Ad affermarlo è stata la Corte di Cassazione con sentenza n. 1761, depositata l’8 febbraio 2012: se l’immobile viene ristrutturato senza il consenso del locatore, il contratto è risolto. È questo il principio precisato dalla Cassazione, a conferma di quanto in precedenza deciso dai giudici di merito che avevano dichiarato risolto un contratto di locazione di immobile ad uso commerciale per inadempimento colpevole del locatore che aveva effettuato lavori di notevole rilievo senza il consenso del proprietario, in palese violazione di una clausola contrattuale. Nella parte motiva della sentenza, i giudici, hanno precisato che non si può disconoscere la gravità dell’inadempimento del conduttore che ha ristrutturato l’immobile commerciale senza il consenso del locatore, attesa la necessità del bilanciamento degli interessi che scaturisce dal combinato disposto degli articoli 1587 e 1590, di fronte alla rilevante dimensione quantitativa e qualitativa degli interventi realizzati. Inoltre, – hanno chiarito i giudici di legittimità – nei contratti che richiedono la forma scritta ad substantiam, la clausola contrattuale, che prevede una risoluzione ipso jure, può essere sì una clausola di stile, ma rientra comunque nell’autonomia delle parti, per cui deve essere provata la configurabilità di avvalersi della rinuncia, anche perché a seguito dei risultati emergenti dalle deposizioni testimoniali, risulta mancante la prova del preteso previo consenso orale prestato dal locatore ai lavori di ristrutturazione. Ne consegue che una volta redatta per iscritto detta clausola, la relativa rinuncia può avvenire soltanto nella medesima forma.
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