Risarcito il condomino che scivola sui calcinacci anche in assenza di testimoni.
Anche questa volta la Cassazione – Sezione III civile – con la sentenza 16 aprile 2013 n. 9140, puntualizza questioni sull’onere probatorio che, per gli addetti ai lavori, sembravano consolidate ed oramai insuperabili.
Nel caso di specie la Corte ha statuito che in presenza di materiale caduto dal soffitto e dalle pareti della scala condominiale, la domanda risarcitoria di un condomino caduto e infortunatosi non può essere rifiutata per assenza di testimoni, e dunque per assenza di prova sul fatto e sul nesso causale.
Secondo la Cassazione, infatti, “in casi quali quello di specie la causa è sempre individuata presuntivamente in relazione al contesto”. “Così, ad esempio, se un’autovettura slitta in un punto della strada dov’è presente del brecciolino, la causa dello slittamento ben potrà essere attribuita alla presenza di quel materiale anche se non vi siano stati testi che abbiano assistito alle modalità del fatto. Lo stesso vale per le cadute su pavimento bagnato, o lungo scale con gradini sconnessi e così via”.
Dunque, il vizio della motivazione della sentenza impugnata risiede “nell’aver escluso la sussistenza di nesso causale solo perché non v’erano testi che avessero assistito alle modalità della caduta (il che dipende esclusivamente dal caso), senza scrutinare se a diverse conclusioni potesse in ipotesi pervenirsi sulla scorta dell’apprezzamento di fatti idonei ad ingenerare presunzioni, così consentendo di inferire la ricorrenza del fatto ignoto (causa della caduta) da quello noto (presenza di materiali di risulta) alla luce delle nozioni di fatto comune esperienza, che integrano com’è noto una regola di giudizio”.
La Corte, inoltre, sempre sotto il profilo probatorio e causale, ha affermato che il giudice di merito avrebbe ben potuto considerare che “la qualità di condomina della persona incorsa nella caduta, come tale a conoscenza della pericolosità del contesto … imponesse una particolare cautela nell’affrontare la discesa delle scale e di ravvisarne per tale via il concorso nell’accadimento del fatto”.