Il Ministero del Lavoro, in data 16/04/12 ha emanato la Nota 37/0007162 al fine di snellire le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di impianti audiovisivi installati sui luoghi di lavoro, “in quanto negli ultimi anni sono aumentate in maniera quasi esponenziale le richieste di autorizzazione sia per la grande diffusione di questi impianti sia perché l’utilizzo di tali sistemi, compatti e poco costosi, si è diffuso in moltissimi piccoli esercizi commerciali dove non sono presenti rappresentanze sindacali aziendali”.
In sostanza, in alcune ipotesi (attività nella quali l’incolumità del lavoratore è messa in pericolo, per rischio di furti, rapine, aggressioni, ecc.) “il rilascio dell’autorizzazione da parte della DTL non necessita di un accertamento tecnico preventivo dello stato dei luoghi in quanto sostanzialmente ininfluente ai fini del rilascio dell’autorizzazione. Codesti Uffici potranno far riferimento esclusivamente alle specifiche dell’impianto risultanti dalla documentazione prodotta dal datore di lavoro che diventa, per i profili tecnici, parte integrante del provvedimento autorizzativo“.
Il Ministero ha poi precisato che nei casi di esenzione dall’accertamento tecnico, gli elementi maggioramente ricorrenti da inserire nel provvedimento autorizzativo sono i seguenti:
1. Dovrà essere rispettata la disciplina dettata dal Decreto Legislativo n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dai successivi provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, in particolare il Provvedimento dell’8 aprile 2010)
2. Dovrà essere rispettata tutta la normativa in materia di raccolta e conservazione delle immagini;
3. Prima della messa in funzione dell’impianto l’azienda dovrà dare apposita informativa scritta al personale dipendente in merito all’attivazione dello stesso, al posizionamento delle telecamere ed alle modalità di funzionamento e dovrà informare i clienti con appositi cartelli
4. L’impianto, che registrerà solo le immagini indispensabili, sarà costituito da telecamere orientate verso le aree maggiormente esposte ai rischi di furto e di danneggiamento (limitando l’angolo delle riprese ed evitando, quanto non indispensabili, immagini dettagliate), l’eventuale ripresa di dipendenti avverrà esclusivamente in via incidentale e con criteri di occasionalità;
5. All’impianto non potrà essere apportata alcuna modifica e non potrà essere aggiunta alcuna ulteriore apparecchiature al sistema da installare, se non in conformità al dettato dell’articolo 4 della Legge n.300/1970 e previa relativa comunicazione alla DTL
6. Le immagini registrate non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull’obbligo di diligenza da parte dei lavoratori né per l’adozione di provvedimenti disciplinari;
7. In occasione di ciascun accesso alle immagini (che di norma dovrebbe avvenire solo nelle ipotesi di verificazione di atti criminosi o di eventi dannosi), la ditta dovrà darne tempestiva informazione ai lavoratori occupati
8. I lavoratori potranno verificare periodicamente il corretto utilizzo dell’impianto.