La tolleranza prolungata sui pagamenti in ritardo, porta conseguenze sfavorevoli per il locatore.
Per tale motivo un richiamo all’esatto e puntuale adempimento, ripristina la situazione solo per i canoni futuri.
Inoltre, la tolleranza continua impedisce al locatore di chiedere la risoluzione del contratto per grave inadempimento della conduttrice (nella specie era stata invocata l’operatività di una clausola risolutiva espressa).
A stabilirlo è stato il Tribunale di Bari che, con la sentenza del 17 aprile 2012, ha respinto una intimazione di sfratto per morosità proposta contro una società che conduceva in locazione commerciale un immobile, resasi morosa nel pagamento del canone trimestrale.
Il Tribunale ha rigettato la domanda, sia alla luce delle produzioni documentali della conduttrice, che sulla circostanza (ex adverso documentata) della consolidata tolleranza del locatore a ricevere (ovviamente in ritardo) il canone pattuito.
Secondo il giudice, infatti, «la tolleranza del locatore nel ricevere il canone oltre il termine stabilito, qualora consolidata attraverso un comportamento abituale, rende inoperante la clausola risolutiva espressa prevista nel contratto di locazione. Tuttavia, se il creditore che non intende rinunciare ad avvalersene, provveda, successivamente al suo precedente comportamento contrario al mantenimento in vita di detta clausola, con una nuova manifestazione di volontà, a richiamare il debitore all’esatto adempimento delle sue obbligazioni, detta clausola riprende la sua efficacia. La pretesa di ottenere il ripristino della rigorosa osservanza degli obblighi contrattuali, però, non può spiegare effetti che per il futuro e non può, invece, essere addotta per trarre conseguenze giuridiche sfavorevoli al conduttore per le prestazioni già scadute».
Insomma, dopo avere accertato che ogni pagamento veniva eseguito con un ritardo medio di circa dieci giorni rispetto alla pattuita scadenza e che la prestazione della debitrice era stata, comunque, eseguita (entro la notifica dell’atto introduttivo del giudizio), il Giudice, rigettando la domanda, ha lo stesso salvaguardato la natura e la finalità del rapporto negoziale, senza ledere l’interesse e le aspettative economiche del locatore.