Che confusione questo nuovo Processo Civile Telematico.
A questo punto, una domanda sorge spontanea: cosa sarà obbligatorio fare dal 30 giugno 2014 in poi?
Ci sono altre proroghe in vista? Quali atti sarà obbligatorio inviare in cancelleria con la ‘busta digitale’?
Ha cercato di rispondere a tutte queste domande il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, con una nota scritta al Consiglio Nazionale Forense e agli altri enti che partecipano al Tavolo tecnico permanente sul PCT.
Secondo Orlando la data “simbolo” del 30 giugno prossimo “segnerà anche un nuovo inizio nell’approccio del Ministero ai temi della informatizzazione avanzata dell’amministrazione della giustizia”.
Il percorso per l’entrata in vigore della obbligatorietà, sarà MODULATO: “Mantenendo fermo l’importante traguardo della obbligatorietà del processo telematico al 30 giugno” ha affermato il Ministro, “condivido l’esigenza di un percorso più modulato dell’entrata in vigore“.
Ricapitolando, il prossimo 30 giugno il PCT sarà obbligatorio per:
1) l’intero procedimento monitorio (deposito ricorso e provvedimento del giudice) CON ESCLUSIONE della eventuale fase successiva della opposizione al D.I.;
2) il deposito degli atti endoprocedimentali per le cause iniziate dal 30/06/14 in poi, CON ESCLUSIONE degli atti introduttivi del giudizio (ricorsi, citazione, istanze ecc)..
Il prossimo 30 giugno il PCT sarà facoltativo per:
– il deposito di atti endoprocedimentali nelle procedure pendenti.
Il Ministro, tra gli interventi immediati, annovera anche l’attribuzione ad avvocati e incaricati dal giudice, del potere di autenticare i documenti e gli atti depositati nei registri di cancelleria, che sembra davvero una misura in grado di semplificare l’accesso agli atti, facendo risparmiare ai cittadini i tempi e i costi di estrazione delle copie.
Nulla dice, poi, sull’orario ultimo per la trasmissione degli atti che, con gli importanti rilievi contenuti nella sentenza n. 3115 del 03/03/2014 della nona Sezione del Tribunale di Milano, sembrerebbe spostarsi dalle ore 14 alle ore 24 dell’ultimo giorno previsto per il deposito (che se cade di festivo e di sabato, è prorogato al giorno successivo non festivo). Questo termine è spostato ‘al momento in cui viene generata la Ricevuta di Avvenuta Consegna’ dai servers del Ministero.
Decisiva è, quindi, la ricevuta di avvenuta consegna (cd. RAC) senza considerare il limite temporale delle ore 14:00 introdotto dal regolamento tecnico previsto dal DM 44/2011. Tanto perché, secondo il Collegio milanese, l’art. 16 bis della L. 221/2012 non ha previsto nessun riferimento a tale arco temporale e quindi, non può essere derogato dal citato D.M., norma secondaria del diritto italiano.
Il Ministro, infine, auspica l’adozione di protocolli locali tra Avvocatura e uffici per consentire una migliore applicazione del PCT, ritenendo che l’adozione di ‘usi’ territoriali locali possa dare vita a vere e proprie ‘buone prassi’.
In un’ottica molto critica, mi permetto di ricordare al caro Ministro che sarebbe opportuna una rivisitazione rectius modifica degli articoli del cpc e delle disp. att. cpc relativi al deposito degli atti: la legge in Italia è unica e non è possibile disciplinarla in maniera diversa secondo ‘usi’ e/o ‘protocolli’ locali.
Tribunale che vai, legge che trovi? No, grazie.
Il diritto (se esiste ancora) è proprio caduto in basso, a causa di una classe dirigente incapace di generare leggi (o di modificare e/o adeguare alle intervenute innovazioni tecnologiche il codice esistente).