Braghe calate con il DL 145/2003: preclusioni prova testi; risarcimento in forma apecifica; stop alle microlesioni; modifica dell’art. 2947 cc con introduzione della decadenza di 3 mesi.


Con il DECRETO-LEGGE Destinazione Italia del 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. n. 300 del 23 dicembre 2013 – in vigore dal 24 dicembre 2013) il Governo Letta ha inteso adottare, in via d’urgenza (ormai è una consuetudine da circa 10 anni) alcuni provvedimenti per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.

La certezza è sempre la stessa: oramai il Parlamento lavora poco (e si vede). Il potere di legiferare è lasciato interamente nelle mani di un governo incompetente e lobbista.

Vediamo quali sono le modifiche che più interessano il mondo forense, sicuramente frutto non di evoluzioni sociali, ma di interessi di classe che, il governo di ‘larghe intese’, mira sempre più a tutelare, a discapito dei diritti fondamentali.

L’art. 8 del Dl, contiene poche disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto, in grado, però, di riformare in maniera davvero molto lesiva per il consumatore, alcune fondamentali norme del Codice delle Assicurazioni private e del Codice Civile.

Le novità di maggior rilievo sono A) l’aumento dei massimali di garanzia; B) riduzione dei premi a seguito di installazione della c.d. scatola nera, con particolari conseguenze sull’onere della prova in caso di incidente; C) l’introduzione della banca dati dei testimoni con particolari preclusioni sulla prova testi nei giudizi di risarcimento danni; D) facoltà (per la compagnia, ma obbligo di uniformarsi per il cliente) di risarcire in forma specifica; E) obbligo di riparare il veicolo incidentato; F) divieto di cessione a terzi del diritto al risarcimento; G) stop al risarcimento delle microlesioni non strumentalmente accertate; H) modifica dell’art. 2947 cc con introduzione della decadenza di 3 mesi.

A) AUMENTO DEI MASSIMALI DI GARANZIA.
Viene modificato l’art. 128 C. Ass. (Massimali di garanzia) 1al quale si aggiunge la lettera c) che rende obbligatoria la stipula del contratto di assicurazione per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, per importi non inferiori a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona (indipendentemente dal numero delle vittime), e a un milione di euro per sinistro per i danni alle cose (indipendentemente dal numero dei danneggiati). A parere di chi scrive, dietro la maschera della maggiore garanzia, la modifica rappresenterà un valido motivo per aumentare le tariffe di polizza.

B) SCATOLA NERA.
All’art. 132 C. Ass. (Obbligo a contrarre) 2, si introduce l’obbligo, per le imprese, di operare una significativa riduzione del premio in caso di installazione di strumenti elettronici che registrano l’attività del veicolo (scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013). I costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e portabilità sono a carico dell’impresa.
La riduzione del premio, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato, non è inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente, divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entità della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non può, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta caratteristiche tecniche previste dalla legge, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento del predetto dispositivo.

C) BANCA DATI/ANAGRAFE TESTIMONI E INAMMISSIBILITA’ DELLA PROVA PER TESTI SE NON TEMPESTIVAMENTE IDENTIFICATI
All’art. 135 C. Ass. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati) 3, vengono aggiunti i comma 3bis, 3ter e 3quater, che introducono delle stringenti preclusioni sul diritto alla prova nelle cause civili di risarcimento danni, provocando l’INAMMISSIBILITA’ della prova per testi con persone non indicate nella denuncia di sinistro e/o non identificate dalle autorità intervenute sul luogo dell’incidente.
Il Giudice, continua il comma 3 ter, NON AMMETTE le testimonianze non indicate sulla denuncia di sinistro e/o non indicati dalle autorità, salvi i casi in cui risulti comprovata l’oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.
Il comma 3 quater, al fine di scongiurare il pericolo delle truffe assicurative, stabilisce che il Giudice verifica la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni già chiamati in altre cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri, la ricorrenza dei medesimi nominativi in più di tre cause negli ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Ovviamente la disposizione non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

D) IL RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
Viene introdotto un articolo ad hoc, il 147-bis (Risarcimento in forma specifica) 4 che stabilisce, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà per le imprese di assicurazione, in assenza di responsabilità concorsuale, a risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
La compagnia, in questi casi, dovrà operare una riduzione del premio dal 5 al 10%.
Il danneggiato, in ogni caso, potrà sempre rifiutare il risarcimento in forma specifica ad opera della autofficina convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una diversa (quindi, pare che non sia possibile sottrarsi al risarcimento in forma specifica per ottenere danaro, ma solo indicando un’altra autofficina).
La somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non può comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate mediante impresa convenzionata, è versata direttamente all’impresa che ha svolto l’attività di autoriparazione, ovvero previa presentazione di fattura.
Resta comunque fermo il diritto del danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento non può comunque superare il medesimo valore di mercato.
L’articolo, quindi, subdolamente, introduce il principio (prima di sola applicazione giurisprudenziale) secondo cui ‘la somma corrisposta non può superare il valore di mercato del veicolo’, rendendo di fatto impossibile ottenere ristoro per un valore superiore al valore del mezzo incidentato (caso di riparazioni antieconomiche).

E) MODIFICHE ALL’ART. 148: OBBLIGO DI RIPARARE IL VEICOLO,
All’art. 148 5sono apportate le seguenti modificazioni:
– Vengono aumentati da 5 a 10 i giorni per l’ispezione del veicolo danneggiato;
– Si sopprime il sesto periodo dell’art. 148 comma I, cioè si elimina la fraseResta comunque fermo il diritto dell’assicurato al risarcimento anche qualora ritenga di non procedere alla riparazione‘, fatto CHE RENDERA’ IMPOSSIBILE RISARCIRE L’ASSICURATO IN CASO DI MANCATA RIPARAZIONE DEL VEICOLO.
– al comma 2-bis, si sostituisce il quinto periodo che consente alla compagnia, in caso di sospetto di frode (cioè in presenza degli indicatori di cui all’archivio integrato informatico o da elementi emersi dai dispositivi elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o evidenziati dal perito) di sospendere la procedura di risarcimento, senza formulare offerta. In tal caso, l’azione in giudizio prevista dall’articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo spirare del termine di novanta giorni di sospensione della procedura.

F) DIVIETO DI CESSIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO.
Si introduce l’art. 150-ter 6 che in piena deroga ai principi codicistici (libro quarto, titolo I, capo V, del codice civile) permette alla compagnia di vietare in contratto la cessione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti a terzi. Anche in questo caso, però, la compagnia dovrà ridurre il premio in misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.
Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e remunerati dalle medesime imprese, aderendo alle quali il premio dovrà diminuire in misura non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione.

G) ULTIMO VERO STOP AI COLPI DI FRUSTA NON STRUMENTALMENTE ACCERTATI.
Con questa modifica, l’impreparato legislatore lobbista della L. 27/12 (quella che subordinava la liquidazione delle lesioni di lieve entità all’accertamento strumentale) corregge i propri errori e completa il disegno criminoso, togliendo dal comma 3-quater dell’articolo 139 7 del codice delle assicurazioni private (la lesione è risarcita solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione) la parola VISIVAMENTE. Ebbene si: da oggi in poi se il CTU accerta visivamente il danno ma manca l’accertamento strumentale, nessun risarcimento potrà essere liquidato.
A questo punto è opportuno chiedersi se in causa sia ancora necessaria una CTU…

H) DECADENZA PER MANCATA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI RISARCIMENTO ENTRO 3 MESI DAL DANNO.
Viene riformato anche il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile 8 che adesso recita: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso, salvo i casi di forza maggiore“.
La prescrizione, quindi, resta sempre di due anni ma si introduce una decadenza (non suscettibile, per come noto, di interruzione) dal diritto al ristoro se non si presenta la denuncia di sinistro entro 3 mesi dal fatto.

CONCLUSIONI.
E’ veramente scandaloso come il Governo sia riuscito ad abbassare ‘le nostre braghe’ in favore delle compagnie di assicurazione.
La prova che tale DL NON porterà reali benefici a tutti noi, emerge dall’11° comma dell’art. 8 del provvedimento 9, che provocherà l’abrogazione dell’art. 14 del DPR 254/06 (codice delle assicurazioni), rubricato ‘Benefici derivanti agli assicurati’.
Lascio a voi l’interpretazione sulle conseguenze (e sul significato) di tale abrogazione: 1. Il sistema del risarcimento diretto dovrà consentire effettivi benefici per gli assicurati, attraverso l’ottimizzazione della gestione, il controllo dei costi e l’innovazione dei contratti che potranno contemplare l’impiego di clausole che prevedano il risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato. 2. In presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata.
Da morir dal ridere (per le assicurazioni).

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 8

    Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto

    1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive
    modificazioni, recante il Codice delle assicurazioni private, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1 dell’articolo 128, dopo la lettera b) e’ inserita
    la seguente:
    «c) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone
    classificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell’articolo 47 del
    decreto legislativo 30 aprile 1992, recante il Nuovo codice della
    strada, i contratti devono essere stipulati per importi non inferiori
    a dieci milioni di euro per sinistro per i danni alla persona,
    indipendentemente dal numero delle vittime, e a un milione di euro
    per sinistro per i danni alle cose, indipendentemente dal numero dei
    danneggiati.»[]

  2. 2. b) all’articolo 132, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti:
    «1. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettare, secondo
    le condizioni di polizza e le tariffe che hanno l’obbligo di
    stabilire preventivamente per ogni rischio derivante dalla
    circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, le proposte per
    l’assicurazione obbligatoria che sono loro presentate, fatta salva la
    necessaria verifica della correttezza dei dati risultanti
    dall’attestato di rischio, nonche’ dell’identita’ del contraente e
    dell’intestatario del veicolo, se persona diversa. Le imprese
    richiedono ai soggetti che presentano proposte per l’assicurazione
    obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo ad ispezione,
    prima della stipula del contratto. Qualora si proceda ad ispezione ai
    sensi del secondo periodo, le imprese praticano una riduzione
    rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Le
    imprese di assicurazione possono proporre la stipula di contratti che
    prevedono l’installazione di meccanismi elettronici che registrano
    l’attivita’ del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o
    ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle
    infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello
    sviluppo economico del 25 gennaio 2013, n. 5, pubblicato nella
    Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2013. Se l’assicurato
    acconsente all’installazione dei meccanismi di cui al quarto periodo,
    i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e
    portabilita’ sono a carico dell’impresa che deve applicare, all’atto
    della stipulazione del contratto, una riduzione significativa del
    premio rispetto ai premi stabiliti ai sensi del primo periodo. Tale
    riduzione, in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato,
    non e’ inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla
    somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
    nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
    stessa Regione. In caso di scadenza di un contratto e di stipula di
    un nuovo contratto di assicurazione tra le stesse parti, l’entita’
    della riduzione del premio come sopra determinata, per la prima volta
    in cui si realizzano le condizioni previste dal presente comma, non
    puo’, comunque, essere inferiore al sette per cento del premio
    applicato all’assicurato nell’anno precedente. Resta fermo l’obbligo
    di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
    1-bis. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta
    dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche
    tecniche e funzionali stabilite a norma del presente articolo e
    dell’articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
    n. 27, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei
    procedimenti civili, dei fatti cui esse si riferiscono, salvo che la
    parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato
    funzionamento del predetto dispositivo.
    1-ter. L’interoperabilita’ dei meccanismi elettronici che
    registrano l’attivita’ del veicolo di cui all’articolo 32, comma 1,
    del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
    modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e’ garantita dal
    Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un
    servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione,
    da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di
    coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilita’ e
    sulla sicurezza stradale di cui all’articolo 73 del regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
    495. A tal fine, a decorrere dal 1° ottobre 2014, i dati
    sull’attivita’ del veicolo sono trasmessi direttamente dai meccanismi
    elettronici di bordo al suddetto centro, che ne e’ titolare e
    responsabile ai fini dell’interoperabilita’. Le informazioni sono
    successivamente trasmesse dal Ministero delle infrastrutture e dei
    trasporti alle compagnie di assicurazioni competenti per ciascun
    veicolo assicurato. I dati sono trattati dalla impresa di
    assicurazione nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo
    30 giugno 2003, n. 196. L’impresa di assicurazione e’ titolare del
    trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 28 del citato decreto
    legislativo n. 196 del 2003. E’ fatto divieto per l’assicurato di
    disinstallare, manomettere o comunque rendere non funzionante il
    dispositivo installato. In caso di violazione da parte
    dell’assicurato del divieto di cui al terzo periodo la riduzione del
    premio di cui al presente articolo non e’ applicata per la durata
    residua del contratto. Con provvedimento del Ministro delle
    infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dalla
    entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma,
    sentito l’IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le
    modalita’ e i contenuti dei trasferimenti di informazioni disposti al
    presente comma.»[]
  3. 3. c) all’articolo 135, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. L’identificazione di eventuali testimoni sul luogo di
    accadimento dell’incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro
    prevista dall’articolo 143, nonche’ dalla richiesta di risarcimento
    presentata all’impresa di assicurazione ai sensi degli articoli 148 e
    149. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorita’
    di polizia intervenute sul luogo dell’incidente, l’identificazione
    dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta
    l’inammissibilita’ della prova testimoniale addotta.
    3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della
    documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non
    risultino acquisite secondo le modalita’ previste dal comma 3-bis. Il
    giudice dispone l’audizione dei testimoni che non sono stati indicati
    nel rispetto del comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata
    l’oggettiva impossibilita’ della loro tempestiva identificazione.
    3-quater. Nei processi attivati per l’accertamento della
    responsabilita’ e la quantificazione dei danni, il giudice verifica
    la eventuale ricorrenza dei medesimi testimoni gia’ chiamati in altre
    cause nel settore dell’infortunistica stradale e, ove riscontri,
    anche avvalendosi dell’archivio integrato informatico di cui
    all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    la ricorrenza dei medesimi nominativi in piu’ di tre cause negli
    ultimi cinque anni, trasmette l’informativa alla Procura della
    Repubblica competente per gli ulteriori accertamenti. Il presente
    comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorita’ di
    polizia che sono chiamati a testimoniare.»[]
  4. 4. d) dopo l’articolo 147 e’ inserito il seguente:

    «Art. 147-bis.

    Risarcimento in forma specifica

    1. In alternativa al risarcimento per equivalente, e’ facolta’
    delle imprese di assicurazione, in assenza di responsabilita’
    concorsuale, risarcire in forma specifica danni a cose, fornendo
    idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validita’ non
    inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura
    ordinaria. L’impresa di assicurazione che intende avvalersi della
    facolta’ di cui al primo periodo comunica all’IVASS entro il 20
    dicembre di ogni anno e, per l’anno 2014, entro il 30 gennaio,
    l’entita’ della riduzione del premio prevista in misura non inferiore
    al cinque per cento dell’importo risultante dalla somma dei premi RCA
    incassati nella Regione dalla medesima compagnia nell’anno precedente
    divisa per il numero degli assicurati nella stessa Regione. Con
    decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il
    20 gennaio 2014, sentito l’IVASS, sono individuate le aree
    territoriali nelle quali sono applicate riduzioni del premio non
    inferiori al dieci per cento dell’importo come calcolato nel secondo
    periodo. Le aree di cui al terzo periodo sono individuate sulla base
    dei seguenti criteri, riferiti ai dati dell’anno precedente: numero
    dei sinistri denunciati, entita’ dei rimborsi, numero dei casi
    fraudolenti riscontrati dall’autorita’ giudiziaria. I dati sono
    desumibili anche dall’archivio integrato informatico di cui
    all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    gestito dall’IVASS. Nelle more dell’adozione del citato decreto del
    Ministro dello sviluppo economico si applicano le riduzioni del
    cinque per cento. Nei casi di cui al presente articolo il
    danneggiato, anche se diverso dall’assicurato, puo’ comunque
    rifiutare il risarcimento in forma specifica da parte dell’impresa
    convenzionata con l’impresa di assicurazione, individuandone una
    diversa; la somma corrisposta a titolo di risarcimento, che non puo’
    comunque superare il costo che l’impresa di assicurazione avrebbe
    sostenuto provvedendo alla riparazione delle cose danneggiate
    mediante impresa convenzionata, e’ versata direttamente all’impresa
    che ha svolto l’attivita’ di autoriparazione, ovvero previa
    presentazione di fattura. Resta comunque fermo il diritto del
    danneggiato al risarcimento per equivalente nell’ipotesi in cui il
    costo della riparazione sia pari o superiore al valore di mercato del
    bene e, in tali casi, la somma corrisposta a titolo di risarcimento
    non puo’ comunque superare il medesimo valore di mercato.
    2. L’impresa di assicurazione che non effettua entro il 20 dicembre
    e, per il 2014, entro il 30 gennaio, la comunicazione prevista nel
    comma 1 non puo’ esercitare la facolta’ nell’anno successivo.»[]

  5. 5. e) all’articolo 148 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, al primo periodo la parola: «cinque» e’
    sostituita dalla seguente: «dieci» e il sesto periodo e’ soppresso.
    2) al comma 2-bis, il quinto periodo e’ sostituito dai
    seguenti:
    «La medesima procedura si applica anche in presenza di altri
    indicatori di frode acquisiti dall’archivio integrato informatico di
    cui all’articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
    definiti dall’IVASS con apposito provvedimento, dai dispositivi
    elettronici di cui all’articolo 132, comma 1, o emersi in sede di
    perizia da cui risulti documentata l’incongruenza del danno
    dichiarato dal richiedente. Nei predetti casi, l’azione in giudizio
    prevista dall’articolo 145 e’ proponibile solo dopo la ricezione
    delle determinazioni conclusive dell’impresa o, in sua mancanza, allo
    spirare del termine di novanta giorni di sospensione della
    procedura.»[]
  6. 6. f) dopo l’articolo 150-bis e’ inserito il seguente:

    «Art. 150-ter.

    Divieto di cessione del diritto al risarcimento

    1. L’impresa di assicurazione ha la facolta’ di prevedere, in
    deroga agli articoli contenuti nel libro quarto, titolo I, capo V,
    del codice civile, all’atto della stipula del contratto di
    assicurazione e in occasione delle scadenze successive, che il
    diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei
    veicoli a motore e dei natanti non sia cedibile a terzi senza il
    consenso dell’assicuratore tenuto al risarcimento. Nei casi di cui al
    presente articolo, l’impresa di assicurazione applica una
    significativa riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in
    misura comunque non inferiore al quattro per cento dell’importo
    risultante dalla somma dei premi RCA incassati nella Regione dalla
    medesima compagnia nell’anno precedente divisa per il numero degli
    assicurati nella stessa Regione.».
    2. Le imprese di assicurazione sono tenute a proporre clausole
    contrattuali, facoltative per l’assicurato, che prevedono prestazioni
    di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati e
    remunerati dalle medesime imprese, che pubblicano i nominativi sul
    proprio sito internet. Nel caso in cui l’assicurato acconsente
    all’inserimento di tali clausole, l’impresa applica una significativa
    riduzione del premio a beneficio dell’assicurato, in misura comunque
    non inferiore al sette per cento dell’importo risultante dalla somma
    dei premi RCA incassati nella Regione dalla medesima compagnia
    nell’anno precedente divisa per il numero degli assicurati nella
    stessa Regione.
    3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
    n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.
    4. Il mancato rispetto da parte dell’impresa assicuratrice
    dell’obbligo di riduzione del premio nei casi di cui al comma 1,
    lettere b), d) ed f), ed al comma 2, comporta l’applicazione alla
    medesima impresa, da parte dell’IVASS, di una sanzione amministrativa
    pecuniaria da 5.000 euro a 40.000 euro e la riduzione automatica del
    premio di assicurazione relativo al contratto in essere.
    5. Le imprese di assicurazione che non si avvalgono delle facolta’
    di cui al comma 1, lettere b), d) ed f), hanno obbligo di darne
    comunicazione all’assicurato all’atto della stipulazione del
    contratto con apposita dichiarazione da allegare al medesimo
    contratto. In caso di inadempimento, si applica da parte dell’IVASS
    una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.[]

  7. 7. 3. All’articolo 32, comma 3-quater, del decreto-legge 24 gennaio
    2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
    n. 27, le parole: «visivamente o» sono soppresse.[]
  8. 8. 6. Il secondo comma dell’articolo 2947 del Codice civile e’
    sostituito dal seguente:
    «Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei
    veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni. In ogni
    caso il danneggiato decade dal diritto qualora la richiesta di
    risarcimento non venga presentata entro tre mesi dal fatto dannoso,
    salvo i casi di forza maggiore.».
    7. L’IVASS esercita poteri di controllo e di monitoraggio in merito
    all’osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo, in
    specie quelle relative alla riduzione dei premi delle polizze
    assicurative e al rispetto degli obblighi di pubblicita’ e di
    comunicazione di cui ai commi 4, 5 e 8. Nella relazione al
    Parlamento, di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6
    luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
    agosto 2012, n. 135, viene dato specifico conto dell’esito
    dell’attivita’ svolta.
    8. Al fine del conseguimento della massima trasparenza, l’impresa
    di assicurazione pubblica sul proprio sito internet l’entita’ della
    riduzione dei premi effettuata ai sensi del comma 1, lettere b), d)
    ed f), ed al comma 2, secondo forme di pubblicita’ che ne rendano
    efficace e chiara l’applicazione. L’impresa comunica altresi’ i
    medesimi dati al Ministero dello sviluppo economico e all’IVASS, ai
    fini della loro pubblicazione sui rispettivi siti internet.
    9. Il mancato rispetto di una delle disposizioni di cui al comma 8
    comporta l’applicazione da parte dell’IVASS di una sanzione
    amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
    10. Gli introiti derivanti dall’applicazione delle sanzioni
    amministrative pecuniarie previste dai commi 4, 5 e 9 sono destinati
    ad incrementare il Fondo di garanzia per le vittime della strada, di
    cui all’articolo 285 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
    209.[]
  9. 9. 11. L’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 18
    luglio 2006, n. 254, e’ abrogato.[]
About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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