La Corte Costituzionale dichiara incostituzionale la norma ‘salvabanche e/o anti-anatocismo’.

La Sentenza della Corte Costituzionale depositata lo scorso 2/04 (n. 78) ha dichiarato incostituzionale la contestatissima norma “salvabanche” contenuta nel decreto milleproproghe dello scorso anno (Art. 2, c. 61°, del decreto legge 29/12/2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/2011, n. 10).
In particolare la Corte, accogliendo la questione di illegittimità costituzionale sollevata tra i primi dal Tribunale di Benevento con ordinanza del 10 marzo 2011 del Giudice Andrea Loffredo e da altri Tribunali italiani (Lecce Sez. Maglie; Potenza; Nicosia; Venezia) ha annullato la norma che faceva decorrere il termine di prescrizione per una eventuale opposizione ad addebiti illeciti sul proprio conto corrente (10 anni) non dalla chiusura del rapporto, ma dall’annotazione dell’addebito in conto.
A tutt’oggi ricorda l’associazione di consumatori sono purtroppo migliaia i giudizi avviati da consumatori ed imprese costrette ad adire i Tribunali per vedersi restituire dalle banche le somme indebitamente percepite a titolo di anatocismo bancario (indebito calcolo degli interessi sugli interessi passivi) o per altre spese e commissioni indeterminabili o non previste dai contratti di conto corrente stipulati.
L’intento della norma, definita dal precedente governo “di interpretazione autentica retroattiva”, era evidentemente quello di bloccare questi contenziosi di fatto costringendo i magistrati nella stragrande maggioranza dei casi a sentenze di rigetto della domanda per intervenuta prescrizione.
Secondo la Corte, la norma censurata, con la sua efficacia retroattiva, lede in primo luogo il canone generale della ragionevolezza delle norme (art. 3 Cost.) essendo intervenuta sull’art. 2935 cod. civ. in assenza di una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo. In materia di decorrenza del termine di prescrizione relativo alle operazioni bancarie regolate in conto corrente si era ormai formato un orientamento maggioritario in giurisprudenza, che aveva trovato riscontro in sede di legittimità ed aveva condotto ad individuare nella chiusura del rapporto contrattuale il decorso del termine.
Secondo la Corte l’efficacia retroattiva della deroga stabilita dal legislatore rende asimmetrico il rapporto contrattuale di conto corrente perché, retrodatando il decorso del termine di prescrizione, finisce per ridurre irragionevolmente l’arco temporale disponibile per l’esercizio dei diritti nascenti dal rapporto stesso proprio in danno di quei correntisti che, nel contesto giuridico anteriore all’entrata in vigore della norma denunziata, abbiano avviato azioni dirette a ripetere somme ai medesimi illegittimamente addebitate.
I Giudici della Consulta hanno, infine, ravvisato l’illegittimità della norma salvabanche anche per la violazione del principio di irretroattività della legislazione in materia civile che comporti una ingerenza del potere legislativo nell’amministrazione della giustizia, al fine di influenzare l’esito giudiziario di una controversia stabilito dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e possibile ai sensi dell’art. 6 solo per imperative ragioni di interesse generale non sussistenti nel caso di specie.
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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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