Come iscrivere a ruolo con il PCT un pignoramento con il nuovo rito (post 11/12/14). Istruzioni passo passo.
Si premette che proprio oggi, 16/2/15, c’è stato un aggiornamento sulle ‘Specifiche tecniche deposito telematico di atti di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione (ex. art. 18, D.L. 132/2014)’ con rilascio degli schemi XSD riguardanti il deposito telematico di atti di iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione ai sensi dell’art. 18, D.L. 132/2014.
L’aggiornamento è contenuto in questa rassegna stampa ufficiale del sito pst.giustizia.it -> https://pst.giustizia.it/PST/it/pst_3_1.wp?previousPage=homepage&contentId=NEW1997
Quindi il contenuto della presente guida è da ritenersi in aggiornamento, anzi, si consiglia vivamente di contattare la cancelleria competente per avere la certezza dell’atto da impostare come ‘atto principale’.
Il DL 132/2014 (convertito in Legge 162/2014) tra le varie innovazioni, ha introdotto importanti modifiche anche alla disciplina delle espropriazioni, entrate in vigore lo scorso 11/12/14.
L’art. 18 comma I del decreto 132 1 rubricato ‘Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione’ trasforma alcune norme del libro terzo del cpc, soprattutto al fine di adeguarle al nuovo PCT.
In particolare sono stati modificati:
1) l’articolo 518, sesto comma cpc, relativamente al pignoramento mobiliare, che oggi, a differenza del passato, obbliga l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento di consegnare senza ritardo al creditore procedente il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore, poi, dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi di titoli e precetti, entro dieci giorni (dopo la conversione 15 giorni) dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il termine di 15 giorni è da considerarsi perentorio, poiché se spira senza che sia perfezionata l’iscrizione a ruolo, il pignoramento perderà efficacia.
2) l’articolo 543, quarto comma cpc relativamente al pignoramento presso terzi, che oggi obbliga l’ufficiale giudiziario che procede al pignoramento di consegnare senza ritardo al creditore procedente l’atto di pignoramento presso terzi notificato, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore, poi, dovrà depositare presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo con le copie conformi del pignoramento, dei titoli e dei precetti, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il termine di 30 giorni anche in questo caso è da considerarsi perentorio, poiché se consumato senza che sia perfezionata l’iscrizione a ruolo, il pignoramento perderà efficacia.
3) infine, relativamente al pignoramento immobiliare, l’articolo 557 cpc prevede che subito dopo l’ultima notifica dell’atto immobiliare, l’ufficiale giudiziario debba consegnare senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari. Il creditore dovrà depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro 10 giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla consegna dell’atto di pignoramento. Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Anche in questo caso il termine di 15 giorni è perentorio, poiché il pignoramento non iscritto entro questo termine, diventa inefficace.
La nota di iscrizione a ruolo diventa, quindi, un atto giudiziario vero e proprio, disciplinato dalle disposizioni attuative del cpc, nelle quali il cennato art. 18 del DL 132/14, ha introdotto l’art. 159-bis che ne disciplina il contenuto minimo (indicazione delle parti con precisazione delle generalita’ e del codice fiscale – sia della parte che del difensore- con precisazione, inoltre, della cosa o del bene oggetto di pignoramento).
Lo stesso articolo prevede che dal 31/3/15 il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo DEVONO ESSERE DEPOSITATI, con le medesime modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518 sesto comma, 543 quarto comma e 557 secondo comma cpc (la conformità viene attestata dal difensore).
Le nuove disposizioni hanno l’evidente finalità di adeguare il pignoramento al nuovo processo civile telematico.
Non potendo, quindi, più depositare gli originali cartacei (per evidenti motivi ‘digitali’) non resta che obbligarne la produzione in giudizio in copia conforme digitale, attestata dal difensore.
E’ il momento, a questo punto, di passare alla pratica, e dunque alla spiegazione delle fasi di iscrizione a ruolo di un pignoramento (eseguito dopo il giorno 11/12/14).
ISCRIZIONE PIGNORAMENTO CON SLPCT
Tutti i pignoramenti eseguiti dopo il giorno 11 dicembre 2014 andranno depositati in via esclusivamente telematica ai sensi della nuova formulazione degli artt 518, 543 e 557 c.p.c.
Si tratta di una vera e propria iscrizione a ruolo, con obbligo, per l’avvocato, di compilazione della nota che il redattore, vista la previsione dell’art. 159 bis disp att cpc, genererà in automatico.
Vediamo come.
1) L’ATTO PRINCIPALE.
Deve essere anzitutto preparato l’atto da impostare come ‘principale’ (sempre in pdf/a), da nominare, ad esempio ‘Istanza di iscrizione a ruolo pignoramento mobiliare/immobiliare/presso terzi’, che dovrà avere il seguente contenuto:
“TRIBUNALE DI XXXX
SEZIONE ESECUZIONI MOB/IMM
ISTANZA DI ISCRIZIONE A RUOLO PIGNORAMENTO
Io sottoscritto avv. xxxxxxxxxxxxx c.f. , nella qualità di difensore del creditore istante sig. yyyyyyyyyyyyy c.f.
CHIEDO
l’iscrizione a ruolo della procedura esecutiva di cui all’allegata Nota di Iscrizione a Ruolo, contro il sig. zzzzzzzzzzzzzz.
Ai fini del novellato art. 518/543/557 c.p.c.
ATTESTO
che l’esecuzione è fondata sui seguenti atti (descrizione del titolo, del precetto e del pignoramento) di cui si allega copia che dichiaro conforme agli originali in mio possesso.
DICHIARO
inoltre che il suesteso titolo non è stato utilizzato in altra procedura esecutiva ovvero che lo stesso è stato utilizzato nella procedura esecutiva (indicare gli estremi della ulteriore procedura eventualmente avviata).
In allegato: titolo, precetto, procura alle liti, nota di iscrizione a ruolo, ricevuta versamento contributo unificato e ricevuta pagamento bolli forfet.
Luogo, data. Avv. xxxxxxxxxxxxxx”
2) DIGITALIZZAZIONE TITOLI E PROCURA.
E’ necessario, poi, digitalizzare il titolo esecutivo, l’atto di precetto, il verbale di pignoramento o il pignoramento (immobiliare o presso terzi), ad esempio, tramite scansione, con trasformazione dell’atto cartaceo in .pdf .tiff o in uno degli altri formati consentiti dal PCT 2
3) NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO.
Come anticipato, la Nota di Iscrizione a Ruolo, espressamente disciplinata dall’art. 159 bis disp att cpc, verrà creata in automatico dal Redattore. Non è necessario, quindi, crearla a parte con software dedicato. In passato non era necessario crearla poiché le vecchie formulazioni degli artt. 518/543/557 c.p.c. demandavano all’Ufficiale giudiziario il ruolo di portare in cancelleria gli atti di pignoramento (procedendo, così, alla assegnazione del numero di RGE). L’iscrizione (intesa come pagamento del contributo unificato) vera e propria avveniva solo con il deposito della istanza di vendita.
4) COMPILAZIONE DELLA BUSTA CON IL REDATTORE SLPCT.
Nella maschera principale, selezionare il registro delle esecuzioni (ad es.) IMMOBILIARI e poi il ruolo GENERALE DELLE ESPROPRIAZIONI CIVILI.
Nel menu a tendina del tipo di parte selezionare Attore/Ricorrente/Istante, tipo atto ALTRO, e nel riquadro degli atti evidenziare l’opzione ‘FASE INTRODUTTIVA – ATTO DI PIGNORAMENTO (IscrizioneRuoloPignoramento).
Dopo avere impostato il valore dell’atto e compilato i campi relativi al contributo unificato, apparirà la maschera dell’anagrafica, ove inserire gli estremi del creditore e del debitore.
NB Nel caso di pignoramento presso terzi, gli estremi del terzo pignorato andranno annotati nel campo ALTRI PARTECIPANTI.
Dopo avere associato il nome dell’avvocato alla parte rappresentata, ed avere inserito i dati del bene da pignorare, ecc, ecc, non resta che impostare l’atto principale, la procura, la ricevuta di pagamento del contributo unificato e gli allegati.
La dichiarazione di conformità del titolo e del precetto, è contenuta nell’atto principale (v. sopra), quindi non è necessario ripeterla con atto separato.
Per evidenti motivi pratici, personalmente, preferisco preparare un indice e numerare gli allegati con il metodo 01-02 (se sono meno di 10) ovvero 001 – 002 (se sono più di dieci).
La nota di iscrizione a ruolo è, come già precisato, GENERATA AUTOMATICAMENTE DAL REDATTORE (v. freccia rossa su foto sotto).
Non resta, quindi, che firmare il tutto e spedire la busta con il vostro client di posta.
Note a piè di pagina- 1. DL 132/2014 – art. 18 – 1. Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione
1. Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l’articolo 518, sesto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il
precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro
dieci giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito
forma il fascicolo dell’esecuzione. Sino alla scadenza del termine di
cui all’articolo 497 copia del processo verbale e’ conservata
dall’ufficiale giudiziario a disposizione del debitore. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo del presente comma sono
depositate oltre il termine di dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla consegna al
creditore.»;
b) l’articolo 543, quarto comma, e’ sostituito dal seguente:
«Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo,
con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del
precetto, entro trenta giorni dalla consegna. Il cancelliere al
momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie degli atti di cui al primo periodo sono depositate oltre il
termine di trenta giorni dalla consegna al creditore.»;
c) l’articolo 557 e’ sostituito dal seguente:
«Art. 557 (Deposito dell’atto di pignoramento). – Eseguita
l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza
ritardo al creditore l’atto di pignoramento e la nota di trascrizione
restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie
conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla
consegna dell’atto di pignoramento. Nell’ipotesi di cui all’articolo
555, ultimo comma, il creditore deve depositare la nota di
trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri
immobiliari.
Il cancelliere forma il fascicolo dell’esecuzione. Il
pignoramento perde efficacia quando la nota di iscrizione a ruolo e
le copie dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del
precetto sono depositate oltre il termine di dieci giorni (dopo la conversione: 15 giorni) dalla
consegna al creditore.».
2. Alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura
civile, dopo l’articolo 159 e’ inserito il seguente:
«Art. 159-bis (Nota d’iscrizione a ruolo del processo esecutivo per
espropriazione). – La nota d’iscrizione a ruolo del processo
esecutivo per espropriazione deve in ogni caso contenere
l’indicazione delle parti, nonche’ le generalita’ e il codice
fiscale, ove attribuito, della parte che iscrive la causa a ruolo,
del difensore, della cosa o del bene oggetto di pignoramento. Il
Ministro della giustizia, con proprio decreto avente natura non
regolamentare, puo’ indicare ulteriori dati da inserire nella nota di
iscrizione a ruolo.»;
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai
procedimenti esecutivi iniziati a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto-legge.
4. All’articolo 16-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di
espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo
esclusivamente con modalita’ telematiche, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente
alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime
modalita’, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518,
sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di
procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la
conformita’ delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti
dal comma 9-bis.».[↩] - 2. Art. 13 Provv. 18/07/2011 (Formato dei documenti informatici allegati – Rif. art. 12 DM 44-2011)
1. I documenti informatici allegati sono privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, e sono consentiti nei seguenti formati: a) .pdf; b) .odf; c) .rtf; d) .txt; e) .jpg; f) .gif; g) .tiff; h) .xml.
2. È consentito l’utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti al comma precedente: a) .zip; b) .rar; c) .arj.[↩]