La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, ha ritenuto valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c.
Quindi, con una netta inversione rispetto al precedente orientamento 1, la Cassazione ha sancito la validità delle pattuizioni prematrimoniali, ovvero dei patti formulati dai nubendi prima del matrimonio.
L’apertura è evidente: il nostro paese cerca di adeguarsi al panorama giuridico degli altri ordinamenti, ove, gli accordi prematrimoniali, invece, sono assolutamente validi e consentiti (cd. prenuptial agreements).
Nella pronuncia in oggetto, la Cassazione ritiene che l’accordo con il quale i nubendi stabiliscono, in modo condizionato, che in caso di cessazione del vincolo matrimoniale, il primo deve cedere all’altro un immobile di sua proprietà, quale corrispettivo delle spese sostenute dal secondo per la ristrutturazione di altro immobile adibito a casa coniugale, sia da considerare valido. Secondo i giudici, infatti, rientra nel concetto di meritevolezza di cui all’art. 1322 c.c. anche la possibilità di regolare rapporti patrimoniali intrafamiliari.
Il merito alla condizione sospensiva (scioglimento del vincolo), la Corte afferma che «il fallimento del matrimonio non viene considerato come causa genetica dell’accordo, ma è degradato a mero “evento condizionale».
Conseguentemente, la scrittura privata firmata dai nubendi prima delle nozze non è nulla, dal momento che il fallimento del matrimonio, costituisce solo l’evento dedotto in condizione e non la causa genetica dell’accordo.
La sentenza è scaricabile qui: Cassazione23713-2012
Note a piè di pagina- 1. volto a dichiarare la nullità degli accordi. v. Suprema Corte di Cassazione Sent. n. 1084 del 25 gennaio 2012 ‘…gli accordi dei coniugi diretti a fissare, in sede di separazione, i reciproci rapporti economici, anche in relazione al futuro ed eventuale divorzio, con riferimento all’assegno di divorzio, sono nulli per illiceità della causa, avuto riguardo alla natura assistenziale di detto assegno[↩]