Ritorna la mediazione… ma con i suggerimenti dell’Avvocatura! Il decreto del ‘fare’, risveglia l’istituto mandato in coma dalla Corte Costituzionale.


Con il Decreto del Fare del Governo Letta, viene ‘risvegliato’ dal coma l’istituto della mediazione.

C’era da aspettarselo, anche perché la Corte delle Leggi, con la sentenza 272/12, aveva dichiarato incostituzionale il DLgs 25/2010 SOLO per eccesso di delega.

Secondo il Ministro Cancellieri, la ‘Nuova Mediazione’, di cui non si conoscono ancora termini e condizioni, impedirà quasi sempre di arrivare al processo.

Lo scopo del nuovo pacchetto di disposizioni sulla giustizia contenuto nel Decreto del Fare è quello di ridurre di oltre 1 milione il numero delle cause giacenti (soprattutto nel grado di appello).

Rispetto ‘alla vecchia conciliazione’ ci sono 8 novità, in gran parte volute, si sottolinea nella relazione che accompagna il decreto del fare, dalla stessa avvocatura.

Queste novità sono:
1) esclusione delle liti sulla responsabilità per danno derivante dalla circolazione di veicoli.
Le altre materie sono confermate. Nella materia condominiale era già stata reintrodotta dal Codice del Condominio con il nuovo articolo 71 quater della Disp. Att. C.c. 1);

2) introduzione della mediazione prescritta dal giudice, anche in casi di non obbligatorietà e sempre nell’area generale dei diritti disponibili;

3) integrale gratuità della mediazione per i soggetti che, nella corrispondente controversia giudiziaria, avrebbero avuto diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

4) previsione di un incontro preliminare, per verificare se sussistano effettivi spazi per procedere alla mediazione;

5) forfettizzazione e abbattimento dei costi della mediazione, in particolare di quella obbligatoria, attraverso la previsione di un importo contenuto, comprensivo delle spese di avvio, per l’incontro preliminare;

6) limite temporale della durata della mediazione in 3 mesi, anziché di 4, decorsi i quali il processo può essere iniziato o proseguito;

7) previsione della necessità che, per divenire titolo esecutivo e per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale, l’accordo concluso con il mediatore deve essere non solo omologato dal giudice, ma anche sottoscritto dagli avvocati che assistono le parti;

8) riconoscimento di diritto, agli avvocati che esercitano la professione, della qualità di mediatori.

Per incentivare alla chiusura dei processi già dalla fase mediativa, poi, sulla falsariga di quanto previsto per il processo del lavoro, il giudice civile, alla prima udienza o sino al termine dell’istruzione, formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa che se rifiutata, ovviamente senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile ai fini della condanna alle spese.

Nel decreto del fare, infine, ci sono altre importanti innovazioni giudiziarie, alcune, per la verità, poco condivisibili:
1) Giudici Ausiliari – Per abbattere l’arretrato si punta sull’impiego straordinario di 400 giudici ausiliari, selezionati tramite un concorso per titoli (poco condivisibile) tra magistrati e avvocati dello Stato in pensione, professori e ricercatori universitari, avvocati e notai (molto poco condivisibile, perché dà lavoro a chi ha già un reddito);

2) Stage per i giovani – Viene data la possibilità ai laureati in giurisprudenza più meritevoli di svolgere uno stage di formazione negli uffici giudiziari dei tribunali e delle corti d’appello.

3) Concordato Preventivo (condivisibile… anzi, come mai non è stato pensato prima) – Per evitare condotte abusive dello strumento del concordato preventivo come introdotto dai pacchetti Monti, l’impresa non potrà più limitarsi alla semplice domanda iniziale in bianco, ma dovrà depositare, a fini di verifica, l’elenco dei suoi creditori e dei debiti. Il tribunale potrà nominare un commissario che controllerà se l’impresa si sta attivando per predisporre una proposta di pagamento ai creditori

4) Decreti Ingiuntivi (ottimo rimedio contro le opposizioni dilatorie)- I giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi SARANNO PIU’ VELOCI. Quando il convenuto in opposizione chiede di anticipare l’udienza, il giudice deve fissare entra trenta giorni rispetto alla scadenza del termine minimo a comparire. Il giudice deve provvedere alla prima udienza sull’istanza di concessione della provvisoria efficacia del decreto ingiuntivo.

5) Foro delle Imprese estere – Per incentivare gli investimenti stranieri in Italia, le cause che coinvolgono gli investitori esteri che non hanno una sede in Italia vengono concentrate sui tribunali e sulle Corti d’appello di Milano, Roma e Napoli (città ben collegate con l’estero), consentendo così una maggiore prevedibilità delle decisioni e minori costi;

6) Sentenza Breve – Viene modificato l’articolo 118 delle disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, stabilendo che la motivazione della sentenza civile deve consistere nella «concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto rilevanti», anche attraverso il riferimento esclusivo a precedenti conformi e il rinvio a specifici contenuti degli atti difensivi o comunque di causa

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 71-quater disp. att. c.c. – “Per controversie in materia di condominio, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall’errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice. La domanda di mediazione deve essere presentata, a pena di inammissibilita’, presso un organismo di mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nella quale il condominio e’ situato. Al procedimento e’ legittimato a partecipare l’amministratore, previa delibera assembleare da assumere con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se i termini di comparizione davanti al mediatore non consentono di assumere la delibera di cui al terzo comma, il mediatore dispone, su istanza del condominio, idonea proroga della prima comparizione. La proposta di mediazione deve essere approvata dall’assemblea con la maggioranza di cui all’articolo 1136, secondo comma, del codice. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta si deve intendere non accettata. Il mediatore fissa il termine per la proposta di conciliazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, tenendo conto della necessita’ per l’amministratore di munirsi della delibera assembleare».[]
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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