Con la Legge del 29/12/2011 n. 218 il legislatore ha risolto in via definitiva la querelle sorta in materia di costituzione dell’attore nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo a seguito della sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 19246 del 9 settembre 2010, che di fatto aveva imposto all’attore opponente l’obbligo di iscrivere la causa a ruolo nei cinque giorni successivi alla notifica dell’atto di citazione (in luogo dei dieci giorni), in ogni caso, senza alcun riferimento al discrimine della riduzione alla metà dei termini di comparizione.
La nuova normativa, entrata in vigore dal 20/01/2012, ha dissipato ogni dubbio, eliminando dall’art. 645 cpc le parole «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta’», con la conseguenza che al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si applicano le norme del procedimento ordinario, ivi compresa quella che prevede per l’attore l’onere di costituirsi in giudizio entro dieci giorni dalla notifica dell’atto di citazione.
L’art. 2 della L. 218/2012 ha infatti chiarito che “Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice“, ossia inferiore a 90 gg. liberi
Testo completo della legge 218/2011
LEGGE 29 dicembre 2011, n.218
Modifica dell’articolo 645 e interpretazione autentica dell’articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1
Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile
1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: «; ma i termini di comparizione sono ridotti a meta’» sono soppresse.
Art. 2
Disposizione transitoria
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Fonte Studio Andreani