Si ricorda infine l’entrata in vigore, sempre dal 1° gennaio 2012 del seguente articolo che introduce l’obbligo di presentare un’ esplicita dichiarazione per poter continuare un giudizio in appello o in cassazione.
Art. 26 Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti di appello):
“Nei procedimenti civili pendenti davanti alla Corte di cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima della data di entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti di appello da oltre tre anni prima della data di entrata in vigore della presente legge, le impugnazioni si intendono rinunciate se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte che ha conferito la procura alle liti e autenticata dal difensore, dichiara la persistenza dell’interesse alla loro trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Attenzione quindi ai termini, c’è il rischio che molti procedimenti si estinguano anzitempo se non si presentano queste dichiarazioni.
Devi accedere per postare un commento.