Il primo dato certo è che per ottenere il rilascio delle copie digitali l’Avvocato non dovrà pagare (salvo provvedimenti peggiorativi dell’ultima ora).
L’estrazione avverrà direttamente dal nostro punto di accesso Polisweb (cliccando sul documento caricato dal Cancelliere sul PCT o selezionando, nell’apposito form in calce alla vostra interfaccia web di accesso al Polisweb, il tipo e il numero di copie) e/o dalla nostra casella PEC (sulla quale troveremo un messaggio PEC della Cancelleria con il biglietto contenente il provvedimento emesso dal Giudice).
La seconda certezza è quella della notificazione dell’atto in forma digitale a mezzo PEC, da oggi possibile a cura dell’Avvocato abilitato alle notifiche in proprio, senza ulteriori spese.
Affinché la notificazione possa essere eseguita, non è necessario che:
1) l’Avvocato sia abilitato alle notificazioni in proprio ex L. 53/1994.
L’autorizzazione viene concessa dal CDO di appartenenza agli Avvocati iscritti all’albo, nei cui confronti non siano in corso contestazioni disciplinari. All’esito di una breve istruttoria, il CDO autorizza l’Avvocato alla notifica in autonomia, in deroga alle limitazioni territoriali cui soggiace l’UG, obbligandolo alla tenuta di un registro cronologico (vidimato dal CDO e dalla cancelleria del Presidente del Tribunale) sul quale il notificante dovrà annotare tutti gli estremi del procedimento volto alla consegna dell’atto giudiziario.
L’autorizzazione del CDO non è più necessaria per le notifiche PEC (mentre è sempre richiesta per la notifica in proprio a mezzo del servizio postale), in quanto il DL 90/14 ha sostituito l’art. 1 della L. 53/97 con il seguente: “L’avvocato o il procuratore legale, munito di procura alle liti a norma dell’articolo 83 del codice di procedura civile e della autorizzazione del consiglio dell’ordine nel cui albo è iscritto a norma dell’articolo 7 della presente legge, può eseguire la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, ovvero a mezzo della posta elettronica certificata salvo che l’autorità giudiziaria disponga che la notifica sia eseguita personalmente. Quando ricorrono i requisiti di cui al periodo precedente, fatta eccezione per l’autorizzazione del consiglio dell’ordine, la notificazione degli atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale può essere eseguita a mezzo di posta elettronica certificata”.
Per eseguire le notifiche a mezzo PEC, è invece necessario:
2) che la controparte abbia un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dai Registri ufficiali ovvero dichiarato nell’atto introduttivo del giudizio.
I registri pubblici potrebbero essere (viste le lacune normative, mi tengo cauto) IndicePA (http://www.indicepa.gov.it), il registro delle imprese (www.registroimprese.it – www.infoimprese.it), gli albi degli Ordini, il c.d. ReGIndE (accessibile via Polisweb), l’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 marzo 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9/04/2013 – www.inipec.gov.it)
3) che sia predisposta a cura del notificante una particolare relazione di notifica.
La relata deve essere conforme ai dettami della L. 53/94 e dei recenti provvedimenti normativi sul PCT, firmata digitalmente e allegata all’atto da notificare (il tutto da spedire a mezzo PEC – v. fac simile in seguito).
4) disporre di un dispositivo di firma digitale/carta nazionale dei servizi.
Si precisa che per le notifiche a mezzo PEC non è necessario compilare il registro cartaceo (v. art. 8 comma IV bis della L. 53/1994) che resta obbligatorio, quindi, solo per l’annotazione delle notifiche in proprio a mezzo del servizio postale (o a mani).
L’ATTO DA NOTIFICARE
Preliminarmente è necessario predisporre l’atto (o gli atti) da notificare.
La Legge consente di notificare diversi tipi di atti informatici:
1) i c.d. documenti informatici (art. 21 D.Lgs 82/05 Codice Amministrazione Digitale di seguito CAD).
Si tratta di documenti creati direttamente dall’Avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto ecc.), in uno dei formati consentiti dall’art. 13 delle Specifiche Tecniche del 18/07/2011 (consultabile da qui http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.wp?previsiousPage=mg_1_8&contentId=SDC656178).
Questi formati sono: .pdf (si visualizza con Adobe Acrobat Reader e simili) .odf (con Open Office o Word) .rtf (con qualsiasi programma di videoscrittura, Word, Write, Lotus Word, Open Office Word, ecc) .txt (con Blocco Note) .jpg .gif .tiff (con qualsiasi programma di visualizzazione files di immagine, Paint, Photoshop, Imageready, ecc) .xml (con Blocco note o qualsiasi browser web), creati con un programma di elaborazione testi o altri programmi, da sottoscrivere digitalmente con le apposite utility (es. Dike della Infocert) rese disponibili unitamente al kit di firma digitale (smart card/chiavetta USB/Aruba key, ecc).
Ovviamente il file più universale, comune e fruibile, nonché l’unico idoneo sia alla notificazione che alla iscrizione a ruolo (anche secondo l’art. 12 delle cennate specifiche tecniche del 18/7/11 1 è quello in .pdf privo di elementi attivi ed ottenuto dalla trasformazione/conversione di un documento testuale (da Word o Open Office, in pdf, scegliendo l’opzione Salva con nome e selezionando il formato PDF di Tipo A).
Il file, quindi, creato con programma di elaborazione testo (Word, Open Office, ecc), salvato in pdf (formato A, cioè con testo selezionabile e non modificabile, privo di collegamenti e files audio/video, con caratteri incorporati e senza crittografia – per maggiori informazioni sul formato A – > http://it.wikipedia.org/wiki/PDF/A) deve essere firmato digitalmente, usando le apposite utility contenute nella smart card / business key usata per la sottoscrizione digitale.
Il file firmato (normalmente con estensione .p7m) deve poi essere allegato al messaggio PEC di invio della notifica.
Sempre nel silenzio normativo, nonché per dare la possibilità al destinatario dell’atto di poterlo leggere in modo agevole (comprendendone subito la portata e la gravità, viste le decadenze di legge), senza ricorrere a programmi tipo Dike e/o senza usare le utility della Smart card (che, ad esempio, l’imprenditore destinatario dell’atto, potrebbe non avere subito a disposizione), mi permetto di suggerire l’invio anche di una ulteriore copia (oltre al .P7M) dell’atto, con il formato .PDF sottoscritto digitalmente utilizzando proprio la utility di firma digitale presente su Adobe Acrobat Reader (menu a destra COMPILA e FIRMA).
2) copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD).
Si tratta delle riproduzioni informatiche di atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso.
In questo caso, nella relata di notifica (v. in seguito) il notificante dovrà asseverarne la conformità all’originale cartaceo.
Il file da notificare deve avere uno dei formati di cui all’art. 13 copra citato (.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml) eventualmente ‘zippabili’ ovvero ‘compressi’ in archivi con estensione .zip, .rar, .arj (si aprono con WinZip, WinRar, ovvero con Zip, Rar e Arj).
In quest’ultimo caso, però, secondo l’art. 13 u.c., la firma digitale andrà apposta dopo la compressione (cioè sul file Zip, Rar, Arj che si trasformerà in .zip.p7m).
3) copie informatiche di copie autentiche (o esecutive) di atti originariamente informatici (art. 22 e 23 CAD e 2714 c.c.).
Sono riproduzioni informatiche di copie autentiche dell’originale telematico (ad esempio un decreto ingiuntivo) estratte dal cancelliere ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 CAD in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la scansione del documento stesso. Anche in questo caso in seno alla relata di notifica (v. in seguito) dovrà poi essere inserita l’asseverazione di conformità della copia telematica all’originale cartaceo.
Il file da notificare deve avere sempre i già indicati formati (.pdf, .odf, .rtf, .txt, .jpg, .gif , .tiff, .xml.) pure comprimibili in .zip, .rar, .arj (in questo caso, si ripete, la firma andrà apposta dopo la compressione, sul file in formato zip, rar, arj).
LA PROCURA ALLE LITI
L’atto da notificare, qualora necessario (es. citazione, ricorso introduttivo, ecc.), può essere accompagnato dalla procura alle liti.
La procura, per come noto, deve essere predisposta secondo i canoni dell’art. 83 comma 3 del codice di procedura civile 2 e, per quanto ci interessa in questa sede, due sono le modalità di formazione utili ad una trasmissione informatica:
a) come documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente;
b) oppure come copia informatica tratta dalla procura rilasciata su supporto cartaceo, sottoscritta dal cliente e autenticata di pugno dall’avvocato.
In caso di trasmissione telematica degli atti, l’art. 83 c.p.c. comma III u.i. prevede che la copia informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea debba poi essere ulteriormente “autenticata” tramite apposizione della firma digitale da parte dell’avvocato.
La procura ottenuta, potrà essere allegata unitamente all’atto a cui si riferisce al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, ottenendo che la medesima sia considerata come apposta “in calce” a tale atto, come previsto dall’art.18 DM 44/2011 (della procura si dovrà far menzione nella relata di notifica – v. oltre).
Secondo molti ‘protocolli’ di Tribunale, è necessario che la procura sia riferibile all’atto, nel senso che la stessa non dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto e alle parti.
RELATA DI NOTIFICAZIONE.
Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti da notificare e, quindi, da formare ex art. 21 CAD con le modalità già descritte sopra per il documento informatico, procedendo sempre alla sua sottoscrizione con firma digitale.
Il contenuto obbligatorio della relazione di notificazione è determinato dall’art. 3 bis, comma 5, della legge 53/94 3.
Questa è la relazione di notifica da me utilizzata (per un decreto ingiuntivo):
Io sottoscritto Avv. Michele Iapicca, all’uopo autorizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cosenza a sensi della legge 21.1.1994 n.53, con delibera n. 22/2011 del 30/11/2011, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata avv.micheleiapicca@pec.iapicca.com, regolarmente iscritto nel Reginde, nella qualità di difensore del sig. Tizio nato a Cosenza il 01/01/60 e ivi residente alla via Pippo 13 c.f. ABCEDF60A01D086I, in forza di procura alle liti apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo introduttivo del giudizio n. XXX/XX RGAC Tribunale di Cosenza, Giudice Dott. Caio
in formato pdf e p7m a firma digitale, gli allegati atti giudiziari, consistenti in:
– decretoingiuntivo_Tizio.pdf e .p7m contenenti il ricorso introduttivo per decreto ingiuntivo n. XXX/XX RGAC pendente presso il Tribunale di Cosenza, Giudice Dott. Caio unitamente a procura alle liti, da intendersi quindi apposta in calce al detto ricorso, univocamente riferibile all’atto introduttivo, sottoscritta dall’istante e autenticata dal difensore sia manualmente che a firma digitale;
– 20484598s.pdf e .p7m contenenti il decreto ingiuntivo n. XXX/2014 emesso in data 11/8/14 dal Giudice del Tribunale di Cosenza, Giudice Dott. Caio, con intimazione di legge e fissazione di termine per l’opposizione
A
– Sempronio titolare della ditta Sempronio corrente in Cosenza, Via Paperino 17 c.f. EDFABC60A01D086IPiva 0123456789, trasmettendo tutte le copie degli atti sopra elencati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata SEMPRONIO@PEC.IT reperito dal pubblico elenco della Camera di Commercio di Cosenza – Registro Imprese
ad ogni effetto di Legge (art. 16 bis comma 9bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e modificato dall’articolo 52 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito in L. 114/14), che gli atti di cui sopra, nonché la procura allegata all’atto introduttivo – ex art. 83 c.p.c. da considerarsi apposta in calce allo stesso, sono copie informatiche conformi alle rispettive copie informatiche presenti ed estratte dal fascicolo informatico di cancelleria.
La presente relazione di notifica, così come i files trasmessi, viene riprodotta anche in forma digitale, sottoscritta digitalmente dall’Avv. Michele Iapicca con studio in Cosenza alla via Ernesto Fagiani 15/b, PEC avv.micheleiapicca@pec.iapicca.com ove elegge domicilio digitale, con il nome di relatadinotifica.pdf e ,p7m, nonché notificata a mezzo PEC contestualmente ai files sopra elencati.
INVIO DELLA PEC
Ai sensi del comma II dell’art. 3 bis della L. 57/94 ‘La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata‘.
Quindi è opportuno creare (usando il servizio Webmail PEC messo a disposizione del vostro gestore ovvero utilizzando il Client di posta elettronica preventivamente configurato – per istruzioni sulla configurazione del Client Windows Live Mail cliccare qui) un nuovo messaggio PEC e, seguendo le prescrizioni del detto art. 3 Bis, dovremo:
– compilare il campo destinatario con l’indirizzo PEC relativo, che deve essere tratto da pubblici elenchi (vedi sopra)
– compilare l’oggetto del messaggio con la seguente dicitura obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
– allegare al messaggio l’atto o gli atti da notificare come precedentemente predisposti e la relazione di notificazione;
– se si utilizza per l’invio il servizio Webmail del proprio gestore PEC assicurarsi che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella “completa”, richiesta per la validità della notificazione dall’art. 18 DM 44/2011; tale verifica non è necessaria se si invia il messaggio da un programma di posta elettronica di uso comune (Outlook, Thunderbird, Mail) in quanto non risulta che alcuno di essi sia dotato della possibilità di scelta della tipologia di ricevuta ed automaticamente viene
generata una ricevuta “completa”; per il caso di utilizzo di programmi specifici che dovessero gestire la tipologia di ricevuta si raccomanda di controllare che la tipologia di ricevuta sia quella “completa”.
– cliccare su INVIA/RICEVI o su INVIA, per spedire il messaggio.
VERIFICA DEL BUON FINE DELLA NOTIFICAZIONE
Come noto, la procedura di invio di un messaggio PEC comporta la ricezione di n. 2 messaggi PEC di conferma:
1) il primo, contenente la ricevuta di accettazione, inviata dal proprio gestore di posta, che conferma la presa in carico del messaggio, e contiene i dati che costituiscono prova dell’avvenuta spedizione, con l’indicazione di data ed ora della operazione;
2) la ricevuta di consegna, inviata dal gestore di posta del destinatario, che conferma il deposito del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario e certifica il momento della consegna indicando data ed ora dell’operazione e contiene una copia integrale del messaggio inviato, compresi gli allegati.
Il buon fine della notificazione si ha esclusivamente con il recapito nella casella PEC del mittente delle due ricevute di cui sopra. In caso di problemi, il gestore di posta certificata, entro 24 ore segnalerà la mancata consegna con un apposito messaggio PEC.
Si ribadisce che alle notificazioni effettuate a mezzo PEC non si applica l’obbligo di annotazione delle formalità nel registro cronologico previsto dall’art. 8 della Legge, come specificamente disposto dall’ultimo comma dello stesso articolo (v. sopra).
PROVA DELLA NOTIFICAZIONE
Per dimostrare in maniera certa l’avvenuta notifica dell’atto, è necessario conservare sia i files contenuti nel messaggio PEC, che gli stessi messaggi PEC (che al loro interno contengono tutti i files notificati).
Non pensate che basti stampare tutto per provare il buon fine della notifica.
Non dovete mai cancellare i files della notificazione!
In caso di contestazione, infatti, i detti files devono essere prodotti salvandoli nel formato proposto dal client di posta utilizzato o dalla webmail e registrati su un supporto di memorizzazione ottico (CD) o fisico (chiavetta USB – HDD).
Tuttavia per consentire un più agevole riscontro dell’avvenuto perfezionamento della notificazione anche nell’ambito di processi gestiti tradizionalmente in forma cartacea si potrà comunque procedere, in linea con quanto previsto dall’art. 9 della Legge 53/1994, con l’esibizione della prova della notificazione stampata su carta.
In particolare, dovranno essere stampati i seguenti documenti:
(1) il messaggio di PEC di invio della notificazione;
(2) tutti gli atti allegati;
(3) la ricevuta di accettazione;
(4) la ricevuta di avvenuta consegna.
Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte tramite apposizione su ciascun documento della relativa dichiarazione (es. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/94 e ss.mm. si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta – Firma AVVOCATO).
LA PROCURA ALLE LITI
Seguendo le indicazioni di cui sopra e le continue prescrizioni imposte dalla legge (per ultimo anche dal nuovo codice deontologico forense), ho predisposto questa procura (che sembra più un contratto con la peggiore delle banche in circolazione :) )
Il sottoscritto Tizio Caio nato a Cosenza il 01/01/60 e ivi residente alla via Paperino 17, c.f. ABCEFG60A01D086J
VIENE INFORMATO
dall’Avv. Sempronio Mevio (di seguito chiamato titolare professionista), Cod. Fisc. SPRMVV74P19D086I con Studio in Cosenza, alla via Pippo 13, tel. e fax 09840000001 email avv.semproniomevio@pec.com, che i dati personali forniti e le informazioni comunicate nella esecuzione del contratto di prestazione di opera professionale appena concluso, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 196/2003.
Ai fini del trattamento dei dati personali, quindi, il Titolare avverte l’interessato/a che:
– i suddetti dati personali saranno trattati, secondo correttezza, liceità e trasparenza;
– che il trattamento avrà il fine esclusivo di permettere la corretta esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale di cui sopra e, dunque, per far valere o difendere diritti e/o interessi legittimi dell’interessato/a nelle competenti sedi giudiziarie;
– il conferimento di tali dati personali necessario all’esecuzione del contratto di cui sopra ed un eventuale rifiuto a rispondere potrebbe non consentirne l’esatto adempimento;
– i dati personali trattati saranno comunicati, sempre per le finalità di cui sopra, ai Collaboratori ed ai Praticanti di codesto Studio Legale, nonché agli organi ed agli Uffici di giudiziari competenti;
– le informazioni personali saranno trattate esclusivamente all’interno di codesto Studio Legale, sia manualmente che con strumenti informatici o telematici protetti, per il tempo necessario alla esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale e, comunque, per il tempo definito dalla normativa di riferimento;
– i dati saranno trattati nel pieno rispetto delle norme di autoregolamentazione in materia di trattamento dei dati personali contenute nei codici deontologici di settore in vigore.
L’interessato/a ha diritto di ottenere, in qualsiasi momento:
– la conferma dell’esistenza, presso questo Studio, di dati che lo riguardano;
– la loro comunicazione in forma intellegibile, rivolgendosi direttamente al Titolare od al Responsabile del trattamento, utilizzando gli indirizzi di cui sopra;
– l’indicazione dell’origine dei dati trattati, loro finalità e modalità di trattamento;
– logica e tecniche di trattamento con gli strumenti informatici di questo Studio;
– gli estremi identificativi del Titolare, dei Responsabili e degli Incaricati designati al trattamento;
– dei soggetti o delle categorie di soggetti che possono venirne a conoscenza, sempre per le finalità connesse all’esecuzione del contratto di prestazione d’opera professionale;
– l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ed il blocco dei dati trattati;
– in caso di richiesta di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione anonima, che tali operazioni vengano portate a conoscenza, sempre per le stesse finalità a tutti i soggetti ai quali tali dati sono stati comunicati o diffusi.
L’interessato/a ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario e simili. Si precisa che non stato nominato alcun Responsabile per il trattamento dei dati.
L’interessato dichiara sotto la propria responsabilità esonerando a tal fine il Titolare, che:
1) la documentazione fornita al Titolare per l’espletamento del mandato difensivo, è conforme all’originale in suo possesso;
2) le dichiarazioni rese sui fatti di causa sono veritiere;
3) le ricevute/fatture per spese affrontate, di cui intende ottenere rimborso e/o ristoro, non sono contraffatte e/o false;
4) le fotografie fornite al Titolare non sono contraffatte;
5) le eventuali dichiarazioni testimoniali prodotte sono state raccolte senza l’ausilio del difensore e provengono da persone attendibili.
Ai sensi del c.d. Decreto Monti, il Professionista avvisa il Cliente che il costo della difesa tecnica è stato preventivato ai sensi del DM 2014 nello scaglione per valore del procedimento. Il Cliente, inoltre, dichiara di essere stato informato sulle probabilità di accoglimento delle azioni giudiziali e/o strag. esperite e dichiara di trovarsi nelle condizioni per l’accesso al c.d. gratuito patrocinio.
Il Cliente viene informato, in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3 comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 e succ. mod. e int. nonché del DL 132/2014, della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia insorta, nonché della obbligatorietà/facoltà di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), ovvero di negoziazione assistita, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità contratti assicurativi, bancari e finanziari, di lavoro, ovvero che la controversia sia di valore inferiore ad € 50.000,00;
– della possibilità qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
– dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso;
e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta dovuta solo per la parte eccedente.
d) che il professionista è coperto per la responsabilità professionale, da polizza assicurativa Carige Ass.ni.
Al fine di assolvere agli obblighi informativi, l’Avv. Sempronio comunica che la parte, direttamente e per il tramite del sito internet pst.giustizia.it (sezione consultazione pubblica dei registri), ovvero gdp.giustizia.it (in caso di procedimento avviato presso il Giudice di Pace), ovvero www.giustizia-amministrativa.it (in caso di giudizio amministrativo) potrà in qualsiasi momento informarsi sullo stato della causa avviata, selezionando il Tribunale adito ed inserendo negli appositi form il numero di ruolo e l’anno di iscrizione del procedimento avviato con il presente mandato.
Per tali motivi, io sottoscritto nomino e, quindi, delego l’Avv. Sempronio a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio (avente ad oggetto: specificare oggetto, eventuali estremi dell’atto da opporre, ecc.), in ogni stato, fase (anche esecutiva) e grado e con ogni mandato, ivi compresi quelli di farsi sostituire, di transigere e conciliare, avviare e sottoscrivere tentativi di conciliazione anche facoltativi ed ispettivi, con ogni potere, ivi compreso quello di rinunciare agli atti, accettare rinunce, accettare e quietanzare, chiamare terzi in causa, proporre e resistere ad opposizioni, eseguire notifiche in proprio, eleggendo domicilio presso il suo studio in Cosenza, alla Via Pippo 17 (tel e fax 09840000001) ed eleggendo domicilio digitale all’indirizzo avv.sempronio@pec.com e/o presso l’indirizzo che il difensore comunicherà nel Reginde e negli altri registri pubblici.
FIRMA
_______________________
per autentica
Avv. Sempronio
___________________________
Spero di essere stato d’aiuto, in questo sconvolgimento non controllato del processo civile.
- 1. Art. 12
Formato dell’atto del processo in forma di documento informatico – art. 11 del regolamento
L’atto del processo in forma di documento informatico rispetta i seguenti requisiti:
è in formato PDF; è privo di elementi attivi; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna, pertanto il file ha la seguente denominazione:.pdf.p7m;
è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell’Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.
La struttura del documento firmato è CAdES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo “firme multiple indipendenti” o parallele, e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L’ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un’alterazione dell’ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; il file generato si presenta con un’unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l’apposizione di una firma singola che per l’apposizione di firme multiple.[↩] - 2. Art. 83 cpc.
Procura alle liti.
La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d’intervento, del precetto o della domanda d’intervento nell’esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l’autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.[↩] - 3.
Art. 3 Legge 53 del 1994.
1. Il notificante che procede a norma dell’articolo 2 deve:
a) scrivere la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento;
b) presentare all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto da notificare; l’ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all’articolo 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarita’ idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresi’ apposti il numero del registro cronologico di cui all’articolo 8, la sottoscrizione ed il domicilio del notificante;
c) presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto dall’Amministrazione postale, con l’aggiunta del numero di registro cronologico.
2. Per le notificazioni di atti effettuate prima dell’iscrizione a ruolo della causa o del deposito dell’atto introduttivo della procedura, l’avviso di ricevimento deve indicare come mittente la parte istante e il suo procuratore; per le notificazioni effettuate in corso di procedimento, l’avviso deve indicare anche l’ufficio giudiziario e, quando esiste, la sezione dello stesso.
3. Per il perfezionamento della notificazione e per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, per quanto possibile, gli articoli 4 e seguenti della legge 20 novembre 1982, n. 890.
3-bis. La notifica e’ effettuata a mezzo della posta elettronica certificata solo se l’indirizzo del destinatario risulta da pubblici elenchi. Il notificante procede con le modalita’ previste dall’articolo 149-bis del codice di procedura civile, in quanto compatibili, specificando nella relazione di notificazione il numero di registro cronologico di cui all’articolo 8[↩]