L’antenna centralizzata è oggetto di proprietà comune che però non costituisce ex se un bene comune, se non in quanto idonea a soddisfare l’interesse dei condomini a fruire del relativo servizio condominiale. Con la sua delibera volta al non ripristino, l’assemblea condominiale stabilisce di non dar luogo ad un servizio, la cui attivazione o prosecuzione non può essere imposta dal singolo partecipante per il solo fatto di essere comproprietario delle cose che ne costituiscono l’impianto materiale. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 144/2012.
Fonte Avvocati.it
Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001.
Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003.
E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente.
E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza.
Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile).
Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.