Con il DECRETO-LEGGE Destinazione Italia del 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 – in vigore dal 24 dicembre 2013) il Governo Letta ha inteso adottare, in via d’urgenza (ormai è una consuetudine da circa 10 anni) alcuni provvedimenti per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.
La certezza è sempre la stessa: oramai il Parlamento lavora poco (e si vede). Il potere di legiferare è lasciato interamente nelle mani di un governo incompetente e lobbista.
Vediamo quali sono le modifiche che più interessano il mondo forense, sicuramente frutto non di evoluzioni sociali, ma di interessi di classe che, il governo di ‘larghe intese’, mira sempre più a tutelare, a discapito dei diritti fondamentali.
L’art. 8 del Dl, contiene poche disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto, in grado, però, di riformare in maniera davvero molto lesiva per il consumatore, alcune fondamentali norme del Codice delle Assicurazioni private e del Codice Civile.
Le novità di maggior rilievo sono A) l’aumento dei massimali di garanzia; B) riduzione dei premi a seguito di installazione della c.d. scatola nera, con particolari conseguenze sull’onere della prova in caso di incidente; C) l’introduzione della banca dati dei testimoni con particolari preclusioni sulla prova testi nei giudizi di risarcimento danni; D) facoltà (per la compagnia, ma obbligo di uniformarsi per il cliente) di risarcire in forma specifica; E) obbligo di riparare il veicolo incidentato; F) divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento; G) stop al risarcimento delle microlesioni non strumentalmente accertate; H) modifica dell’art. 2947 cc con introduzione della decadenza di 3 mesi.
A) AUMENTO DEI MASSIMALI DI GARANZIA.
Viene modificato l’art. 128 C. Ass. (Massimali di garanzia) 1al quale si aggiunge la lettera c) che rende obbligatoria la stipula del contratto di assicurazione per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime), e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose (indipendentemente dal numero dei danneggiati). A parere di chi scrive, dietro la maschera della maggiore garanzia, la modifica rappresenterà un valido motivo per aumentare le tariffe di polizza.
B) SCATOLA NERA.
All’art. 132 C. Ass. (Obbligo a contrarre) 2, si introduce l’obbligo, per le imprese, di operare una significativa riduzione del premio in caso di installazione di strumenti elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013). I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa.
La riduzione del premio, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta caratteristiche tecniche previste dalla legge, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.
C) BANCA DATI/ANAGRAFE TESTIMONI E INAMMISSIBILITA’ DELLA PROVA PER TESTI SE NON TEMPESTIVAMENTE IDENTIFICATI
All’art. 135 C. Ass. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati) 3, vengono aggiunti i comma 3bis, 3ter e 3quater, che introducono delle stringenti preclusioni sul diritto alla prova nelle cause civili di risarcimento danni, provocando l’INAMMISSIBILITA’ della prova per testi con persone non indicate nella denuncia di sinistro e/o non identificate dalle autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
Il Giudice, continua il comma 3 ter, NON AMMETTE le testimonianze non indicate sulla denuncia di sinistro e/o non indicati dalle autorità, salvi i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Il comma 3 quater, al fine di scongiurare il pericolo delle truffe assicurative, stabilisce che il Giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Ovviamente la disposizione non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.
D) IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Viene introdotto un articolo ad hoc, il 147-bis (Risarcimento in forma specifica) 4 che stabilisce, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà per le imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, a risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
La compagnia, in questi casi, dovrà operare una riduzione del premio dal 5 al 10%.
Il danneggiato, in ogni caso, potrà sempre rifiutare il risarcimento in forma specifica ad opera della autofficina convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa (quindi, pare che non sia possibile sottrarsi al risarcimento in forma specifica per ottenere danaro, ma solo indicando un’altra autofficina).
La somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.
Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
L’articolo, quindi, subdolamente, introduce il principio (prima di sola applicazione giurisprudenziale) secondo cui ‘la somma corrisposta non può superare il valore di mercato del veicolo’, rendendo di fatto impossibile ottenere ristoro per un valore superiore al valore del mezzo incidentato (caso di riparazioni antieconomiche).
E) MODIFICHE ALL’ART. 148: OBBLIGO DI RIPARARE IL VEICOLO,
All’art. 148 5sono apportate le seguenti modificazioni:
– Vengono aumentati da 5 a 10 i giorni per l’ispezione del veicolo danneggiato;
– Si sopprime il sesto periodo dell’art. 148 comma I, cioè si elimina la frase ‘Resta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione‘, fatto CHE RENDERA’ IMPOSSIBILE RISARCIRE L’ASSICURATO IN CASO DI MANCATA RIPARAZIONE DEL VEICOLO.
– al comma 2-bis, si sostituisce il quinto periodo che consente alla compagnia, in caso di sospetto di frode (cioè in presenza degli indicatori di cui all’archivio integrato informatico o da elementi emersi dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o evidenziati dal perito) di sospendere la procedura di risarcimento, senza formulare offerta. In tal caso, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.
F) DIVIETO DI CESSIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO.
Si introduce l’art. 150-ter 6 che in piena deroga ai principi codicistici (libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile) permette alla compagnia di vietare in contratto la cessione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti a terzi. Anche in questo caso, però, la compagnia dovrà ridurre il premio in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, aderendo alle quali il premio dovrà diminuire in misura non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
G) ULTIMO VERO STOP AI COLPI DI FRUSTA NON STRUMENTALMENTE ACCERTATI.
Con questa modifica, l’impreparato legislatore lobbista della L. 27/12 (quella che subordinava la liquidazione delle lesioni di lieve entità all’accertamento strumentale) corregge i propri errori e completa il disegno criminoso, togliendo dal comma 3-quater dell’articolo 139 7 del codice delle assicurazioni private (la lesione è risarcita solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione) la parola VISIVAMENTE. Ebbene si: da oggi in poi se il CTU accerta visivamente il danno ma manca l’accertamento strumentale, nessun risarcimento potrà essere liquidato.
A questo punto è opportuno chiedersi se in causa sia ancora necessaria una CTU…
H) DECADENZA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ENTRO 3 MESI DAL DANNO.
Viene riformato anche il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile 8 che adesso recita: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore“.
La prescrizione, quindi, resta sempre di due anni ma si introduce una decadenza (non suscettibile, per come noto, di interruzione) dal diritto al ristoro se non si presenta la denuncia di sinistro entro 3 mesi dal fatto.
CONCLUSIONI.
E’ veramente scandaloso come il Governo sia riuscito ad abbassare ‘le nostre braghe’ in favore delle compagnie di assicurazione.
La prova che tale DL NON porterà reali benefici a tutti noi, emerge dall’11° comma dell’art. 8 del provvedimento 9, che provocherà l’abrogazione dell’art. 14 del DPR 254/06 (codice delle assicurazioni), rubricato ‘Benefici derivanti agli assicurati’.
Lascio a voi l’interpretazione sulle conseguenze (e sul significato) di tale abrogazione: 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
Da morir dal ridere (per le assicurazioni).
- 1. Art. 8
Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto
1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b) e’ inserita
la seguente:
«c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della
strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona,
indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro
per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
danneggiati.»[↩] - 2. b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
«1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo
le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e
dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese
richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione
obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le
imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano
l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o
ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato
acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e
portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto
della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del
premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato,
non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla
somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di
un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entita’
della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non
puo’, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio
applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo
di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e
dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la
parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
funzionamento del predetto dispositivo.
1-ter. L’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici che
registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ garantita dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione,
da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di
coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e
sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati
sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e’ titolare e
responsabile ai fini dell’interoperabilita’. Le informazioni sono
successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun
veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di
assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del
trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto
legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di
disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il
dispositivo installato. In caso di violazione da parte
dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del
premio di cui al presente articolo non e’ applicata per la durata
residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma,
sentito l’IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le
modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
presente comma.»[↩] - 3. c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento
presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’
di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione
dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il
giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati
nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della
responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica
la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre
cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri,
anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli
ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della
Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente
comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di
polizia che sono chiamati a testimoniare.»[↩] - 4. d) dopo l’articolo 147 e’ inserito il seguente:
«Art. 147-bis.
Risarcimento in forma specifica
1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e’ facolta’
delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita’
concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo
idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita’ non
inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della
facolta’ di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20
dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio,
l’entita’ della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA
incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente
divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il
20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree
territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non
inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo
periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base
dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero
dei sinistri denunciati, entita’ dei rimborsi, numero dei casi
fraudolenti riscontrati dall’autorita’ giudiziaria. I dati sono
desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui
all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del
Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del
cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il
danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, puo’ comunque
rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa
convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una
diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo’
comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe
sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate
mediante impresa convenzionata, e’ versata direttamente all’impresa
che ha svolto l’attivita’ di autoriparazione, ovvero previa
presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del
danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il
costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento
non puo’ comunque superare il medesimo valore di mercato.
2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel
comma 1 non puo’ esercitare la facolta’ nell’anno successivo.»[↩] - 5. e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» e’
sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e’ soppresso.
2) al comma 2-bis, il quinto periodo e’ sostituito dai
seguenti:
«La medesima procedura si applica anche in presenza di altri
indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di
cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi
elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di
perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno
dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio
prevista dall’articolo 145 e’ proponibile solo dopo la ricezione
delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo
spirare del termine di novanta giorni di sospensione della
procedura.»[↩] - 6. f) dopo l’articolo 150-bis e’ inserito il seguente:
«Art. 150-ter.
Divieto di cessione del diritto al risarcimento
1. L’impresa di assicurazione ha la facolta’ di prevedere, in
deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V,
del codice civile, all’atto della stipula del contratto di
assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il
diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il
consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una
significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in
misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo
risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla
medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli
assicurati nella stessa Regione.».
2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole
contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni
di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e
remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul
proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente
all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa
riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque
non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma
dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
stessa Regione.
3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice
dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1,
lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l’applicazione alla
medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del
premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolta’
di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne
comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del
contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo
contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS
una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.[↩] - 7. 3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.[↩] - 8. 6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile e’
sostituito dal seguente:
«Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni
caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di
risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso,
salvo i casi di forza maggiore.».
7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze
assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicita’ e di
comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al
Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito
dell’attivita’ svolta.
8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa
di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entita’ della
riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d)
ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicita’ che ne rendano
efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresi’ i
medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai
fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8
comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati
ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di
cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209.[↩] - 9. 11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18
luglio 2006, n. 254, e’ abrogato.[↩]