Nella memoria depositata presso la Corte di Giustizia UE sul caso di media-conciliazione obbligatoria (proposto dal Giudice di Pace di Mercato San Severino – pregiudiziale sulla compatibilità del D.Lgs. 28/2010 con la normativa europea), la Commissione europea è stata molto dura (contro l’istituto… ovviamente).
Riassumendo, il Decreto in questione ha introdotto, per come noto, nel nostro ordinamento processuale, l’istituto della mediazione, da esperire, in molti casi, obbligatoriamente a pena di improcedibilità della domanda giudiziale (art. 5 DLgs 28/10).
La pregiudiziale sollevata dal Gdp intende accertare la compatibilità dell’istituto, che oggi impone alle parti di rivolgersi obbligatoriamente al mediatore, prima di adire l’AG, con il diritto UE (ed in particolare con la direttiva 2008/52/CE – e con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) che, invece, sancisce la volontarietà del ricorso alla giustizia e ad un giudice imparziale 1.
Le Commissione europea, nella memoria depositata, esprime parere negativo, considerando con sfavore una serie di disposizioni del DLgs 28/10, ed in particolare:
– gli artt. 11 e 13 che, in caso di mancato accordo consentono al mediatore, anche in assenza di richiesta delle parti, di formulare una proposta di mediazione, capace di influire sul regime delle spese nel successivo instaurando giudizio;
– l’art. 5 che, imponendo l’obbligatorietà del tentativo, finisce per incidere anche sul diritto di accesso alla giustizia, scoraggiando le parti ad introdurre il processo.
La Commissione vede, infine, con sfavore, anche l’elevato costo richiesto per l’instaurazione e l’espletamento del procedimento di mediazione, in qualche caso superiore al costo di un processo civile.
Sulla questione, ovviamente, non resta che attendere la decisione della Corte di Giustizia (nonché la decisione della consulta, fissata per il prossimo 23 ottobre).
Note a piè di pagina- 1. Articolo 47
Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuoha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.[↩]