Problemi a recuperare crediti (accertati con sentenza) dalla Pubblica Amministrazione?
I giudizi di esecuzione forzata contro i Comuni vengono rinviati di anno in anno ed i clienti non vogliono aspettare?
I pignoramenti presso terzi contro la PA si complicano a causa dei vincoli di impignorabilità sollevati/evidenziati dal debitore o (peggio) dal terzo?
Nessun problema, rivolgetevi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), chiedendo l’ottemperanza delle sentenze di condanna contro la PA.
E’ più semplice, veloce ed efficace!
COS’E’
Il giudizio di ottemperanza, per come noto, permette di dare esecuzione ad una sentenza, qualora la pubblica amministrazione non abbia adempiuto spontaneamente.
Su richiesta del creditore, infatti, il Giudice Amministrativo, con una nuova sentenza, assegna un termine perentorio entro il quale la PA dovrà adempiere, prevedendo, in caso di inadempimento, una sanzione pecuniaria e (cosa più importante) l’intervento di un organo terzo (di solito Commissario ad Acta prefettizio) che entro un termine prefissato e dietro un compenso determinato (a carico della PA), dovrà materialmente assicurare al creditore l’adempimento della PA.
Il Giudizio di ottemperanza è disciplinato dal libro IV del codice del processo amministrativo, che ha sostituito le vecchie norme della c.d. L. TAR (artt. 90 e 91 del r.d. n 642 del 1907 e 27 della Legge Tar).
Tralasciando le novità introdotte dal nuovo codice sulla disciplina processuale (e non) dell’istituto, per condividere la mia esperienza, pubblico questa breve e schematica ‘guida’ per la presentazione di un ricorso per ottemperanza.
PRESUPPOSTI
1) assicuratevi che la sentenza sia stata notificata sia per il passaggio in giudicato che per l’esecuzione forzata;
2) assicuratevi che siano decorsi i 120 giorni dalla notifica del titolo;
3) fatevi rilasciare una attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza.
PROCEDURA
4) preparate il ricorso per ottemperanza – scarica il fac simile qui – da sottoscrivere e notificare all’Ente debitore;
5) l’iscrizione a ruolo dovrà avvenire entro e non oltre 15 gg dalla notifica (termine ridotto);
6) per l’iscrizione a ruolo è necessario preparare:
– n. 1 fascicolo originale (con ricorso originale + procura e sentenza con attestazione di p.g.);
– n. 3 fascicoli uguali all’originale;
– n. 3 fascicoli liberi (sempre con copia del ricorso e del provvedimento reclamato);
7) il contributo unificato da pagare per l’iscrizione è di € 300,00 da apporre sulla nota di iscrizione a ruolo (da ritirare presso il TAR competente);
8 ) IMPORTANTISSIMO: al momento della iscrizione a ruolo, compilare e depositare la c.d. istanza di fissazione dell’udienza (altrimenti il ricorso ‘dorme’ e si rischia la perenzione);
9) dopo l’iscrizione (chiedete il numero di ruolo alla segreteria del TAR – CdS) inviate una email di posta certificata con copia del ricorso in pdf + la nota di iscrizione telematica – scaricabile qui – (da compilare preventivamente, indicando il numero del ricorso) all’indirizzo PEC della Segreteria presso la quale è stato depositato il ricorso – il cui elenco è scaricabile qui –, indicando nell’oggetto il numero di ruolo.
10) collegatevi al sito istituzionale della giustizia amministrativa – www.giustizia-amministrativa.it – e dal form di ricerca ricorsi, controllate periodicamente la fissazione dell’udienza camerale.
Dopo una prima udienza, accertata la regolarità della documentazione prodotta, il giudice amministrativo accoglierà il ricorso determinando termini per l’adempimento e sanzioni per l’inadempimento… la PA pagherà sicuramente prima dell’intervento del Commissario ad acta.
E’ ovvio che, il GA, con la sentenza, si pronuncerà anche per le spese, ponendole a carico della PA.
Spero di essere stato utile.