Addio alle tariffe professionali: adottato il regolamento ex art. 9 D.L. 1/2012!!!

L’addio alle tariffe professionali è definitivo!

Il Ministero della Giustizia ha, infatti, adottato il regolamento preannunciato dall’art. 9 1 del Dl 1/2012 (conv. in L. 27/12) recante ‘Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività’.

Vediamo quali sono i punti salienti per la nostra professione (Clicca qui per scaricare il regolamento-compensi-professionali.pdf).

L’art. 1 regola l’ambito di applicazione e detta i principi generali in tema di liquidazione dei compensi. Stabilisce che le disposizioni del decreto, valgono solo in caso di ‘difetto di accordo’.
Precisa, inoltre, che in caso di incarico collegiale il compenso può essere aumentato fino al doppio dall’organo giurisdizionale che lo liquida. In caso di incarico, invece, affidato ad una società tra professionisti, si applica sempre il compenso per il singolo, anche quando l’attività è svolta da più professionisti.

L’intero capo secondo (e cioè gli artt. da 2 a 14) è dedicato alle regole concernenti la professione forense.

Da segnalare che, ai sensi dell’art. 41, le disposizioni regolamentari si applicheranno alle liquidazioni successive all’entrata in vigore del regolamento.

Dovranno considerarsi definitivamente abrogate, quindi, le tariffe attuali (ancor oggi in vigore in virtù di una norma transitoria contenuta nella legge di conversione – L. 24 marzo 2012, n. 27), dal giorno successivo a quello della pubblicazione del regolamento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

L’art. 2 distingue l’attività di assistenza legale in attività stragiudiziale e giudiziale. L’attività giudiziale è a sua volta distinta in civile, penale, amministrativa e tributaria.

L’art. 3 è dedicato all’attività stragiudiziale, che viene liquidata tenendo conto della complessità della vicenda, della urgenza, del risultato, delle ore di lavoro prestate, ecc. Se l’attività si conclude con una conciliazione, il compenso è aumentato fino al 40%.

La conciliazione, nel regolamento, viene premiata anche se raggiunta in fase giudiziale, sebbene con un diverso (e minore) aumento del compenso (nella misura massima del 25% – v. art. 4).

L’art. 4, inoltre, distingue l’attività forense giudiziale (civile, amministrativa e tributaria) nelle seguenti fasi: a) fase di studio della controversia; b) fase di introduzione del procedimento; c) fase istruttoria; d) fase decisoria; e) fase esecutiva.

Nella liquidazione del compenso il giudice deve tener conto del valore e della natura della causa ed anche della sua complessità.
Così come nell’attività stragiudiziale, anche in caso di giudizio si tiene conto dei risultati raggiunti e soprattutto dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal patrocinato.
Se l’avvocato difende più persone con la stessa posizione il compenso può essere aumentato fino al doppio.
Il giudice, ai sensi dell’art. 11, può sempre diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze concrete ferma comunque l’applicazione delle regole generali di cui all’art. 1 e dei criteri di cui all’art. 4.
Il compenso, quindi, è sempre liquidato per fasi (indicate nell’art. 4).
E’ importante evidenziare come l’art. 10 preveda una drastica riduzione del compenso (di regola, del 50%) per l’avvocato del soccombente nel caso di responsabilità processuale aggravata ovvero nei casi di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità della domanda od anche di dichiarazione di manifesta infondatezza nel merito. L’articolo, quindi, punisce le difese avventate, superficiali, temerarie, ovvero quelle iniziate a fini dilatori.

E’ interessante notare, inoltre, che per le procedure concorsuali si applicano, per analogia, i parametri previsti per la fase esecutiva relativa a beni immobili.

Gli artt. 12 e 14 disciplinano, invece, la liquidazione del compenso nell’attività giudiziale penale.
L’art. 12, in particolare, prevede che l’attività penale sia distinta in: a) fase di studio; b) fase di introduzione del procedimento; c) fase istruttoria procedimentale (indagini preliminari) o processuale (istruttoria dibattimentale); d) fase decisoria; e) fase esecutiva.
Nel caso in cui il procedimento penale o il processo non siano portati a termine, anche per cause estintive del reato (ad es. prescrizione, remissione querela, morte del reo, ecc.), pure se sopravvenute, l’avvocato ha il diritto al compenso per l’opera sino a quel momento effettivamente svolta.

Anche nel caso di procedimento penale il giudice deve liquidare i compensi tenendo conto della natura, della complessità, della gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni, del pregio dell’opera, della mole e dell’importanza delle questioni trattate e anche dell’eventuale urgenza della prestazione.
Anche nella fase penale, così come nella civile, si deve tener conto del risultato ottenuto e del vantaggio conseguito dal cliente.
L’avvocato che difende più persone con la stessa posizione processuale, ha diritto ad un compenso unico, aumentabile fino al doppio (anche in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro più parti).
Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito sino alla metà.

Anche in ambito penale il giudice può diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione di circostanze concrete, ed il compenso viene liquidato sempre per fasi.

Il compenso penale comprende, inoltre, ogni attività accessoria (accessi agli uffici pubblici, trasferte, corrispondenza, oneri amministrativi o fiscali, sessioni con i colleghi, con gli ausiliari, con i consulenti, con magistrati ed investigatori).

Da segnalare infine, per quanto attiene alla sfera penale, l’art. 13 che attiene ai parametri previsti per l’attività giudiziale penale relativi alla parte civile ed anche al responsabile civile costituito in giudizio.

Il capo terzo è dedicato ai dottori commercialisti e agli esperti contabili (artt. 15-29).

Il capo quarto riguarda i notai (artt. 30-32).

Il capo quinto (artt. 33-39), infine, è relativo alle professioni cosiddette dell’area tecnica.

Una copia del regolamento è scaricabile cliccando qui

Note a piè di pagina
  1. 1. Art. 9 Disposizioni sulle professioni regolamentate
    1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
    2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe.
    L’utilizzazione dei parametri nei contratti individuali tra professionisti e consumatori o microimprese da’ luogo alla nullita’ della clausola relativa alla determinazione del compenso ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
    3. Il compenso per le prestazioni professionali e’ pattuito al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessita’ dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico e deve altresi’ indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attivita’ professionale. In ogni caso la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta se da questi richiesta, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. L’inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.
    4. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.
    5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potra’ essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potra’ essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, universita’ e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.
    6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
    138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
    148, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;
    b) la lettera d) e’ soppressa.
    7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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About Michele Iapicca 319 Articoli
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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