Opposizione a decreto ingiuntivo: in caso di contestazione la banca deve provare il credito (Cass. 19696/14)
Nel caso in cui, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo proposto dalla Banca, vi sia esplicita contestazione del credito da parte del cliente/resistente, è onere dell’istituto di credito provarne l’esistenza.
Nella recente decisione i giudici, richiamando precedenti sul tema (Cass. n. 1842/2011) ricordano che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può sottrarsi all’onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all’attività imprenditoriale non può sollevarla dall’onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.
La banca, quindi, deve dimostrare precisamente il calcolo del saldo negativo che imputa al proprio cliente, depositando tutti i documenti nonché gli estratti conto dall’inizio del rapporto e non solo, quindi, la documentazione concernente gli ultimi dieci anni.
Il termine decennale, precisa la Cassazione, è previsto solo come limite temporale ai fini dell’obbligo della banca di fornire ai clienti la documentazione da essi richiesta ma non al fine di sottrarre l’istituto dall’onere di provare i propri crediti. Né tale esenzione è desumibile dall’art. 2220 cod. civ..
In tema di capitalizzazione trimestrale, poi, i giudici della sentenza 19696/14 hanno precisato che la nullità della relativa clausola produce i propri effetti sin dall’inizio del rapporto di conto corrente, con la conseguenza che è indispensabile, per la banca, la produzione di tutti gli estratti conto, al fine di recuperare l’intero saldo sin dall’accensione del rapporto (v. Cass. civ. n. 21466/2013).
Specialmente per i rapporti conclusi entro il 2/4/2000, conclude la Cassazione una volta ‘dichiarata la nullità della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall’art. 1283 cod. civ. (il quale osterebbe anche ad un’eventuale previsione negoziale di capitalizzazione annuale), gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione‘ (S.U. 24418 del 2010, 6550 e 20172 del 2013).