Il luogo di lavoro in alcuni casi può essere equiparato all’ambiente domestico e per questo eventuali maltrattamenti vanno equiparati a quelli che si subiscono in casa. È quanto afferma la corte di cassazione (sentenza n. 12517/2012) indicando in quali casi chi subisce vessazioni sul lavoro può ottenere la condanna ai sensi dell’articolo 572 del codice penale che prevede e punisce i maltrattamenti in famiglia. Secondo la Corte di Cassazione l’equiparazione si verifica in tutti quei casi in cui “il rapporto di lavoro e’ caratterizzato da famigliarita’” come ad esempio quando si pernotta nello stesso luogo e si consumano insieme i pasti. Insomma tutte le volte che c’è, in forza del rapporto di lavoro, una condivisione della quotidianità. Nel caso esaminato dai giudici di piazza Cavour la dipendente di un calzaturificio aveva subito delle vessazioni dai datori di lavoro ma la Corte ha escluso che “esistesse un rapporto di natura parafamigliare”. La corte fa notare che solo quando si registra sul luogo di lavoro “una assidua comunanza di vita” il maltrattamento può essere punito come se si trattasse di maltrattamenti in famiglia.
Fonte: StudioCataldi.it
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se guardate facebook al mio profilo Antnio Castoro, capirete che questo articolo serve solo a far perdere tempo inutile per chi subisce ed utile per chi lo applica, poiche alla fine nessuno dei due casi, uscirà vittorioso ….solo un caso su mille..il resto viene boicottato con massima facilità, e non solo, alla fine viene applicato l’archiviazione del caso per decorrenza termine e ‘al diavolo’ il cosidetto DANNO COLLATERALE …….e’ una gran carognata
il datore di lavoro non appartiene alla famiglia, il datore di lavoro spreme fino all’inverosimile i suoi operai, e chi cade in questo imbuto infernale non ne esce che sconfitto…..in tutto