva (indicare gli estremi della ulteriore procedura eventualmente avviata).
Indice: 1, 2, 3.
Luogo, data. Avv. xxxxxxxxxxxxxx”
ATTENZIONE:
Aggiornamento alla L. 132/15.
Si precisa che fino alla emanazione delle specifiche tecniche di cui all’art. 16 undecies comma III DL 179/12 (…specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia), non sarà possibile usare la procedura di cui sopra (preparazione di attestazione di conformità per tutti i files su foglio separato).
La certificazione, invece, dovrà essere apposta su ogni singolo atto, usando la procedura di cui all’art. 16 decies del DL 179/12 – conv. L. 221/12 (per come modificato dalla L. 132/15), descritta su questo articolo —-> https://www.iapicca.com/2015/09/12/come-attestare-la-conformita-di-un-atto-cartaceo-digitalizzato-usando-acrobat-ex-art-16-decies-dl-17912/
2) DIGITALIZZAZIONE TITOLI E PROCURA.
E’ necessario, poi, digitalizzare il titolo esecutivo, l’atto di precetto, il verbale di pignoramento o il pignoramento (immobiliare o presso terzi), ad esempio, tramite scansione, con trasformazione dell’atto cartaceo in .pdf .tiff o in uno degli altri formati consentiti dal PCT 2
3) NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO.
Come anticipato, la Nota di Iscrizione a Ruolo, espressamente disciplinata dall’art. 159 bis disp att cpc, verrà creata in automatico dal Redattore ed impostata come ATTO PRINCIPALE. Non è necessario, quindi, realizzarla a parte con software dedicato (es. NIR o EasyNota).
4) COMPILAZIONE DELLA BUSTA CON IL REDATTORE SLPCT.
Nella maschera principale, selezionare il registro delle esecuzioni (ad es.) IMMOBILIARI e poi il ruolo GENERALE DELLE ESPROPRIAZIONI CIVILI.
Nel menu a tendina del tipo di parte selezionare Attore/Ricorrente/Istante, tipo atto ALTRO, e nel riquadro degli atti evidenziare l’opzione ‘FASE INTRODUTTIVA – ATTO DI PIGNORAMENTO (IscrizioneRuoloPignoramento).
Dopo avere impostato il valore dell’atto e compilato i campi relativi al contributo unificato, apparirà la maschera dell’anagrafica, ove inserire gli estremi del creditore e del debitore.
NB Nel caso di pignoramento presso terzi, gli estremi del terzo pignorato andranno annotati nel campo ALTRI PARTECIPANTI.
Dopo avere associato il nome dell’avvocato alla parte rappresentata, ed avere inserito i dati del bene da pignorare, ecc, ecc, visto che la nota di iscrizione (v. sotto) è impostata automaticamente come atto principale, non resta che caricare come ALLEGATI i seguenti documenti: titolo, certificazione di conformità, procura, eventualmente la ricevuta di pagamento del contributo unificato (NB. per i pignoramenti immobiliari, il momento che determina l’obbligo di pagamento del contributo unificato è il deposito della istanza di vendita – v. Circolare del 03/03/15 n.70683).
Per evidenti motivi pratici, consiglio di preparare un indice (inseribile anche nella certificazione ex 518-543-557) e numerare gli allegati con il metodo 01-02 (se sono meno di 10) ovvero 001 – 002 (se sono più di dieci).
La nota di iscrizione a ruolo è, come già precisato, GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL REDATTORE (v. freccia rossa su foto sotto).
Non resta, quindi, che firmare il tutto e spedire la busta con il vostro client di posta.
Note a piè di pagina- 1. DL 132/2014 – art. 18 – 1. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di
cui all’articolo 497 copia del processo verbale e’ conservata
dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla consegna al
creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al
momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita
l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla
consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo
555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del
precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla
consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».[↩] - 2. Art. 13 Provv. 18/07/2011 (Formato dei documenti informatici allegati – Rif. art. 12 DM 44-2011)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf; b) .odf; c) .rtf; d) .txt; e) .jpg; f) .gif; g) .tiff; h) .xml.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip; b) .rar; c) .arj.[↩]