Breve guida sulle agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie (DL 83/12 conv. L. 134/12 ), con modalità operative per la richiesta del bonus.


Il Decreto Legge del 22/06/2012 (c.d. Decreto sviluppo, convertito in L. 134/12), recante misure urgenti per la crescita del paese, all’art. 11 1 stabilisce che per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del decreto (22/06/12) e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 2, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 % fino ad un massimo di € 96.000 per immobile.
Tali interventi, secondo le citate norme (che richiamano, in parte, il TU in materia edilizia) sono:
a) “interventi di manutenzione ordinaria”, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) “interventi di manutenzione straordinaria”, consistenti in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, cioè gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) «interventi di ristrutturazione edilizia», cioè gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica;
e) gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
f) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche’ sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
g) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
h) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
i) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
l) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
m) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
n) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
o) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
Riassumendo, oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:

■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
Sono comprese nelle agevolazioni:
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
■ gli oneri di urbanizzazione
■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco
e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di recupero edilizio.
Secondo le norme sopra citate, invece, gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni dell’edificio. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello
Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
■ proprietari o nudi proprietari
■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
■ locatari o comodatari
■ soci di cooperative divise e indivise
■ soci delle società semplici
■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce
della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile
ha diritto all’agevolazione se è stato immesso nel possesso dell’immobile.
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.
In particolare, dal 13 maggio 2011 sono stati soppressi l’obbligo dell’invio della comunicazione
di inizio lavori all’Agenzia delle Entrate e quello di indicare il costo della manodopera,
in maniera distinta, nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori.
Inoltre, occorre conservare ed esibire, a richiesta degli uffici, i documenti indicati nel provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2 novembre 2011.
In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute
comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
■ ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
■ dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
■ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa
non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili.
E’ richiesta (ma non sembra essere obbligatoria) una comunicazione all’Azienda sanitaria locale, da inviare a mezzo raccomandata A.R. indicando:
■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
■ natura dell’intervento da realizzare
■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità,
da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
■ data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi
alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare
alla Asl.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario
o postale da cui risultino
:
■ causale del versamento
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione,
diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli
onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione,
il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Con il provvedimento il legislatore ha inteso non solo agevolare le ristrutturazioni, rimettendo in moto il mondo dell’edilizia, ma anche dare una ‘lezione’ agli evasori, scoraggiando i lavori ‘a nero’ (senza emissione di fattura e, quindi, senza conteggiare l’IVA al 21%) promettendo ai consumatori un compenso del 33% (che negli interventi per risanamento energetico salgono al 55%) superiore alla eventuale IVA evasa.
Il consumatore che chiederà la fattura per l’intero importo, dovrà pagare il 21% di IVA subito, per poi portarsi in detrazione dall’Irpef il 33% di quanto pagato, con un risparmio del 12%.

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 11
    Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico.
    1. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, relative agli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unita’ immobiliare. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel citato articolo 16-bis.
    3. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l’ultimo periodo e’ soppresso; la presente disposizione si
    applica a decorrere dal 1° gennaio 2012[]
  2. 2. DPR 917/86 art. 16 bis:
    1. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita’ immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
    a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
    b) di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, effettuati sulle singole unita’ immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
    c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche’ non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma, sempreche’ sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta’ comune;
    e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu’ avanzata, sia adatto a favorire la mobilita’ interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravita’, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    f) relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
    g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
    h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
    i) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche’ per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti
    sulla base di progetti unitari e non su singole unita’ immobiliari;
    l) di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
    2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.[]
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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