Nella tarda serata del 15 ottobre, il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo della nuova legge di stabilità. Nel disegno di legge, oltre all’istituzione della nuova Trise in sostituzione di Imu e Tares, alla conferma dei bonus per ristrutturazioni, riqualificazioni energetiche e acquisto mobili fino al 2015, vi sono pure alcuni provvedimenti in tema giustizia.
Si tratta, nella maggior parte, di rincari alle imposte di bollo correnti (da € 8,00 a e 25,00 – contributo unificato in appello dovuto per ogni atto impugnato – bollo di € 16 per istanze alla PA finalizzate ad ottenere un provvedimento amministrativo – aumenti costo notifiche, ecc.) che dal 2014 in poi, unite ai costi per la c.d. mediazione, renderanno molto più oneroso il ricorso alla giustizia civile, disincentivando la lite per le controversie di valore basso.
In particolare, si prevede:
1) ASSUNZIONE DI NUOVI MAGISTRATI TOGATI
Il Ministero della giustizia è autorizzato nell’anno 2014, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso già concluso alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l’anno 2014, di 25,3 milioni di euro per l’anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
2) PROROGA MAGISTRATI ONORARI E GIUDICI DI PACE
Al fine di non ostacolare l’attuazione in corso della revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 30 giugno 2014 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° gennaio 2014 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015.»; conseguentemente all’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2015».
3) RIDUZIONE COMPENSI LIQUIDATI AD AVVOCATI DI STATO E DIPENDENTI P.A. IN CASO DI SENTENZA FAVOREVOLE
A decorrere dal 1 gennaio 2014, i compensi professionali liquidati a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933, n. 1578 o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché del personale dell’Avvocatura dello Stato, possono essere corrisposti al predetto personale nella misura massima del cinquanta per cento.
Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano del SSN.
4) INTRODUZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER ISTANZE TELEMATICHE VOLTE AD OTTENERE UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO
“All’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
“1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché agli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00. ”.
Dopo la nota 4 all’articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
“5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l’imposta di cui al comma 1-bis è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
All’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:
“1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta: euro 16,00 ”.
Dopo la nota 1-quater all’articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunta la seguente:
“5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica l’imposta di cui al comma 1-quater è dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento”.
Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l’articolo 6-bis è soppresso.
Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all’invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate d’intesa con il Capo del Dipartimento della funzione pubblica, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell’imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e atti e provvedimenti, anche attraverso l’utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
5) CONTRIBUTO UNIFICATO DOVUTO IN APPELLO PER OGNI ATTO IMPUGNATO
Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola “determinato” sono aggiunte le seguenti parole: ”, per ciascun atto impugnato anche in appello,”.
b) all’articolo 269, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformità non è dovuto dalle parti che si sono costituite con modalità telematiche ed accedono con le medesime modalità al fascicolo.”
c) all’articolo 263, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: “ 1-bis. Le disposizioni di cui all’ articolo 269, comma 1-bis, si applicano anche al processo tributario telematico”.
6) MODALITA’ TELEMATICHE DI PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO.
Le modalità telematiche di pagamento del contributo unificato e delle spese di giustizia disciplinate dall’articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazione, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1996, n. 546. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita
l’Agenzia per l’Italia Digitale, le modalità tecniche per il riversamento, la rendicontazione, e l’interconnessione dei sistemi di pagamento, nonché il modello di convenzione che l’intermediario abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero dell’economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, prevedendo, altresì, che gli oneri derivanti dall’allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino a carico degli intermediari abilitati.
7) SESSIONI A PAGAMENTO PER ESAMI DI STATO AVVOCATI, NOTAI E MAGISTRATI.
All’articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il comma 13, sono aggiunti i seguenti:
«13-bis – Le spese per la sessione d’esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.
13-ter – Le modalità di versamento del contributo di cui al comma 13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.
All’articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, è aggiunto in fine il seguente comma:
“Le spese per la sessione d’esame a norma della presente legge sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al periodo precedente sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze. Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.
All’articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358 è aggiunto in fine il seguente comma:
“Le spese per il concorso sono poste a carico dell’aspirante nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.”.
All’articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:
“4-bis -Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondersi almomento della presentazione della domanda. Le modalità di versamento del contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del ministro della giustizia, di concerto con il ministro dell’economia e delle finanze.
Analogamente, il contributo è aggiornato ogni tre anni secondo l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».
Il contributo introdotto a norma dei commi 14 e 15 è dovuto per le sessioni d’esame tenute successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.
Il contributo introdotto a norma dei commi 16 e 17 è dovuto per i concorsi banditi successivamente all’entrata in vigore del decreto che ne determina le modalità di versamento.
8) AUMENTO DEL CONTRIBUTO FORFETARIO ISCRIZIONE A RUOLO DA EURO 8 A EURO 25 PER ASSUNZIONE NUOVI MAGISTRATI
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 30, comma 1, le parole «euro 8» sono sostituite dalle seguenti parole: «euro 25»
9) RIDUZIONE COMPENSI AI DIFENSORI ED AI CONSULENTI PER CONTRIBUIRE ALLA ASSUNZIONE DI NUOVI MAGISTRATI
Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono apportate le seguenti modificazioni:
b) dopo l’articolo 106 è aggiunto il seguente articolo:
«Art. 106-bis (L)(Compensi del difensore, dell’ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell’investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all’investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo.».
Le disposizioni di cui al comma 22, lettera a), si applicano ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 22, lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge