Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con un comunicato diramato il 15 maggio 2013, ha reso noto come a far data dal 1° giugno 2013, verrà meno la possibilità, per le aziende fino a 10 lavoratori (compresi gli studio professionali con dipendenti), di autocertificare l’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi.
Sarà obbligatorio anche per le aziende fino a 10 lavoratori, quindi, dotarsi del DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA.
Il Datore di lavoro in collaborazione con il RSPP (se diverso dal Datore di lavoro) e il Medico
competente, ove previsto (art.41 D.Lgs. 81/08 s.m.i.), effettuerà la valutazione dei rischi aziendali e
la compilazione del documento, previa consultazione del RLS/RLST, tenendo conto di tutte le informazioni in suo possesso ed eventualmente di quelle derivanti da segnalazioni dei lavoratori.
La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora
intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo,
nell’organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di
incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.
Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di
riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. all’art. 15 e sono così
sintetizzabili:
l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione alla fonte in relazione
alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza (criterio di completezza della
valutazione);
il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti
di lavoro, nella scelta delle attrezzature;
la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
il controllo sanitario dei lavoratori (sorveglianza sanitaria);
l’informazione, la formazione e l’addestramento adeguati per i lavoratori;
la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
l’uso di segnali di avvertimento e di sicurezza (segnaletica di salute e sicurezza);
la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di salute sicurezza.
Dopo aver descritto l’attività aziendale, si devono individuare i pericoli presenti in azienda.
Questi sono legati alle caratteristiche degli ambienti di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei
materiali; agli agenti fisici, chimici o biologici presenti; al ciclo lavorativo, a tutte le attività svolte (comprese quelle di manutenzione, ordinaria e straordinaria, riparazione, pulizia, arresto e
riattivazione, cambio di lavorazioni, ecc.); a fattori correlati all’organizzazione del lavoro adottata;
alla formazione, informazione e addestramento necessari e, in generale, a qualunque altro fattore
potenzialmente dannoso per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Si tenga presente che il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le lavorazioni pericolose o insalubri in
luoghi separati allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.
Di seguito trovate files di esempio per la compilazione del DVR, rilasciati direttamente dal Ministero del Lavoro:
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi (formato .pdf 488.07 Kb)
Modulistica (formato .doc 272.5 Kb)