La Corte di Cassazione, con una recentissima sentenza n.12479 del 3 aprile 2012, ha confermato la condanna a carico di un uomo che aveva aperto un account di posta elettronica a nome di un’altra persona, ignara di tutto, per partecipare ad aste on line di beni.
In particolare la Suprema Corte ha statuito che ”la partecipazione ad aste on-line con l’uso di un pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on-lin da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. E ciò, evidentemente, al fine di consentire la tutela delle controparti contrattuali nei confronti di eventuali inadempimenti. Infatti , come evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte , integra il reato di sostituzione di persona (art.494 c.p.), la condotta di colui che crei ed utilizzi un account di posta elettronica , attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto , inducendo in errore gli utenti della rete internet , nei confronti dei quali le false generalità siano declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le cui generalità siano state abusivamente spese (Sez. V 8.11.2007, n.46674) . Tali principi trovano applicazione anche nel caso di specie, in cui risulta pacifico che l’imputato avesse utilizzato i dati anagrafici di una donna aprendo a suo nome un account e una casella di posta elettronica , facendo, così, ricadere sull’incolpevole intestataria , e non su se stesso, le conseguenze dell’inadempimento delle obbligazioni di pagamento del prezzo di beni acquistati mediante la partecipazione ad aste in rete ”.
Fonte: Diritto.it: LeggiOggi.it