Cenni sulla Società Semplificata a Responsabilità limitata (S.s.r.l.)

LA SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA.
LA NORMA

Con il decreto Liberalizzazioni (Art. 3) è stato introdotto un nuovo tipo di società commerciale, la SRL semplificata. Si tratta di una responsabilità limitata con capitale di almeno 1 euro, costituibile solo da soggetti di età inferiore ai 35 anni.

Al capo VII (delle società a responsabilità limitata) del Titolo V (delle società) del Codice Civile sarà aggiunto il nuovo articolo 2463-bis, che recita: ”La società semplificata a responsabilità limitata può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione. 1. L’atto costitutivo deve essere depositato a cura degli amministratori entro quindici giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede”.

L’atto costitutivo è redatto nella forma di scrittura privata e, perciò, senza l’intervento del notaio ed è esente da bolli, imposte e tasse. Nulla toglie che sia costituita anche nella forma di SRL unipersonale purché l’unico socio abbia il requisito di età. Tuttavia, detta forma giuridica semplificata è conservata a condizione che i soci abbiano un’età inferiore ai 35 anni.
Perciò, il socio che nel corso della vita societaria dovesse superare tale età è escluso di diritto qualora l’assemblea straordinaria non decida per la trasformazione della società in SRL ordinaria o per l’eventuale cessione delle quote societarie. Inoltre, se tutti i soci (ovvero, l’unico socio della SRL unipersonale) perdono contestualmente il requisito di età e l’assemblea non decide la trasformazione, la società si scioglie automaticamente.
Conti alla mano, dal momento che è agevolata la costituzione, il risparmio di spesa è riferibile nel range tra i 1.800 e i 3.500 euro (fase start up).

PRIME CRITICHE
La norma però ha diversi risvolti critici.
In realtà si tratta di una sospensione della spesa fino al momento in cui uno o più soci non raggiungono i 35 anni di età.
Infatti, in questa condizione – ineludibile – è necessario passare dal notaio sia per il recesso del socio sia per lo scioglimento finale (affrontandone i relativi costi).
Perciò, la spesa iniziale si sostiene a distanza di qualche anno. Anzi, potrebbe essere più onerosa qualora l’assemblea straordinaria dovesse deliberare la trasformazione in SRL ordinaria.

La norma trascura, inoltre, il c.d. impatto organizzativo. Sappiamo quanto sia difficile avviare la sinergia tra i soci all’interno della società. Questo è un processo delicato che può richiedere anche un biennio sopportando anche l’eventuale spesa di un consulente esterno. Ora, può facilmente accadere che quando i soci trovano l’equilibrio organizzativo, la compagine societaria deve essere rimescolata con il subentro di un nuovo under-35 ovvero con l’esclusione dell’over-35 ovvero con la trasformazione (onerosa) se non addirittura con lo scioglimento della società stessa.

L’altro aspetto è finanziario. La spesa notarile è solo una delle spese costitutive della società. E’ necessario considerare, ad esempio, le spese di consulenza del commercialista per la pianificazione economico-finanziaria ed organizzativa, le spese amministrative per l’acquisto, la bollatura e la vidimazione dei registri societari, il deposito cauzionale per l’affitto, ecc.
Per cui occorrono almeno 2.000-3.000 euro che i soci devono comunque avere a disposizione e versare in conto capitale sociale.

Da non trascurare che in sede di start-up dell’azienda, se lo stesso si dovesse prolungare, portando i primi esercizi con perdite congenite, a fronte, appunto dell’avvio dell’attività, anche in questo caso l’intervento del Notaio sarebbe necessario per l’espletamento del verbale di Assembrea per la ricostituzione del capitale sociale.

CONSIDERAZIONI
Col decreto “Cresci Italia”, il Governo Monti ha introdotto la ssrl, la società semplificata a responsabilità limitata, al fine di agevolare la costituzione di società fra giovani under 35.
La norma prevede che si potrà costituire una società con scrittura privata, agevolata sotto il profilo fiscale, da inviare al Registro Imprese tramite il sistema telematico “comunica”; in buona sostanza una sorta di compilazione di un modello rilasciato dal Ministero e inviato telematicamente.
Detta così, pare l’uovo di colombo, qualcosa di facile, agevole e a basso costo. In realtà, il decreto introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio “derivato giuridico”, una sorta di virus capace di infettare l’intero sistema.
Il perché è presto detto, senza bisogno di scomodare raffinate argomentazioni giuridiche, codici, costituzione, dottrina o giurisprudenza. Bastano poche osservazioni per render comprensibile qualcosa di difficile anche a chi ha poca dimestichezza con lo studio di norme giuridiche.
Le finalità pratiche a cui tende la norma introdotta è, come noto, di creare un sistema semplificato, agevolato sotto il profilo dei costi e tale da ridurre i tempi di costituzione di una società tra giovani.

Bene, a parere di chi scrive, la norma che introduce la ssrl è un corpo estraneo nel nostro ordinamento, capace di condizionare e squilibrare gli attuali e consolidati assetti giuridici.

Si ha l’impressione che cercando di agevolare un gruppo sociale, si metta in secondo piano l’interesse pubblico.
– Anzitutto, chiunque, d’ora in poi, potrà intervenire sul Registro Imprese, fatto che determinerà una diminuzione del grado di affidabilità e certezza dei dati in esso contenuti. E, in proiezione, tale inaffidabilità si estenderà sull’intero sistema imprenditoriale nazionale e sulla certezza dei traffici giuridici.
– Il metodo di costituzione introdotto è altamente a rischio di uso fraudolento e criminale, in quanto si presta con una certa facilità a furti d’identità (è facilmente immaginabile cosa possa fare uno smanettone della tecnologia e della rete in assenza di controlli), per non parlare dell’aggiramento della normativa antiriciclaggio o della creazione di società fantasma al servizio della criminalità organizzata o delle frodi su internet. La nuova ssrl nascerebbe già con un handicap di affidabilità, una specie di srl di serie B, guardata con sospetto e a rischio di credito commerciale.
– Per non parlare, poi, degli aspetti interni alla società, in cui, di fatto, l’autonomia privata, cioè la possibilità dei soci di regolare i rapporti interni alla società, risulta azzerata e regolamentata con clausole standardizzate per tutti! Sarà inevitabile, solo per quanto indicato, un aumento del carico di lavoro dei tribunali per dirimere le controversie civili, e per le forze dell’ordine e la magistratura per contrastare reati penalmente perseguibili.
Si potrebbe proseguire nelle considerazioni critiche, usando altre e diverse considerazioni, più o meno tecniche, ma quanto indicato è già sufficiente per esprimere un giudizio negativo, sulle nuove norme della ssrl.
A ben guardare, gli obiettivi a cui tende la norma, cioè semplificazione, velocizzazione e riduzione dei costi delle start up formate da giovani (obiettivi pienamente condivisibili), potrebbero essere raggiunti egualmente senza creare alcun vulnus all’ordinamento giuridico.
Come?
Invece di prevedere la riduzione del capitale sociale ad 1 euro (capitale sociale che rappresenta l’unica garanzia nelle società di capitali), per ridurre i costi, avrebbe dovuto ideare un sistema di agevolazioni fiscali.
Non dimentichiamo che la fiscalità è una delle voci più rilevanti per la nascita di nuove aziende e per raggiungere l’obiettivo di riduzione dei costi è una voce determinante su cui incidere (basti pensare che per una srl questa voce incide per quasi 1000 euro su un totale di costo che si aggira mediamente intorno ai 1700/1800 euro).
Sulla semplificazione nella costituzione, intesa come ‘velocità’ di creazione di una ssrl, c’è poco da dire: già oggi, con il sistema vigente, una srl si attiva in meno di 24 ore, anzi, per la precisione, può essere attiva nella stessa giornata lavorativa.
Sempre a giudizio di chi scrive, si dovrebbe agevolare lo start up dei giovani nuovi imprenditori, convogliando le neonate società in un sistema economico coinvolgente.
Uno Stato moderno, infatti, dovrebbe stimolare la creazione di nuovi strumenti per la crescita di nuove imprese chiamando a partecipare tutti coloro che, a diverso titolo, sono attori della scena economica nazionale.
Immagino una via nuova di sviluppo che passi attraverso la creazione di un sistema partecipativo per la crescita di giovani imprese, aperto al contributo volontario e a costi sociali.
Immagino un sistema di “agevolazione diffusa”, una sorta di patto sociale, per far crescere imprese giovani, tra Stato e Ordini Professionali, Banche, Enti pubblici e privati, in cui lo Stato promuove sviluppo sul territorio e fa la sua parte azzerando tutta la fiscalità per la nascita della società e per il tempo di start up (ad esempio, attraverso l’azzeramento dell’iva su tutti gli acquisti di beni strumentali).
E così, non sarebbe difficile coinvolgere il notariato per far abbattere i costi di assistenza e costituzione di una società ai giovani imprenditori, come anche i commercialisti per la parte fiscale, i consulenti del lavoro, le banche, i comuni, le imprese. Tutti costoro, a diverso titolo ed in misura diversa, potrebbero contribuire ad accompagnare i giovani imprenditori su un percorso di crescita e affermazione sui mercati. Questo sistema di agevolazione diffusa (facilmente gestibile dal Ministero dello Sviluppo Economico con un semplice sito web che segnala tutte le convenzioni e gli enti partecipanti al patto), risponderebbe alle esigenze di sviluppo, considerato come valore sociale e interesse pubblico, a cui tutti avrebbero interesse di partecipare, sia per il preponderante interesse a sviluppare economicamente il territorio, sia perché essere protagonista di un progetto di sviluppo sociale è un argomento spendibile sotto il profilo dell’immagine di qualsiasi categoria economica.
Il vantaggio sarebbe per tutti: per il nostro sistema economico, per il territorio, per una maggior coesione sociale e per i giovani imprenditori, i quali avrebbero benefici di portata e valore ben al di sopra di quel piccolo risparmio economico concessogli in fase di costituzione della società.

Dunque, alla luce di queste osservazioni, ritengo che la norma debba essere attentamente rivista.

Note a piè di pagina
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