Come farsi sostituire regolarmente in udienza (L. 247/2012). Parere CNF.


L’art. 14 comma II della Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense (legge n. 247/2012) 1, in tema di ‘Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni‘ stabilisce che ‘ L’incarico per lo svolgimento di attivita’ professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o societa’ professionale. Con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilita’ personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la societa’. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta‘.

Secondo una recente interpretazione fornita dalla Corte di appello di Milano la disposizione va intesa nel senso che la delega orale deve essere conferita in udienza dal delegante.

Oltre che per delega orale, l’avvocato, per come noto, può essere sostituito con permesso scritto (obbligatorio per i praticanti), addirittura permanente (v. comma IV art. 14 ‘L’avvocato puo’ nominare stabilmente uno o piu’ sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza‘).
Il motivo di tale restrittiva interpretazione, evidentemente, deriva dalla necessità di coordinare il regime delle sostituzioni con quello della responsabilità dell’avvocato nei confronti del cliente (ribadita dal III° comma del cennato art. 14 ‘L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti’) e con la c.d. disciplina dei soggetti della giurisdizione.
L’interpretazione della Corte, però, sebbene logica e giuridicamente ineccepibile (la delega orale deve essere provata e tale prova, in assenza di scritto o di delega permanente scritta, non può che essere costituita dalla diretta percezione del suo conferimento in udienza), non tiene conto del fatto che, di solito, l’avvocato ricorre alla sostituzione proprio per improvvisa impossibilità di presenziare all’udienza. Se fosse presente, infatti, salvo casi eccezionali (malori, necessità improvvisa di allontanarsi o di non potere attendere il proprio turno), non avrebbe necessità di delegare.

Vista la pronuncia in questione, dietro sollecitazione del COA di Ferrara, al fine di sciogliere ogni dubbio sulla ‘delega orale’, è intervenuta la Commissione consultiva del CNF (Scarica parere in PDF) che, per non disapplicare la norma (poiché così come interpretata dalla Corte d’Appello, non avrebbe applicazione pratica), partendo dal confronto con la situazione presente in vai paesi UE (Inghilterra e Galles, ad esempio, consentono la delega orale senza la presenza del delegante; Belgio e Francia non ostacolano le deleghe fra gli avvocati finalizzate alle sostituzioni in udienza, con il solo onere di informare preventivamente il cliente), ha espresso pieno consenso per la delega orale, dimostrabile con semplice dichiarazione resa dal DELEGATO in udienza.
Ad avviso della Commissione, infatti, l’Avvocato esercita una alta funzione ‘incarnando e tutelando’ un affidamento di valori e diritti, fatto che gli consente di provare, con una mera dichiarazione anche orale, una delega ricevuta ‘che rileva di per sé ed a prescindere da qualsiasi profilo probatorio fermo rimanendo che ogni eventuale irregolarità troverebbe specifica sanzione deontologica ed anche penale (art. 483 c.p.)’.
Il parere della Commissione, è quindi nel senso che l’avvocato, ferma la sua eventuale responsabilità di stampo professionale nei confronti del cliente, deontologica ed anche penale per dichiarazioni false, possa farsi sostituire in udienza, conferendo incarico orale ad un Collega senza altro onere probatorio né del conferente – che non deve necessariamente essere presente in udienza seppur al solo fine del conferimento della delega – né del delegato che non è tenuto ad esibire alcuna prova dell’incarico conferitogli diversa dall’affermazione di averlo ricevuto.

Annotiamo questo parere, quindi, per riferirlo a chi, invece, si volesse discostare da questo orientamento.

Note a piè di pagina
  1. 1. Articolo 14. Mandato professionale. Sostituzioni e collaborazioni.
    1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena liberta’ di accettare o meno ogni incarico. Il mandato professionale si perfeziona con
    l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facolta’ di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.
    2. L’incarico per lo svolgimento di attivita’ professionale e’ personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o societa’ professionale. Con
    l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilita’ personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la societa’. Gli avvocati possono farsi sostituire da altro avvocato, con incarico
    anche verbale, o da un praticante abilitato, con delega scritta.
    3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.
    4. L’avvocato puo’ nominare stabilmente uno o piu’ sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.[]
About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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