Si premette che lo stress da lavoro correlato (che, personalmente, ritengo sia l’ennesimo costo del lavoro ai danni delle imprese, nonché fonte dei futuri contenziosi tra aziende e lavoratori) secondo gli articoli 6, comma 8, lettera m-quater, e 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 81/2008, è la “condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di corrispondere alle richieste o aspettative riposte in loro”.
Wikipedia lo definisce in questo modo:
Lo stress lavoro correlato può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell’ambiente lavorative eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste.
In altri termini è l’esito patologico di un processo stressogeno che colpisce le persone che esercitano professioni d’aiuto, qualora queste non rispondano in maniera adeguata ai carichi eccessivi di stress che il loro lavoro li porta ad assumere.
Anche questa condizione, in quanto potenzialmente in grado di cagionare di un danno al lavoratore, è sottoposta, secondo il vigente TU 81, al problema della valutazione dei rischi che, per come noto, il datore è tenuto ad effettuare, eventualmente anche delegandola a terzi (art. 17, comma 1, lettera a).
Dopo aver premesso che l’articolo 28, comma 1 del D.Lgs. 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, “ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato”, il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello di un sindacato (n. 5 del 02/05/2013), ha precisato che la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla commissione consultiva di cui all’art. 6 del D.Lgs. 81/2008.
Il Ministero ha precisato, inoltre, che sebbene il legislatore abbia fissato il principio generale di delegabilità con l’art. 16, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, passibile di eccezioni solo nei casi in cui la delega sia “espressamente esclusa”, la valutazione dello stress lavoro-correlato rientra tra gli adempimenti non delegabili dal datore, anche qualora lo stesso decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche competenze in materia.