Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione Civile sezione lavoro ha statuito che è legittimo per il lavoratore, in sede di transazione, rinunciare a determinati diritti purchè sia stato adeguatamente assistito ed informato dai rappresentanti sindacali.
Secondo la sentenza in esame, infatti, l’assistenza prestata dal sindacato deve ‘consentire al lavoratore di sapere a quale diritto rinunzia ed in che misura’. Nel caso di transazione, addirittura, è necessario che ‘dall’atto si evinca la “res dubia” oggetto della lite e le reciproche concessioni in cui si risolve il contratto transattivo ai sensi dell’art. 1965 cc’.
Nel caso in oggetto la Cassazione ha cassato con rinvio una sentenza della Corte d’Appello che non aveva verificato l’effettività della tutela sindacale, in una transazione tra datore e lavoratrici, limitandosi a presumerla dal fatto che i prestatori erano assistiti, nella fase transattiva, sia da avvocati che da rappresentanti sindacali.
In fase d’appello, i giudici, non avevano neanche controllato se effettivamente, nell’accordo transattivo, c’erano state quelle ‘reciproche concessioni’ che caratterizzano ogni transazione.
In assenza di questi controlli, sicuramente, la transazione potrà essere annullata ed i lavoratori potranno esercitare nuovamente i diritti oggetto delle esplicite rinunzie.