Il pericolosissimo art. 1 comma 7 del DM 140/12!


La sentenza del Tribunale di Varese (dr. Giuseppe Buffone) n. 1252/2012 cerca di risolvere l’annoso problema della applicazione temporale del DM Giustizia 20 luglio 2012, n. 140 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi).

I problemi sorgono perché l’articolo 9 del DL che ha abrogato le c.d. tariffe professionali prevedeva la proroga dell’applicazione delle tariffe fino al termine ultimo del 24 luglio 2012 per ‘le liquidazioni delle spese giudiziali‘. Il DM 140/12 sarebbe applicabile, invece (per espressa previsione del suo art. 41), alle liquidazioni successive al 23 agosto 2012.

In questo buco di 30 gg. come si regola il Giudicante?
Ovviamente, ogni Tribunale ha la propria tesi, alla faccia della certezza del diritto e delle regole generali poste dalle preleggi e dai principi del tempus regit actum.

Secondo il Tribunale di Varese, il DM 140, nell’art. 41, prevede che le nuove regole valgano solo “per le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore e quindi, dal 23.8.2012“.
Ai fini della applicabilità ai processi pendenti il DM indica come parametro di riferimento, quindi, il momento in cui il giudice deve provvedere a liquidare il compenso.
In altri termini, il tempo della attività compiuta (ai fini della determinazione del compenso) non deve essere considerato, mentre rileva, nella liquidazione, la data della pronunzia.

Di conseguenza, il giudice che non reputa congruo il parametro di liquidazione determinato in base ai nuovi criteri, per giudizio già in corso prima del 23 agosto 2012, potrebbe semplicemente disapplicarlo, ricalcolando il compenso secondo i vecchi criteri, ovviamente motivando le ragioni di un tale discostamento (volte alla tutela della attività svolta dall’Avvocato, sotto l’egida delle vecchie tariffe).
Secondo alcuni colleghi, tale comportamento altro non è che l’applicazione del ‘pericolosissimo’ art. 1 co. 7 del DM 140/2012, che recita: “In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.

Si, avete capito bene… le soglie non sono vincolanti, quindi, il giudice può sempre discrezionalmente discostarsene.
Ma la discrezione (anche se le intenzioni del Tribunale di Varese sembravano buone), se non accompagnata da una idonea motivazione, significa arbitrio, e con l’arbitrio dei giudici, gli Avvocati potrebbero ‘morire di fame’, ovvero beneficiare/subire ‘delle simpatie/antipatie’ dei ‘liquidatori.

Il tutto, alla faccia dell’uguaglianza, della giustizia e della legalità.

CNF avvisato, Avvocati ‘salvati’!

About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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