Ai sensi dell’art. 13 comma VI della L. 247/2012 (Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense) 1 il CNF ha inviato al Ministro della Giustizia la proposta sui nuovi parametri forensi.
Secondo il presidente Guido Alpa è opportuna una modifica degli attuali parametri «particolarmente vessatori ed iniqui», tenendo conto anche della grave crisi economica che ha investito l’Avvocatura italiana.
La nuova proposta introduce un sistema di «costi prevedibili» e risponde ai principi di trasparenza ed equità, con l’obiettivo di creare uno strumento di facile e di immediata consultazione per gli operatori del diritto e soprattutto per i cittadini.
I nuovi parametri sono, ancora una volta, svincolati dai criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti o dal numero di udienze cui il difensore ha partecipato, ed accorpano le attività legali in ‘fasi’ stabilendo un compenso unitario per ogni livello di difesa.
I nuovi parametri, ovviamente, sono vincolati al valore della causa, ma questa volta, diversamente dal sistema del DM 140/12, con un sistema per scaglioni perfettamente corrispondente a quelli previsti dal Ministero della Giustizia per la determinazione del contributo unificato.
Ogni tabella, come per il DM 140/12, è poi divisa per fasi (da quella di studio a quella decisionale, a cui si aggiunge, finalmente, il compenso per prestazioni post-decisione).
I parametri vengono indicati a somma fissa, per importi che il giudice potrà innalzare fino al 70% o ridurre fino al 30%, solo ed esclusivamente con idonea MOTIVAZIONE. Per assicurare il rispetto dei principi costituzionali di proporzionalità e di dignità del compenso, per l’applicabilità delle diminuzioni è stata fissata una percentuale di decurtazione che, a differenza del DM 140/12, non è eccessivamente alta.
Viene reintrodotto, infine, IL RIMBORSO PER LE SPESE FORFETARIE in misura superiore alla vecchia percentuale del 12,50%.
I compensi per decreti ingiuntivi e precetti sono stati correttamente riportati a livelli DIGNITOSI (per evitare regalie a Banche, Multinazionali e Assicurazioni), e sono state eliminate alcune ingiustificate disparità/penalizzazioni, come le riduzioni per particolari tipi di controversie di lavoro, per i procedimenti di gratuito patrocinio, per gli indennizzi ex legge Pinto, ecc.
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Note a piè di pagina- 1. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, si applicano quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale e’ resa nell’interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.[↩]