Il Tar Calabria Catanzaro, con la recente sentenza n. 292 depositata il 16 marzo 2012, si è pronunciato , in via incidentale, sulla liquidazione giudiziale degli onorari e dei diritti di avvocato, a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali di cui al D.L. n.1/2012, conv. Legge 27/2012.
In particolare, i Giudici Amministrativi, decidendo un ricorso avverso diniego di accesso ai documenti, si sono posti il problema di come liquidare le spese di lite, alla luce, appunto dell’abrogazione delle tariffe. Sul punto hanno, quindi, affermato:
”Come noto, prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 1 del 2012, gli “onorari di difesa” venivano liquidati dall’organo giudicante facendo riferimento alle tariffe adottate mediante deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministro della Giustizia. L’art. 9, comma 1, del suddetto decreto legge ha abrogato “le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordini stico”. Tuttavia, il medesimo articolo, al comma 2, ha previsto che “nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista e’ determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante”. Il suddetto decreto non è ancora stato adottato.
Tanto premesso, ritiene questo Tribunale che, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 9 del decreto legge n. 1 del 2012, debba comunque farsi luogo alla liquidazione giudiziale delle spese di lite, comprensive degli onorari di difesa, qualora l’organo giudicante non ritenga di procedere alla loro compensazione ai sensi dell’art. 26 c.p.a., che a sua volta rinvia agli artt. 91, 92, 93, 94, 96 e 97 c.p.c.
In particolare, ritiene il Collegio che – fintanto che non saranno stabiliti i parametri in forza dei quali determinare il compenso professionale – possano continuare ad applicarsi, all’attività processuale svolta, le tariffe professionali precedentemente in vigore (D.M. n. 127 del 2004). Ciò perché il giudice, nel liquidare le spese di lite e, in particolare, gli onorari di difesa, deve procedere, in mancanza di qualsivoglia parametro normativo, in via equitativa: detta equità può ben essere esercitata tramite il riferimento alle precedenti tariffe professionali.
Ne consegue che la liquidazione degli onorari di difesa e dei diritti e il rimborso delle spese sarà effettuato impiegando, quale mero parametro, il D.M. n. 127 del 2004, contenente le tariffe precedentemente in vigore, ancorché esso non sia più obbligatorio perché abrogato dal decreto legge n. 1 del 2012.”-
Le conclusioni del TAR appaiono condivisibili, rispetto ad altre pronunce che si sono avute in merito.
Molto interessante!