Rito speciale sommario inapplicabile dinanzi al GdP

In relazione alla Riforma dei tre riti, è opportuno segnalare una recentissima ordinanza della Suprema Corte di cassazione civile, la n. 23691/11 del 23/11/2011 che specifica, chiaramente, l’impossibilità di attivare il rito speciale sommario dinanzi al Giudice di Pace.
Di seguito si trascrivono alcuni ‘passi’ dell’interessante provvedimento.
L’art. 702 bis, condiziona, l’accesso al (o l’attivazione del) processo sommario, ad un presupposto essenziale e, cioè, che la controversia rientri nella competenza, per valore e/o per materia, del Tribunale. L’art. 702 bis c.p.c., infatti, nel suo incipit, specifica che può essere istaurato processo sommario “nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica” e, l’espressione “nelle cause” presuppone che sia stata già accertata la competenza del Tribunale. Per la verità, è anche necessario accertare, non solo la competenza del Tribunale, ma anche, che il Tribunale debba giudicare quella controversia in composizione monocratica.
Fonte Overlex.com

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Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Messina nel 2001. Ha svolto la pratica forense presso lo Studio Legale Provenzano in Cosenza, conseguendo l’abilitazione nel 2003. E’ iscritto all’albo dei Conciliatori presso la Camera di Commercio di Cosenza ed è attualmente Conciliatore presso lo stesso Ente. E’, altresì, iscritto nell’albo degli Arbitri presso la Camera Arbitrale ‘C. Mortati’ della CCIAA di Cosenza. Il suo nominativo è presente sia nell’albo dei difensori di ufficio che in quello del gratuito patrocinio per i non abbienti (nella sezione diritto civile). Si occupa prevalentemente di processo telematico, diritto civile, fallimentare, separazioni e divorzi, appalti, infortunistica in generale, recupero crediti ed esecuzioni, diritto tributario, consulenza specialistica ad imprese.

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