Il concessionario non può insinuarsi al passivo oltre il termine annuale di cui al 101 L.f.

Il concessionario della riscossione non ha diritto di insinuarsi al passivo dell’azienda fallita oltre il termine annuale previsto dall’art.101 legge fallimentare. A stabilirlo è stata la sentenza 5254/12 della Suprema Corte di Cassazione, spiegando che i crediti tributari non godono di privilegi diversi rispetto agli altri. L’unica possibilità per il concessionario di insinuarsi al passivo oltre il termine di legge, sarebbe quindi quella di dimostrare che il fallimento è stato dichiarato subito dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e che l’Agenzia non ha avuto tempo sufficiente per agire. Infatti, spiega la Corte, l’istanza di ammissione tardiva volta a far valere il credito tributario nei confronti del fallimento, deve essere presentata al pari di ogni altra, nel termine annuale previsto dal primo comma dall’art. 101 legge fallimentare senza che i diversi, e più lunghi termini previsti per la formazione dei ruoli, possano di per sé costituire ragioni di scusabilità del ritardo. La norma in questione dispone che le domande di ammissione al passivo vanno depositate non oltre il termine di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo.
In caso contrario sono considerate insinuazioni tardive.
E’ solo il tribunale che in caso di particolare complessità della procedura può, con la sentenza che dichiara il fallimento, prorogare quest’ultimo termine fino a diciotto mesi.
Già in primo grado il tribunale di Lanciano, occupandosi di un’opposizione ex articolo 98 legge fallimentare proposta da Equitalia aveva respinto la domanda dichiarando l’inammissibilità, ai sensi dell’articolo 101 ultimo comma legge fallimentare, la domanda di ammissione allo stato passivo del fallimento. Il tribunale aveva ritenuto che tra le cause di inimputabilità del ritardo che legittimano la presentazione della domanda tardiva anche dopo la scadenza del termine di cui al primo comma del medesimo articolo, non possono essere incluse le difficoltà connesse all’adozione dei provvedimenti finalizzati alla formazione del titolo da allegare all’istanza di insinuazione.
Consulta testo sentenza n.5254/2012
Tratto da: Cassazione: niente proroga del termine per l’insinuazione al passivo al concessionario della riscossione
(Fonte: StudioCataldi.it)

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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