Il Ministero della Giustizia ha approvato lo schema di decreto ministeriale relativo al Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate, ex art. 10 comma X, della L. 183/11.
Forse è prossima, quindi, la definitiva approvazione del DM volto a regolamentare le STP (Società Tra Professionisti), come previsto dalla Legge Stabilità 2012.
Restano escluse dalla regolamentazione le associazioni professionali e i modelli societari già vigenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità, nonché la funzione notarile che non può essere svolta in forma associativa, per la sua nota utilità pubblica.
Il regolamento in via di approvazione, si ispira alla liberalizzazione delle professioni formalizzata nella Direttiva 2006/123/CE.
NOVITA’
In relazione al conferimento dell’incarico, l’art. 3 precisa che i criteri e le modalità da seguire sono stabiliti nell’atto costitutivo o nello statuto societario, in modo da garantire che tutte le prestazioni siano eseguite da soci in possesso dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio della professione in forma societaria. Il Cliente, sul punto, dovrà ricevere idonea informativa scritta.
Sempre sotto il profilo degli obblighi di informazione, l’art. 4 precisa che già dal primo contatto con il cliente, la società dovrà fornire le seguenti notizie:
a) circa la possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio;
b) sul diritto del cliente di essere assistito anche da più professionisti da lui scelti;
c) sull’eventuale esistenza di situazioni di conflitto d’interesse tra cliente e società, che possono essere determinate dalla presenza di soci con esclusive finalità di investimento.
A tal fine la società è obbligata a consegnare al cliente l’elenco dei soci professionisti, con l’indicazione dei titoli e delle qualifiche, oltre che tutti i nomi dei soci di capitale e ad assolvere agli obblighi informativi per iscritto.
In ogni caso, se la società si avvale di collaboratori/sostituti/ausiliari, dovrà darne informazione per iscritto al Cliente, indicandone i nominativi.
Non possono entrare nelle Stp come soci capitalisti coloro che hanno subito condanne definitive e che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall’albo di appartenenza.
La STP è iscritta, ai sensi dell’art. 7, sia per fini anagrafici che per pubblicità notizia, nella sezione speciale del Registro delle Imprese ex art. 16 DLgs 96/2001; è altresì iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale dei soci professionisti (art. 8).
Il procedimento di iscrizione è disciplinato dal successivo art. 9 che impone il deposito di una domanda, presso l’Ordine nella cui circoscrizione ha sede la società, corredato dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto in copia aut.; b) certificato di iscrizione al Reg. Impr.; c) certificato di iscrizione all’albo dei singoli professionisti che compongono la società, se non iscritti all’ordine presso cui è rivolta la domanda.
L’Ordine, poi, provvederà a verificare l’osservanza delle disposizioni di cui al DM e, in caso di valutazione positiva, iscriverà la società professionale nella sezione speciale di cui al precedente articolo 8.