Con la Circolare n. 10 dell’11 maggio 2012, il Ministero della Giustizia fornisce alcune indicazioni in merito alle modifiche introdotte dall’articolo 37, D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111) e dall’articolo 28, Legge 12 novembre 2011, n. 183.
Queste sono le principali ‘precisazioni’:
PRIMA: Il contributo unificato sui decreti ingiuntivi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e pubblico impiego è ridotto della metà.
SECONDA: In caso di fallimento il contributo aumenta del 50%.
TERZA: Il contributo unificato è dovuto nei procedimenti di opposizione all’esecuzione ed in quelli di opposizione agli atti esecutivi relativi ai giudizi di lavoro.
QUARTA: Non è dovuto per i procedimenti relativi a:
– esecuzione immobiliare e mobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro;
– recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure fallimentari;
– concordato preventivo;
– liquidazione coatta amministrativa.
Per tutti i procedimenti di cui all’articolo 9, comma 1-bis, DPR 115/2002 1 non è dovuto l’anticipo forfettizzato di 8 euro stante l’espressa previsione normativa dell’articolo 30 del Testo unico sulle spese di giustizia.
Note a piè di pagina- 1. art. 1-bis. Nei processi per controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego le parti che sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, superiore a tre volte l’importo previsto dall’articolo 76, sono soggette, rispettivamente, al contributo unificato di iscrizione a ruolo nella misura di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 3, salvo che per i processi dinanzi alla Corte di cassazione in cui il contributo è dovuto nella misura di cui all’articolo 13, comma 1 (4).[↩]