Le conferme arrivano numerose e continue: deve essere annullata la cartella di pagamento destinata al contribuente se la notifica è stata effettuata direttamente da Equitalia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
Diversi Tribunali (per ultimo Tribunale di Lecce, sez. dist. di Galatina – sent. 204/13) e CTP, infatti, aderiscono al detto orientamento secondo cui la cartella esattoriale e tutti gli altri atti ex art. 19 del D. Lgs. n. 546/92, non possono mai essere notificati direttamente dall’Agente della Riscossione con la modalità della spedizione attraverso il servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, essendo sempre necessario l’intervento dei soggetti tassativamente previsti ed abilitati dall’art. 26, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come gli Ufficiali della riscossione, messi comunali, agenti della polizia municipale (questi ultimi previa convenzione tra concessionario e ente comunale).
La detta invalidità (inesistenza) si produce per tutti gli atti notificati dal 01/7/1999 in poi, a causa del susseguirsi di modificazioni all’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 rubricato, appunto, “notificazione della cartella di pagamento”.
Secondo la originaria versione del detto articolo 26, vigente sin dal 1974 “la notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo”.
Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999, dal 01/07/1999, l’art. 26 del DPR 602/73 ha recitato: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”.
Sparisce, quindi, rispetto al testo entrato in vigore nel 1974, il riferimento ai ‘messi notificatori dell’esattoria’: tanto non può che essere sintomo della volontà di escludere, dopo l’entrata in vigore della modifica di cui al DLgs 46/99 (dal 1° luglio 1999), dal novero dei soggetti abilitati ad eseguire direttamente la notificazione mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, proprio l’ente esattore (oggi Agente della Riscossione).
La situazione non cambia neanche dopo le successive novelle dell’art. 26 del DPR 602/73, costituite da:
– L’art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001, in vigore da 9 giugno 2001 (“La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”);
– L’art. 38, comma 4, lett. b), D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, in vigore dal 31 maggio 2010 ad oggi (“La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’articolo 149-bis del codice di procedura civile”).
Ovviamente il problema, secondo la dottrina, si pone solo relativamente alle notifiche a mezzo posta di cartelle esattoriali, nonché di atti della procedura esecutiva, ecc., e non riguarda gli atti processuali per i quali, invece, si dovrebbe applicare il c.d. principio della congruità delle forme allo scopo (sanatoria per il raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c.).
Il motivo di tale distinzione, secondo i detti autori, risiederebbe nel fatto che la notifica della cartella di pagamento ha una duplice finalità: la prima, classica, è quella di far conoscere l’atto al contribuente; la seconda, più importante, è quella della esistenza della cartella, che ha come momento genetico proprio quello della sua notificazio.
La Cassazione sino ad oggi, si è pronunciata solo su questioni relative alle conseguenze della mancata compilazione della relata di notifica nelle cartelle di pagamento, e non sulla capacità del soggetto che esegue la notifica, poiché non abilitato dalla legge.