Le spese a crico delle parti nel procedimento di mediazione, solitamente, sono:
1) le “spese di avvio” del procedimento di conciliazione, a carico di ciascuna parte che aderisce alla mediazione nella misura di euro 40 + Iva al 21% 1;
2) le “spese di mediazione“, dovute in solido da ciascuna parte, secondo “l’importo indicato nella tabella allegata al decreto” 2.
3) in caso di mancata adesione, le ‘spese per il verbale negativo‘, a carico di chi chiede il verbale di mancata conciliazione, per promuovere l’azione civile.
Secondo una recente decisione di merito 3, in forza del principio di causalità, le spese sostenute per l’obbligatoria mediazione sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi (art. 91 c.p.c.). Il convenuto soccombente deve essere, perciò, condannato anche al rimborso della somma complessiva sostenuta per espletamento della mediazione.
Infatti, secondo il Giudice di Modena ‘Nel passaggio della causa dalla fase procedimentale a quella processuale in seguito a mutamento del rito, è stato regolarmente esperito il procedimento di mediazione … cui entrambe le parti hanno aderito, per quanto non sia stato raggiunto un accordo conciliativo. Ebbene, le spese di “avvio del procedimento” …. e le “spese di mediazione” … stante la riconducibilità eziologica del procedimento di composizione della lite all’accertato inadempimento del convenuto, in forza del principio di causalità … sono recuperabili dal vincitore, in quanto esborsi‘.
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