La Corte di Cassazione, con la sentenza 21 marzo 2012 n. 4516 ha stabilito che la mancata indicazione, nella cartella, del procedimento di computo degli interessi e delle singole aliquote su base annuale, rende nullo l’atto esattoriale.
D’altra parte, con l’unico motivo dedotto, il Fisco ha censurato che, nell’annullare la cartella esattoriale nella parte relativa agli interessi, i giudici d’appello avrebbero disatteso il principio secondo cui la cartella esattoriale notificata a seguito di accertamenti definitivi non necessita di motivazione, anche “nella parte relativa al calcolo degli interessi disciplinato puntualmente dall’art. 20 DPR n. 602/73”.
La Suprema Corte ha giudicato inammissibile tale motivo di ricorso. In particolare, è stata condivisa la decisione dei giudici d’appello, secondo i quali “nella cartella viene riportata solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza essere indicato come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità che nella fattispecie, vale sottolinearlo, essendo l’accertamento riferito all’anno d’imposta 1983, sono più di 23 anni calcolati“.
Sulla scorta di tali argomentazioni, l’operato dell’ufficio era ricostruibile “attraverso difficili indagini dovute anche alla vetustà della questione” che non competevano al contribuente che subiva in tal modo, una violazione del suo diritto di difesa.
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Sull’argomento da te egregiamente etpssoo vedremo come la pensa la Commissione Tributaria di Ragusa, in quanto proprio quando ci siamo visti in CT l’ultima volta, discutevo un ricorso avverso iscrizione ipotecaria nel quale avevo eccepito, tra le tante, anche la mancanza della notifica dell’intimazione ad adempiere, rifacendomi alle SU citate nel tuo articolo e a numerose altre pronuncie di CTP.Invece volevo porti un quesito attinente al tuo articolo, avuto riguardo al limite di valore di 8.000,00 euro per l’iscrizione ipotecaria.La oramai famosa sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 4077/10 acclarava il principio secondo cui: rappresentando un atto preordinato e strumentale all’espropriazione immobiliare, anche l’ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non puf2 essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro.Tale principio veniva recepito nel decreto legge n. 40 del 25 marzo 2010, convertito con legge n. 73 del 22 maggio 2010 (art. 3, comma 2 ter) secondo cui: A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’agente della riscossione non puf2 iscrivere l’ipoteca di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, se l’importo complessivo del credito per cui procede e’ inferiore complessivamente ad 8.000 euro .Dal 26 maggio 2010 (giorno di entrata in vigore della legge 73/2010), Equitalia non puf2 pif9 iscrivere ipoteca per debiti inferiori a 8.000,00 euro.Il quesito e8 il seguente: per le iscrizioni ipotecarie (per crediti inferiori a 8000,00 eu) operate dalla SERIT successivamente al 22 febbraio 2010 (data sentenza SU 477/10) al 25 maggio 2010 (periodo precedente all’entrata in vigore della legge 73/10) cosa accade? Le iscrizioni sono valide o no? Puf2 essere instaurato un proc. giudiziario per ottenere un ordine di cancellazione dal giudice? Grato anticipatamente. Saluti. Ale